Art. 3 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  di  cui  agli
articoli 7 e 8 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente
legge, valutati in euro 15.231 annui a decorrere  dall'anno  2019,  e
dalle rimanenti spese di cui al predetto  articolo  8,  pari  a  euro
4.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.