Art. 4 Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni 1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui al comma 2, ed al procedimento si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. L'attivita' di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, e' svolta dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, che ne redige verbale da trasmettere, entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento, al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, quale autorita' nazionale competente. 3. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'attivita' di contestazione e notificazione della violazione, mediante verbale di accertamento, e' svolta dal Comitato di cui al comma 2. 4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 2 e 3 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati al finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto.». - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, si veda nelle note alle premesse.