Art. 3 
 
                             P.I.P.P.I. 
 
  1. A valere sulla  quota  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali destinata alle regioni  sono  finanziate,  per  non  meno  di
3.937.500,00 euro, azioni volte all'implementazione  delle  Linee  di
indirizzo sull'intervento con bambini e  famiglie  in  situazione  di
vulnerabilita'  (P.I.P.P.I.)  di  cui   all'accordo   in   Conferenza
unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  in
data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province  autonome
di Trento e Bolzano e le autonomie locali. 
  2. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  garantisce
l'attuazione uniforme sul territorio nazionale delle azioni di cui al
comma 1 e, a valere sulla  quota  del  Fondo  destinata  al  medesimo
Ministero,  garantisce  idonea  assistenza  tecnica.   Le   modalita'
attuative, inclusa la quota minima di risorse da destinare a  livello
regionale e il numero  minimo  di  ambiti  coinvolti,  sono  definite
nell'allegato E. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 4 settembre 2019 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Di Maio          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
           Tria           
 

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3048