Art. 2 
 
 
                Modifiche all'articolo 12 del decreto 
      del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 
 
  1. L'articolo 12 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
settembre 1997, n. 357, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Immissioni). - 1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentiti  il  Ministero  delle
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero
della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  previo
parere del Consiglio del Sistema nazionale di  cui  all'articolo  13,
comma 2, della legge 28 giugno  2016,  n.  132,  adotta  con  proprio
decreto i criteri per la  reintroduzione  e  il  ripopolamento  delle
specie autoctone di cui all'allegato D, nonche' per  l'immissione  di
specie e di popolazioni non autoctone di cui al comma 3, nel rispetto
delle finalita'  del  presente  regolamento  e  della  salute  e  del
benessere delle specie. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  dopo
un'adeguata consultazione del pubblico  interessato,  autorizzano  la
reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone  sulla  base
dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che  tale
reintroduzione o  ripopolamento  garantisce  il  perseguimento  delle
finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  2.  Nelle  aree  protette
nazionali l'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  competente  ente  di
gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza.
Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di
gestione delle aree protette nazionali comunicano l'autorizzazione al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al
Ministero delle  politiche  agricole,  alimentari,  forestali  e  del
turismo e al Ministero della salute. 
  3. E' vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non
autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4. Tale divieto si applica
anche nei confronti di specie  e  di  popolazioni  autoctone  per  il
territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di
territorio esterne all'area  di  distribuzione  naturale,  secondo  i
criteri di cui al comma 1. 
  4. Su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano o degli enti  di  gestione  delle  aree  protette  nazionali,
l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone
di cui al comma 3 puo' essere autorizzata  per  motivate  ragioni  di
rilevante  interesse  pubblico,  connesse  a   esigenze   ambientali,
economiche, sociali e culturali, e  comunque  in  modo  che  non  sia
arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro  area  di
ripartizione naturale ne' alla fauna e alla flora selvatiche  locali.
L'autorizzazione  e'  rilasciata  con  provvedimento  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentiti  il
Ministero delle  politiche  agricole,  alimentari,  forestali  e  del
turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio  del
Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132
del 2016, entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza. 
  5.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4  e'  subordinata   alla
valutazione di uno specifico  studio  del  rischio  che  l'immissione
comporta per la conservazione delle specie e degli habitat  naturali,
predisposto dagli enti richiedenti sulla base dei criteri di  cui  al
comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, ove lo ritenga necessario all'esito della valutazione,  non
autorizza l'immissione. I risultati  degli  studi  del  rischio  sono
comunicati al Comitato  previsto  dall'articolo  20  della  direttiva
92/43/CEE  del  Consiglio  del   21   maggio   1992   relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna selvatiche.».