Art. 6 Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica - art. 1, comma 4, lettera b). 1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni: a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione; b) prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia. 2. Ai fini dell'ammissione agli incentivi, la rottamazione e l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, indipendentemente da ogni ordine di priorita', avvenire nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336 nella Gazzetta Ufficiale e il termine del 1° giugno 2020. 3. Relativamente all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP di cui all'art. 1, comma 4, lettera b) 2° cpv del decreto del Ministro n. 336 del 22 luglio 2019, sono ammissibili ad incentivo i veicoli N1 N2 compresi tra 3,5 ton e 7 tonnellate omologati con regolamento Light Duty (Euro 6d-TEMP- regolamento n. 715/2007) e i veicoli omologati con la normativa Heavy Duty (Euro VI step D - reg. n. 595/2009). Gli aspiranti agli incentivi in tali casi hanno l'onere di produrre: a) la prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia; b) la prova dell'avvenuta radiazione per rottamazione di veicolo dello stesso tonnellaggio giusta quanto previsto dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 393 che ha modificato l'art. 1, comma 4, lettera b) punto b, del decreto ministeriale n. 336/2019.