Art. 9 Finanziamento 1. Per gli assegni ordinari e per le prestazioni di integrazione della NASPI ovvero delle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro nonche' per la relativa contribuzione correlata e' dovuto mensilmente, a carico dei datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante ed escluso il personale dirigente. Il contributo e' calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le imprese che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti e sino a quindici dipendenti, l'aliquota e' pari allo 0,45%. 2. Un contributo addizionale, nella misura del 1,50%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, e' dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione degli assegni ordinari da parte dei suoi dipendenti. 3. Un contributo straordinario mensile addizionale e' dovuto dal datore di lavoro in caso di ricorso alla integrazione della NASpI per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, nella misura del 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati. 4. I datori di lavoro versano un ulteriore contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per dodici mensilita' per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova. I datori di lavoro versano altresi' il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve di durata a far data dall'avvio operativo del Fondo. Le somme cosi' raccolte sono utilizzate da ciascun datore di lavoro, per la parte dallo stesso versata, per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b). 5. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 3, comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335. 6. I datori di lavoro possono richiedere il finanziamento delle prestazioni che interessano i propri dipendenti nel limite massimo della contribuzione da ognuno di essi dovuta, ricomprendendo in tale calcolo la contribuzione da versare a titolo di contribuzione anche addizionale e straordinaria di cui ai precedenti commi 2 e 3. 7. Per gli assegni straordinari, e' dovuta, da parte di ciascun datore di lavoro interessato, una contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata. Tale importo e' versato dall'azienda al Fondo in rate mensili, fermo restando il versamento della relativa contribuzione correlata da parte dell'azienda direttamente all'Inps.