Art. 2 
 
           Ripartizione dell'importo cumulativo nazionale 
 
  1. L'importo cumulativo di cui all'art. 1 e' assegnato alle regioni
e province autonome di Trento e Bolzano, nella misura del 75%, pari a
525.314.343,75 euro, e suddiviso tra  le  stesse,  secondo  i  valori
riportati  nell'Allegato,  che  costituisce  parte   integrante   del
presente decreto, sulla base dei seguenti indicatori attualizzati: 
    produzione agricola ai prezzi di base; 
    numero delle aziende; 
    superficie agricola utilizzata; 
    superficie forestale. 
  2. A ciascun indicatore e' attribuito un peso del 25%. 
  3. Allo Stato e' assegnato  il  restante  25%  del  citato  importo
cumulativo, pari a 175.104.781 euro.