Art. 11 
 
        Della rendicontazione e dell'attivita' istruttoria - 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Gli aspiranti agli incentivi che  hanno  presentato  istanza  di
prenotazione provvedono  a  trasmettere  tutta  la  documentazione  a
comprova  dell'avvenuto   perfezionamento   dell'investimento,   come
esplicitata dagli articoli da 4 a 9 del presente  decreto,  entro  il
termine del 15 giugno 2020. 
  2. Il soggetto gestore svolge  le  attivita'  cosi'  come  definite
negli  articoli  precedenti   previa   sottoscrizione   di   apposita
convenzione. Il soggetto gestore provvede  alla  realizzazione  della
piattaforma informatica ed  alla  sua  gestione,  alla  gestione  del
flusso documentale via posta elettronica certificata di cui  all'art.
3, comma 3.1 del presente decreto nonche' al ricevimento  informatico
e alla relativa archiviazione delle domande presentate nei termini ai
fini della successiva attivita'  istruttoria,  all'aggiornamento  dei
«contatori» tramite la redazione dell'elenco delle domande  acquisite
ordinate  sulla  base  della  data  di  presentazione,  all'attivita'
istruttoria e alla verifica della rendicontazione ferma rimanendo  la
funzione di indirizzo e di direzione in capo all'Amministrazione.  La
commissione di  cui  al  comma  3,  qualora  sussistano  i  requisiti
previsti  dal  presente  decreto,  determina   l'accoglimento   delle
istanze, dando comunicazione all'impresa del  relativo  provvedimento
di ammissione. 
  3. Con decreto direttoriale e'  nominata  una  commissione  per  la
validazione dell'istruttoria  compiuta  dal  soggetto  gestore  delle
domande presentate, composta da  un  Presidente,  individuato  tra  i
dirigenti di II fascia in  servizio  presso  il  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e  da
due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio
presso il medesimo Dipartimento, nonche' da  un  funzionario  con  le
funzioni di segreteria. 
  4. Qualora in esito ad una prima  fase  istruttoria,  si  ravvisino
lacune comunque sanabili della  rendicontazione  presentata,  vengono
richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni  agli  interessati,
fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni  entro
i quali l'impresa  dovra'  fornire  gli  elementi  richiesti  con  le
modalita' che saranno specificate con le predette PEC. Qualora  entro
detto termine, l'impresa medesima non  abbia  fornito  un  riscontro,
ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente,  l'istruttoria
verra'  conclusa  sulla  sola  base   della   documentazione   valida
disponibile.  In  ogni  caso  nessuna   richiesta   di   integrazione
istruttoria e' dovuta per la mancanza della documentazione che doveva
essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione. 
  5.  Nel  caso  l'attivita'  istruttoria  riveli  la  mancanza   dei
requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto  ministeriale  22
luglio 2019 n. 336 come integrato dal decreto ministeriale 27  agosto
2019, n. 393, ovvero l'insufficienza  della  documentazione  anche  a
seguito  della   procedura   esperita   ai   sensi   del   comma   4,
l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa  dagli  incentivi  con
provvedimento motivato e provvede  all'immediata  riacquisizione  dei
relativi importi.