Art. 13 
 
 
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che
  modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione  delle
  emissioni piu' efficace sotto il profilo  dei  costi  e  promuovere
  investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione
  (UE) 2015/1814, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale
  alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante  modifica
  della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali  limiti
  dell'ambito di applicazione relativo alle  attivita'  di  trasporto
  aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione  di
  una misura mondiale basata sul mercato  a  decorrere  dal  2021,  e
  della decisione  (UE)  2015/1814,  relativa  all'istituzione  e  al
  funzionamento  di  una  riserva  stabilizzatrice  del  mercato  nel
  sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas  a
  effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  14  marzo
2018, il Governo e' tenuto ad acquisire il  parere  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' a dare attuazione anche agli
atti di cui al comma 2 e a  seguire,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e
criteri direttivi specifici di cui al comma 4. 
  2. Con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi  del  comma
1, il Governo e' delegato ad  adottare,  secondo  le  procedure  e  i
termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
delle competenti  Commissioni  parlamentari,  anche  le  disposizioni
necessarie  per  l'adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonche' per  l'attuazione  della
decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
6 ottobre 2015. 
  3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e  2  sono  adottati  su
proposta  del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 il Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a)   razionalizzazione   e    rafforzamento    della    struttura
organizzativa dell'autorita' nazionale competente di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del
miglioramento, della complessita' e della specificita' dei compiti da
svolgere, che richiedono la disponibilita' di personale  dedicato,  e
tenuto  conto  della  rilevanza,  anche  in  termini  economici,  dei
provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorita'; 
    b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure  rientranti
nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra (European union emissions trading system - EU ETS) allineando e
integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione
europea e nazionali; 
    c) revisione e razionalizzazione  del  sistema  sanzionatorio  al
fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive  e  di
consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni; 
    d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni
amministrative di nuova istituzione e destinazione  degli  stessi  al
miglioramento  delle  attivita'   istruttorie,   di   vigilanza,   di
prevenzione e di monitoraggio  nonche'  alla  verifica  del  rispetto
delle condizioni previste dai  procedimenti  rientranti  nel  Sistema
europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 
    e)  abrogazione  espressa  delle  disposizioni  incompatibili   e
coordinamento delle residue disposizioni del decreto  legislativo  13
marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralita' sui  saldi  di  finanza
pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi  derivanti  dalle
aste delle quote di emissione. 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio che  modifica  la  direttiva  2003/87/CE  per
          sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto
          il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore  di
          basse emissioni di carbonio e la decisione  (UE)  2015/1814
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 19 marzo 2018, n. L 76. 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  2017/2392  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio recante  modifica  della  direttiva
          2003/87/CE  al  fine  di  mantenere  gli   attuali   limiti
          dell'ambito di  applicazione  relativo  alle  attivita'  di
          trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni  in  vista
          dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a
          decorrere dal 2021 e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre
          2017, n. L 350. 
              - La decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio relativa all'istituzione e  al  funzionamento
          di una riserva  stabilizzatrice  del  mercato  nel  sistema
          dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas  a
          effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 9 ottobre 2015, n. L 264. 
              - Il testo dell'articolo 4 del decreto  legislativo  13
          marzo 2013, n. 30 (Attuazione  della  direttiva  2009/29/CE
          che  modifica  la   direttiva   2003/87/CE   al   fine   di
          perfezionare ed estendere il  sistema  comunitario  per  lo
          scambio di quote di emissione  di  gas  a  effetto  serra),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2013,  n.  79,
          cosi' recita: 
              «Art. 4. (Autorita'  nazionale  competente).  -  1.  E'
          istituito il  Comitato  nazionale  per  la  gestione  della
          direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
          attivita'  di  progetto  del  Protocollo  di  Kyoto,   come
          definite all'articolo 3, di seguito Comitato.  Il  Comitato
          ha sede presso il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio  e  del  mare  che  ne  assicura  l'adeguato
          supporto logistico e organizzativo. 
              1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da  un
          Consiglio  direttivo  e  da  una  Segreteria  tecnica.   Il
          Consiglio direttivo e' l'organo deliberante  del  Comitato;
          per  l'istruttoria  delle  attivita'  di  cui  al  presente
          articolo il Consiglio direttivo si avvale della  Segreteria
          tecnica. 
              2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione  di
          autorita' nazionale competente. 
              3. Entro il 30 aprile di ciascun anno  il  Comitato  di
          cui  al  comma  1  presenta  al  Parlamento  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 
              4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di: 
                a) determinare, ai sensi dell'articolo 21,  comma  1,
          l'elenco  degli  impianti  che  ricadono   nel   campo   di
          applicazione del presente decreto e  le  quote  preliminari
          eventualmente assegnate a titolo gratuito; 
                b)   notificare   alla    Commissione,    ai    sensi
          dell'articolo 21, comma 2, l'elenco  degli  impianti  e  le
          quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito
          di cui alla lettera a); 
                c) deliberare, ai sensi dell'articolo  21,  comma  3,
          l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti  ricompresi
          nell'elenco di cui alla lettera a); 
                d) determinare l'assegnazione di quote agli  impianti
          nuovi entranti ai sensi dell'articolo 22; 
                e) calcolare  e  pubblicare  la  quantita'  totale  e
          annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento
          a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia  per  il
          quale e' stata inoltrata  la  domanda  alla  Commissione  a
          norma dell'articolo 7, comma 3; 
                f) definire le modalita' di  presentazione  da  parte
          del pubblico di osservazioni  sulle  materie  di  cui  alla
          lettera a); 
                g) rilasciare le autorizzazioni  ad  emettere  gas  a
          effetto serra, di cui all'articolo 13; 
                h) riesaminare le autorizzazioni ad  emettere  gas  a
          effetto  serra  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  1,  e
          aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'articolo 16; 
                i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni
          e il Piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro'  e
          loro aggiornamenti; 
                l) rilasciare annualmente, ai sensi dell'articolo 23,
          una parte delle quote assegnate a titolo gratuito; 
                m)  impartire  disposizioni  all'amministratore   del
          registro di cui all'articolo 28; 
                n) definire i criteri di svolgimento delle  attivita'
          di verifica e di  predisposizione  del  relativo  attestato
          conformemente a quanto previsto all'allegato  III  e  dalla
          decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; 
                o) rendere  pubblici  i  nomi  dei  gestori  e  degli
          operatori  aerei  che  hanno  violato   gli   obblighi   di
          restituzione di quote di emissione  a  norma  dell'articolo
          32; 
                o-bis) redigere ed aggiornare annualmente  una  lista
          di operatori aerei  amministrati  dall'Italia,  avvalendosi
          anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo
          3, comma 1, lettera q); 
                p) adottare eventuali disposizioni interpretative  in
          materia di monitoraggio delle  emissioni,  sulla  base  dei
          principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto  dalla
          decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; 
                q) definire i contenuti e le  modalita'  per  l'invio
          della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad  effetto
          serra ai sensi dell'articolo 14, comma 2; 
                r) definire le modalita'  per  la  predisposizione  e
          l'invio della dichiarazione di cui all'articolo  34,  sulla
          base dei contenuti minimi di cui all'allegato V; 
                s) definire, ai sensi dell'articolo 29, la  tipologia
          e la quantita' di crediti, CERs ed ERUs che i gestori degli
          impianti e gli operatori aerei possono utilizzare  ai  fini
          dell'adempimento  dell'obbligo  di  restituzione   per   il
          periodo 2013-2020; 
                t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la
          relazione di cui all'articolo 11 e alla Commissione europea
          la relazione di cui all'articolo 40; 
                u)  svolgere  attivita'  di  supporto  al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          attraverso  la  partecipazione,   con   propri   componenti
          all'uopo  delegati,  alle  riunioni  del  Comitato  di  cui
          all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE  ed  alle  altre
          riunioni in sede comunitaria o  internazionale  concernenti
          l'applicazione del Protocollo di Kyoto; 
                v) stimare le  emissioni  rilasciate  annualmente  ai
          sensi dell'articolo 34, comma 3; 
                z) emanare apposite disposizioni per  il  trattamento
          degli  operatori   aerei   che   interrompono   l'attivita'
          conformemente  a  quanto  stabilito  dai  regolamenti   sui
          registri; 
                aa) revocare  l'autorizzazione  ad  emettere  gas  ad
          effetto serra ai sensi dell'articolo 17; 
                bb) definire i contenuti e le modalita'  per  l'invio
          delle informazioni in caso  di  modifica  dell'impianto  ai
          sensi dell'articolo 16, comma 1; 
                cc)  mettere  in  atto  le  azioni   necessarie   per
          assicurare lo scambio di informazioni di  cui  all'articolo
          18; 
                dd) definire  i  contenuti  e  le  modalita'  per  la
          comunicazione  della  cessazione  di   attivita'   di   cui
          all'articolo 24, della cessazione parziale di attivita'  di
          cui  all'articolo  25  e  della  riduzione  sostanziale  di
          capacita' di cui all'articolo 26; 
                ee)  rivedere  il  quantitativo  annuo  di  quote  da
          assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione  parziale
          o riduzione sostanziale di capacita' ai sensi dell'articolo
          20, commi 2, 3 e 4, comunicare alla Commissione europea  la
          revisione di tale quantitativo e assegnare il  quantitativo
          annuo rivisto ai sensi dell'articolo 21, comma 4; 
                ff) definire, ai sensi dell'articolo 22, i  contenuti
          e le modalita' per l'invio della domanda di assegnazione di
          quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti
          nuovi entranti, valutare l'eleggibilita'  della  richiesta,
          determinare il quantitativo annuo preliminare  di  quote  e
          comunicare il medesimo alla Commissione europea; 
                gg) avanzare, ai sensi  dell'articolo  27,  comma  1,
          richiesta, presso la Commissione europea,  di  integrazione
          dell'elenco dei settori o dei sottosettori  esposti  ad  un
          rischio elevato  di  rilocalizzazione  delle  emissioni  di
          carbonio; 
                hh) valutare, ai sensi dell'articolo 31, le richieste
          di rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono
          le  emissioni  di  gas  ad  effetto  serra  sul  territorio
          nazionale, verificare la conformita' rispetto  alle  misure
          di attuazione adottate dalla Commissione europea  ai  sensi
          dell'articolo 24-bis della direttiva  2009/29/CE,  decidere
          in merito al rilascio e,  in  caso  di  accoglimento  della
          richiesta, rilasciare le quote o i crediti; 
                ii) adottare i provvedimenti necessari per assicurare
          la cancellazione delle quote; 
                ll) applicare il presente decreto ad  attivita'  e  a
          gas  a  effetto  serra  che  non  figurano  all'allegato  I
          conformemente a quanto stabilito all'articolo  37,  nonche'
          richiedere  alla  Commissione  europea  l'adozione  di   un
          regolamento  sul  monitoraggio  e  la  comunicazione  delle
          emissioni per le attivita' e i gas serra in oggetto; 
                mm)   dare   attuazione   alle    disposizioni    per
          l'esclusione di  impianti  di  dimensioni  ridotte  di  cui
          all'articolo 38; 
                nn) dare attuazione a  tutte  le  restanti  attivita'
          previste dal presente decreto salvo diversamente indicato. 
              5. Il Comitato di cui al comma 1 propone  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          azioni volte a: 
                a) promuovere  le  attivita'  progettuali  legate  ai
          meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto; 
                b)  favorire  la  diffusione  dell'informazione,   la
          promozione e  l'orientamento  con  riferimento  al  settore
          privato e pubblico a livello nazionale; 
                c)  valorizzare  e  rafforzare,  attraverso  la  rete
          diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per
          fornire  adeguati   punti   di   riferimento   al   sistema
          industriale ed imprenditoriale italiano; 
                d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di  un'azione
          concertata a  beneficio  del  sistema-Paese,  le  attivita'
          pianificate e  le  risorse  allocate  per  lo  sviluppo  di
          programmi  di  cooperazione  bilaterale  in  attuazione  di
          accordi intergovernativi legati ai meccanismi  di  progetto
          del Protocollo di Kyoto; 
                e) fornire il supporto tecnico ai  Paesi  destinatari
          delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
          di  formazione,  per  l'assistenza  nella  creazione  delle
          necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto  di
          procedure decisionali per l'approvazione dei progetti,  per
          la    semplificazione    dei    percorsi     amministrativi
          autorizzatori  e  per  ogni  altra   necessaria   attivita'
          funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM; 
                f) supportare le aziende italiane nella  preparazione
          di progetti  specifici  corrispondenti  alle  priorita'  di
          sviluppo sostenibile del Paese destinatario; 
                g)  valorizzare  il  potenziale  dei   vari   settori
          tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
          internazionali per la riduzione delle emissioni. 
              6. 
              7. I membri del Comitato di cui al comma 1  non  devono
          trovarsi in situazione di conflitto di  interesse  rispetto
          alle  funzioni  del  Comitato  stesso   e   dichiarano   la
          insussistenza di tale conflitto all'atto  dell'accettazione
          della   nomina.   Essi    sono    tenuti    a    comunicare
          tempestivamente, al Ministero o all'ente  designante,  ogni
          sopravvenuta  situazione  di  conflitto  di  interesse.   A
          seguito  di  tale  comunicazione  il  Ministero  o   l'ente
          provvede alla sostituzione dell'esperto. 
              8. Il Consiglio direttivo e' composto da nove membri di
          comprovata esperienza nei settori interessati dal  presente
          decreto, di cui tre nominati dal Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  compreso  il
          presidente, tre  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          compreso il vicepresidente, e tre, con funzioni consultive,
          rispettivamente,  dal  Ministro   dell'economia   e   delle
          finanze, dal Ministro per  le  politiche  europee  e  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Per
          l'espletamento dei compiti di cui al comma 5  il  Consiglio
          direttivo  e'  integrato  da  due   membri   con   funzioni
          consultive nominati dal Ministro degli affari  esteri.  Per
          l'espletamento  dei  compiti  inerenti  le   attivita'   di
          trasporto aereo, di cui al  capo  III  e  V,  il  Consiglio
          direttivo e' integrato da tre membri nominati dal  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   di   cui   due
          appartenenti  all'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile
          (ENAC). I membri con funzioni consultive non hanno  diritto
          di  voto  e  non  sono  considerati  ai  fini  del   quorum
          costitutivo  e  deliberativo  del  Consiglio  direttivo.  I
          membri del Consiglio direttivo rimangono in carica  quattro
          anni. 
              9. 
              10. La  Segreteria  tecnica  e'  composta  da  ventidue
          membri di elevata qualifica professionale,  con  comprovata
          esperienza in materia ambientale e nei settori  interessati
          dal presente  decreto.  Il  coordinatore  della  Segreteria
          tecnica  e  cinque  membri  sono  nominati  dal   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei
          membri  sono  nominati   dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico, due membri dall'Ente per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e l'ambiente,  due  membri  dall'ISPRA,  due  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   due   dall'Ente
          nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE. 
              10-bis. I curricula dei membri del Consiglio  direttivo
          di cui al comma 8 e della  Segreteria  tecnica  di  cui  al
          comma  10  sono  resi  pubblici  sul  sito  del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              11. Le modalita' di funzionamento del Comitato  di  cui
          al comma 1 sono definite  in  un  apposito  regolamento  da
          approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura  la
          costante operativita' e funzionalita' del  Comitato  stesso
          in relazione agli atti e alle deliberazioni che  lo  stesso
          deve adottare ai sensi del presente decreto. Il regolamento
          disciplina  in  particolare  le  audizioni   dei   soggetti
          interessati, le forme di pubblicita' delle convocazioni del
          Consiglio  direttivo  e  della  Segreteria   tecnica,   dei
          relativi ordini del giorno, degli atti e  delle  decisioni,
          nonche'  i  lavori  della  Segreteria  tecnica  in   gruppi
          istruttori. 
              12. Il Consiglio direttivo di  cui  al  comma  8  opera
          collegialmente, previo un tempestivo inoltro di  avviso  di
          convocazione a ciascun componente.  Le  deliberazioni  sono
          assunte  con  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei
          componenti e di esse viene data  adeguata  informazione  ai
          soggetti interessati. 
              13. La Segreteria tecnica, su indicazione del Consiglio
          direttivo puo' istituire, gruppi di lavoro ai quali possono
          partecipare esperti esterni in rappresentanza dei  soggetti
          operanti  in  ambito  economico,   sociale   e   ambientale
          maggiormente rappresentativi. 
              14. Per le attivita' di cui al  comma  5  il  Consiglio
          direttivo  si  puo'  avvalere,  di  un  gruppo  di   lavoro
          costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di  lavoro
          presenta al Consiglio direttivo: 
                a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano
          di  lavoro  programmatico  da  approvarsi  da   parte   del
          Consiglio direttivo; 
                b) entro il 31 dicembre di ogni anno,  una  relazione
          annuale dell'attivita' svolta. 
              15. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Ai componenti dei gruppi  di  lavoro  di  cui  ai
          commi 13 e 14 non spetta alcun  emolumento,  compenso,  ne'
          rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              15-bis. Agli eventuali compensi  e  rimborsi  spese  ai
          membri del Comitato si provvede a valere sui proventi delle
          aste ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera i). 
              15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabilite  le  modalita'
          di corresponsione e di determinazione dei  compensi  e  dei
          rimborsi spese per i componenti del Comitato e la  relativa
          durata, in modo da  garantire  l'invarianza  dei  saldi  di
          finanza pubblica.».