Art. 6 
 
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a
  pieno carico pari o superiore a 11,5  tonnellate,  con  contestuale
  acquisizione di veicoli nuovi  di  fabbrica  -  art.  1,  comma  4,
  lettera b). 
 
  1. Quanto alla radiazione per rottamazione di  veicoli  pesanti  di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5  tonnellate,
con contestuale acquisizione di veicoli nuovi  di  fabbrica  conformi
alla normativa euro VI di massa complessiva a  pieno  carico  pari  o
superiore  a  11,5  tonnellate,  gli  aspiranti  all'incentivo  hanno
l'onere di produrre la documentazione attestante la  sussistenza  dei
seguenti requisiti tecnici e condizioni: 
    a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del  numero
di targa dei veicoli rottamati e con  dichiarazione  dell'impresa  di
demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico  dei
suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione; 
    b) prova  dell'avvenuta  immatricolazione  dei  veicoli  euro  VI
tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta  di
immatricolazione  debitamente  protocollata  dal  competente  Ufficio
motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il
veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia. 
  2. Ai  fini  dell'ammissione  agli  incentivi,  la  rottamazione  e
l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono,  indipendentemente
da ogni ordine di priorita', avvenire nel  periodo  compreso  fra  la
data di pubblicazione del decreto ministeriale 22 luglio 2019 n.  336
nella Gazzetta Ufficiale e il termine del 1° giugno 2020. 
  3. Relativamente all'acquisizione di  veicoli  commerciali  leggeri
euro 6 D-TEMP di cui all'art. 1, comma  4,  lettera  b)  2°  cpv  del
decreto del Ministro n. 336 del 22 luglio 2019, sono  ammissibili  ad
incentivo i veicoli N1  N2  compresi  tra  3,5  ton  e  7  tonnellate
omologati con regolamento Light Duty (Euro  6d-TEMP-  regolamento  n.
715/2007) e i veicoli omologati con la normativa Heavy Duty (Euro  VI
step D - reg. n. 595/2009). Gli aspiranti agli incentivi in tali casi
hanno l'onere di produrre: 
    a) la prova dell'avvenuta immatricolazione dei  veicoli  euro  VI
tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta  di
immatricolazione  debitamente  protocollata  dal  competente  Ufficio
motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il
veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia; 
    b) la prova dell'avvenuta radiazione per rottamazione di  veicolo
dello  stesso  tonnellaggio  giusta  quanto  previsto   dal   decreto
ministeriale 27 agosto 2019, n. 393 che ha modificato l'art. 1, comma
4, lettera b) punto b, del decreto ministeriale n. 336/2019.