Art. 13 Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attivita' di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, il Governo e' tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' a dare attuazione anche agli atti di cui al comma 2 e a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 4. 2. Con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, il Governo e' delegato ad adottare, secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, anche le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonche' per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015. 3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del miglioramento, della complessita' e della specificita' dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilita' di personale dedicato, e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorita'; b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European union emissions trading system - EU ETS) allineando e integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali; c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni; d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; e) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue disposizioni del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralita' sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.
Note all'art. 13: - La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 19 marzo 2018, n. L 76. - Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Il regolamento (UE) n. 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attivita' di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre 2017, n. L 350. - La decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 ottobre 2015, n. L 264. - Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2013, n. 79, cosi' recita: «Art. 4. (Autorita' nazionale competente). - 1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo. 1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. Il Consiglio direttivo e' l'organo deliberante del Comitato; per l'istruttoria delle attivita' di cui al presente articolo il Consiglio direttivo si avvale della Segreteria tecnica. 2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di autorita' nazionale competente. 3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di: a) determinare, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito; b) notificare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, l'elenco degli impianti e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito di cui alla lettera a); c) deliberare, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti ricompresi nell'elenco di cui alla lettera a); d) determinare l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti ai sensi dell'articolo 22; e) calcolare e pubblicare la quantita' totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale e' stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'articolo 7, comma 3; f) definire le modalita' di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alla lettera a); g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 13; h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 15, comma 1, e aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'articolo 16; i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro' e loro aggiornamenti; l) rilasciare annualmente, ai sensi dell'articolo 23, una parte delle quote assegnate a titolo gratuito; m) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 28; n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto all'allegato III e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; o) rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato gli obblighi di restituzione di quote di emissione a norma dell'articolo 32; o-bis) redigere ed aggiornare annualmente una lista di operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q); p) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; q) definire i contenuti e le modalita' per l'invio della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 14, comma 2; r) definire le modalita' per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 34, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato V; s) definire, ai sensi dell'articolo 29, la tipologia e la quantita' di crediti, CERs ed ERUs che i gestori degli impianti e gli operatori aerei possono utilizzare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020; t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all'articolo 11 e alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 40; u) svolgere attivita' di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto; v) stimare le emissioni rilasciate annualmente ai sensi dell'articolo 34, comma 3; z) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attivita' conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri; aa) revocare l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 17; bb) definire i contenuti e le modalita' per l'invio delle informazioni in caso di modifica dell'impianto ai sensi dell'articolo 16, comma 1; cc) mettere in atto le azioni necessarie per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'articolo 18; dd) definire i contenuti e le modalita' per la comunicazione della cessazione di attivita' di cui all'articolo 24, della cessazione parziale di attivita' di cui all'articolo 25 e della riduzione sostanziale di capacita' di cui all'articolo 26; ee) rivedere il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione parziale o riduzione sostanziale di capacita' ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, comunicare alla Commissione europea la revisione di tale quantitativo e assegnare il quantitativo annuo rivisto ai sensi dell'articolo 21, comma 4; ff) definire, ai sensi dell'articolo 22, i contenuti e le modalita' per l'invio della domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti nuovi entranti, valutare l'eleggibilita' della richiesta, determinare il quantitativo annuo preliminare di quote e comunicare il medesimo alla Commissione europea; gg) avanzare, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, richiesta, presso la Commissione europea, di integrazione dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; hh) valutare, ai sensi dell'articolo 31, le richieste di rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale, verificare la conformita' rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2009/29/CE, decidere in merito al rilascio e, in caso di accoglimento della richiesta, rilasciare le quote o i crediti; ii) adottare i provvedimenti necessari per assicurare la cancellazione delle quote; ll) applicare il presente decreto ad attivita' e a gas a effetto serra che non figurano all'allegato I conformemente a quanto stabilito all'articolo 37, nonche' richiedere alla Commissione europea l'adozione di un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attivita' e i gas serra in oggetto; mm) dare attuazione alle disposizioni per l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 38; nn) dare attuazione a tutte le restanti attivita' previste dal presente decreto salvo diversamente indicato. 5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a: a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto; b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale; c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano; d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto; e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita' di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita' funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM; f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario; g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni. 6. 7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato stesso e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante, ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto. 8. Il Consiglio direttivo e' composto da nove membri di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, compreso il presidente, tre dal Ministro dello sviluppo economico, compreso il vicepresidente, e tre, con funzioni consultive, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 5 il Consiglio direttivo e' integrato da due membri con funzioni consultive nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti inerenti le attivita' di trasporto aereo, di cui al capo III e V, il Consiglio direttivo e' integrato da tre membri nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). I membri con funzioni consultive non hanno diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio direttivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni. 9. 10. La Segreteria tecnica e' composta da ventidue membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e cinque membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, due membri dall'ISPRA, due dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE. 10-bis. I curricula dei membri del Consiglio direttivo di cui al comma 8 e della Segreteria tecnica di cui al comma 10 sono resi pubblici sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 11. Le modalita' di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura la costante operativita' e funzionalita' del Comitato stesso in relazione agli atti e alle deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto. Il regolamento disciplina in particolare le audizioni dei soggetti interessati, le forme di pubblicita' delle convocazioni del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni, nonche' i lavori della Segreteria tecnica in gruppi istruttori. 12. Il Consiglio direttivo di cui al comma 8 opera collegialmente, previo un tempestivo inoltro di avviso di convocazione a ciascun componente. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e di esse viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. 13. La Segreteria tecnica, su indicazione del Consiglio direttivo puo' istituire, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti operanti in ambito economico, sociale e ambientale maggiormente rappresentativi. 14. Per le attivita' di cui al comma 5 il Consiglio direttivo si puo' avvalere, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo: a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo; b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attivita' svolta. 15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dei gruppi di lavoro di cui ai commi 13 e 14 non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 15-bis. Agli eventuali compensi e rimborsi spese ai membri del Comitato si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera i). 15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di corresponsione e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese per i componenti del Comitato e la relativa durata, in modo da garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.».