Art. 5 Composizione delle Commissioni 1. Con decreto del Ministro, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e' nominata la Commissione esaminatrice delle prove di idoneita', di seguito Commissione, che ha sede presso il Ministero ed e' composta da sette membri: a) uno, con funzioni di Presidente, e' scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari, contabili, o tra gli avvocati dello Stato, ed e' designato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; b) due sono scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero, il primo tra i dirigenti e i funzionari degli istituti indicati all'articolo 4, comma 5, l'altro tra i restauratori della terza area, aventi le caratteristiche del corpo docente per le discipline di restauro, previste dall'articolo 3 comma 1 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, 26 maggio 2009, n. 87; c) due, di cui almeno uno con qualifica di restauratore, sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra professori universitari di prima o seconda fascia o ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato B al presente decreto, attinenti alla conservazione del patrimonio storico ed artistico, ovvero docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie afferenti alla conservazione ed al restauro del patrimonio storico ed artistico; d) due da individuare tra i restauratori iscritti nell'apposito elenco del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con comprovata esperienza professionale e in particolare che abbiano svolto attivita' di restauro retribuita per la Pubblica amministrazione, negli ultimi 5 anni. 2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente per ciascun componente. Per le funzioni di segreteria, il Ministro nomina uno o piu' dipendenti dell'amministrazione, appartenenti all'area terza del personale amministrativo. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza con le modalita' di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. Presso ogni sede individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il Ministro nomina una o piu' Sottocommissioni rappresentative dei settori di cui all'allegato A, aventi la composizione indicata ai commi 1 e 2, ad eccezione dei dirigenti e funzionari tecnici che possono essere scelti tra tutti quelli del Ministero. 4. Con decreto adottato dal Ministro, la Commissione e le Sottocommissioni possono essere integrate con membri aggregati, esperti negli ambiti o settori scientifico-disciplinari di competenza in esse non rappresentati, mantenendo un numero dispari di componenti. Le prove vengono valutate in forma anonima. I membri aggregati esprimono il loro giudizio unitamente ai membri effettivi soltanto in relazione ai candidati per cui viene disposta l'aggregazione.