Art. 12 
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo  ai  controlli
  ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire
  l'applicazione della legislazione sugli  alimenti  e  sui  mangimi,
  delle norme sulla salute  e  sul  benessere  degli  animali,  sulla
  sanita' delle piante nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,  recante
  modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)
  n. 1069/2009,  (CE)  n.  1107/2009,  (UE)  n.  1151/2012,  (UE)  n.
  652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e
  del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE)  n.  1099/2009
  del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,
  2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti
  (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio,  le  direttive   89/608/CEE,   89/662/CEE,   90/425/CEE,
  91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE  e  97/78/CE  del  Consiglio  e  la
  decisione 92/438/CEE del Consiglio 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno  o
piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa  nazionale
al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento  europeo,  del  15  marzo
2017. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo, della  giustizia,  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali  vigenti  alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione  espressa
delle  norme  nazionali  incompatibili  e  mediante  coordinamento  e
riordino di quelle residue; 
    b) fermo restando che il  Ministero  della  salute  e'  designato
quale autorita' unica  di  coordinamento  e  di  contatto,  ai  sensi
dell'articolo  4,  paragrafo   2,   lettera   b),   del   regolamento
(UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni,  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  aziende  sanitarie
locali,  nell'ambito  di  rispettiva  competenza,   quali   autorita'
competenti ai sensi dell'articolo 4 del  regolamento  (UE)  2017/625,
deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le  altre
attivita' ufficiali nei settori di cui all'articolo 1,  paragrafo  2,
lettera  a),  anche  con  riferimento  agli  alimenti   geneticamente
modificati,  lettera   c),   anche   con   riferimento   ai   mangimi
geneticamente modificati, lettere d),  e),  f)  e  h),  del  medesimo
regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle
menzionate autorita' competenti; 
    c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di
coordinamento  ai  sensi  dell'articolo  109  del  regolamento   (UE)
2017/625  e  quale  organo  di  collegamento  per   lo   scambio   di
comunicazioni tra le autorita'  competenti  degli  Stati  membri,  ai
sensi degli articoli da 103  a  107  del  medesimo  regolamento,  nel
rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla  lettera
b) del presente comma; 
    d) ferma restando la competenza del Ministero della salute  quale
autorita' unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo
4, paragrafo 2,  lettera  b),  del  regolamento  (UE)  2017/625,  nei
settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e),
f) e h), del predetto regolamento,  individuare  il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo,   quale
autorita' competente ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2017/625, deputata  a  organizzare  o  effettuare  i
controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi  di
impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma  che  possono
incidere  sulla   correttezza   e   trasparenza   delle   transazioni
commerciali, lettere g), i) e j)  del  paragrafo  2  dell'articolo  1
dello stesso regolamento, nonche' nei  settori  di  cui  al  medesimo
articolo 1, paragrafo 4, lettera a),  per  gli  aspetti  relativi  ai
controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative  alle  norme
di  commercializzazione  di  cui  agli  articoli  da  73  a  91   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013; 
    e) individuare il Ministero delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo quale organo di collegamento per  lo  scambio
di comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati  membri,  ai
sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625,  nei
settori di competenza come individuati alla lettera d)  del  presente
comma; 
    f) adeguare alle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/625  la
normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali  e
sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione  europea
e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero  della
salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari  in  conformita'
alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da
102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e
procedure; 
    g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo  19  novembre
2008, n. 194, in coerenza  con  le  modalita'  di  finanziamento  dei
controlli  sanitari  ufficiali  ivi  previste  all'articolo  7  e  in
conformita' alle norme contenute  nel  capo  VI  del  titolo  II  del
regolamento (UE) 2017/625,  al  fine  di  attribuire  alle  autorita'
competenti di cui alla lettera b) le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie necessarie per  organizzare  ed  effettuare  i  controlli
ufficiali,  nonche'  le  altre  attivita'  ufficiali,  al   fine   di
migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto  delle
disposizioni dell'Unione europea in materia; 
    h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri,  ai
quali  sono  trasferite  le  competenze  dei   posti   di   ispezione
frontaliera e degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera
del Ministero della salute, anche sotto il  profilo  delle  dotazioni
strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE)
2017/625; 
    i) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso  la  previsione
di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate  alla
gravita' delle violazioni medesime. 
 
          Note all'art. 12: 
 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 11. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          2017/625 si veda nelle note all'articolo 11. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e
          sul monitoraggio  della  politica  agricola  comune  e  che
          abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.
          165/94,  (CE)  n.  2799/98,  (CE)  n.  814/2000,  (CE)   n.
          1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e' pubblicato  nella  G.U.U.E.
          20 dicembre 2013, n. L 347. 
              - Il decreto  legislativo  19  novembre  2008,  n.  194
          (Disciplina  delle   modalita'   di   rifinanziamento   dei
          controlli sanitari ufficiali in attuazione del  regolamento
          (CE) n. 882/2004) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
          dicembre 2008, n. 289.