Art. 4 
 
             Prova del perfezionamento dell'investimento 
 
  1. Nella  fase  di  rendicontazione  tutti  i  soggetti  che  hanno
presentato domanda hanno l'onere di fornire prova del perfezionamento
dell'investimento. Per tale finalita', a decorrere dal 1° aprile 2020
i predetti soggetti trasmettono, utilizzando l'applicazione che sara'
resa nota sul sito web dell'Amministrazione, nella  sezione  dedicata
all'autotrasporto,                   nella                    pagina:
http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-e
d-incentivi-per-lanno-2019-formazione-e-investimenti e sul sito della
RAM oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da 5  a  9
del presente decreto, la prova documentale  dell'integrale  pagamento
del  prezzo  attraverso  la   produzione   della   relativa   fattura
debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per  le
acquisizioni relative a rimorchi  e  semirimorchi,  anche  il  prezzo
pagato per i dispositivi  innovativi  di  cui  all'art.  3,  comma  5
lettera a) del decreto ministeriale n. 336/2019. 
  2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni  siano  redatti
in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere  tradotti
in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di
documentazione amministrativa. 
  3. In ragione della sua peculiare  natura  ove  l'acquisizione  dei
beni  si  perfezioni  mediante  contratto  di  leasing   finanziario,
l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il  pagamento  dei
canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione.
La prova del  pagamento  dei  suddetti  canoni  puo'  essere  fornita
alternativamente con la  fattura  rilasciata  all'utilizzatore  dalla
societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia  della
ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore  a  favore
della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la  piena
disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale
di presa in consegna del bene medesimo. 
  4.  In  caso   di   acquisizione   di   veicoli,   la   concessione
dell'incentivo e' subordinata, altresi', alla  dimostrazione  che  la
data di prima  immatricolazione  dei  veicoli  medesimi  comprovabile
tramite la ricevuta rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra la
data di pubblicazione  del  decreto  ministeriale  n.  336/2019  come
integrato dal decreto ministeriale 27  agosto  2019,  n.  393  ed  il
termine ultimo per la presentazione delle rendicontazioni. In  nessun
caso saranno prese  in  considerazione  le  acquisizioni  di  veicoli
effettuate all'estero,  ovvero  immatricolati  all'estero,  anche  se
successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».