Art. 5 
 
                   Composizione delle Commissioni 
 
  1. Con decreto del  Ministro,  da  adottare,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  entro
trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo  3,
comma 1, e' nominata  la  Commissione  esaminatrice  delle  prove  di
idoneita', di seguito Commissione, che ha sede presso il Ministero ed
e' composta da sette membri: 
    a) uno, con funzioni di Presidente, e' scelto  tra  i  magistrati
amministrativi, ordinari, contabili, o tra gli avvocati dello  Stato,
ed e' designato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; 
    b)  due  sono  scelti  nell'ambito  del  personale  tecnico   del
Ministero, il primo tra i dirigenti e  i  funzionari  degli  istituti
indicati all'articolo 4, comma 5, l'altro tra  i  restauratori  della
terza area, aventi  le  caratteristiche  del  corpo  docente  per  le
discipline di restauro, previste dall'articolo 3 comma 1 del  decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, 26 maggio 2009,  n.
87; 
    c) due, di cui almeno uno con  qualifica  di  restauratore,  sono
designati dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, tra professori universitari di  prima  o  seconda  fascia  o
ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui
all'allegato B al presente decreto, attinenti alla conservazione  del
patrimonio storico  ed  artistico,  ovvero  docenti  di  ruolo  delle
Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie  afferenti  alla
conservazione ed al restauro del patrimonio storico ed artistico; 
    d) due da individuare tra i restauratori  iscritti  nell'apposito
elenco del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con
comprovata esperienza professionale  e  in  particolare  che  abbiano
svolto   attivita'   di   restauro   retribuita   per   la   Pubblica
amministrazione, negli ultimi 5 anni. 
  2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente
per ciascun componente. Per le funzioni di  segreteria,  il  Ministro
nomina  uno  o  piu'  dipendenti  dell'amministrazione,  appartenenti
all'area terza del personale amministrativo. Con il decreto di cui al
comma 1 possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza  con
le modalita' di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  3. Presso ogni sede individuata ai sensi dell'articolo 3, comma  1,
il Ministro nomina una o piu'  Sottocommissioni  rappresentative  dei
settori di cui all'allegato A, aventi  la  composizione  indicata  ai
commi 1 e 2, ad eccezione dei  dirigenti  e  funzionari  tecnici  che
possono essere scelti tra tutti quelli del Ministero. 
  4.  Con  decreto  adottato  dal  Ministro,  la  Commissione  e   le
Sottocommissioni  possono  essere  integrate  con  membri  aggregati,
esperti negli ambiti o settori scientifico-disciplinari di competenza
in  esse  non  rappresentati,  mantenendo  un   numero   dispari   di
componenti. Le prove vengono valutate  in  forma  anonima.  I  membri
aggregati esprimono il loro giudizio unitamente ai  membri  effettivi
soltanto  in  relazione  ai  candidati   per   cui   viene   disposta
l'aggregazione.