Art. 3 Termine per l'adozione dei criteri di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta i criteri di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal presente decreto, si veda l'art. 2 del decreto stesso.