Art. 4 
 
              Vigilanza, accertamento delle violazioni 
                    e irrogazione delle sanzioni 
 
  1. Le sanzioni  di  cui  al  presente  decreto  sono  irrogate  dal
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE  e  per
il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo
di Kyoto di cui al comma 2,  ed  al  procedimento  si  applicano  per
quanto compatibili le disposizioni di  cui  alla  legge  24  novembre
1981, n. 689. 
  2.  L'attivita'  di  vigilanza   e   di   accertamento,   ai   fini
dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, e' svolta
dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera,  nell'ambito
delle proprie attribuzioni istituzionali, che ne  redige  verbale  da
trasmettere, entro quindici  giorni  dall'avvenuto  accertamento,  al
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE  e  per
il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo
di Kyoto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30, quale autorita' nazionale competente. 
  3. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689,
l'attivita'  di  contestazione  e  notificazione  della   violazione,
mediante verbale di accertamento, e' svolta dal Comitato  di  cui  al
comma 2. 
  4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui  agli  articoli  2  e  3  sono  versati  ad   apposito   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnati,  con
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  ai  pertinenti
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  destinati  al  finanziamento
delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 24  novembre  1981,
          n. 689, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
                «Art.  14  (Contestazione  e  notificazione).  -   La
          violazione, quando e'  possibile,  deve  essere  contestata
          immediatamente tanto al trasgressore  quanto  alla  persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa. 
                Se non e' avvenuta  la  contestazione  immediata  per
          tutte  o  per  alcune  delle  persone  indicate  nel  comma
          precedente, gli estremi  della  violazione  debbono  essere
          notificati agli interessati residenti nel territorio  della
          Repubblica entro il termine di novanta giorni  e  a  quelli
          residenti all'estero entro il termine  di  trecentosessanta
          giorni dall'accertamento. 
                Quando  gli  atti  relativi  alla   violazione   sono
          trasmessi  all'autorita'   competente   con   provvedimento
          dell'autorita' giudiziaria,  i  termini  di  cui  al  comma
          precedente decorrono dalla data della ricezione. 
                Per la forma della contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. 
                Per i residenti all'estero, qualora la residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. 
                L'obbligazione di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.». 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          13 marzo 2013, n. 30, si veda nelle note alle premesse.