Art. 3 
 
 
Termine per l'adozione dei criteri di cui all'articolo 12,  comma  1,
  del decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.
  357 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare adotta i criteri di cui all'articolo 12, comma  1,  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,  come
modificato dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Per il testo dell'art.  12  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,  come
          modificato dal presente  decreto,  si  veda  l'art.  2  del
          decreto stesso.