Art. 14 
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai  veicoli
  fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e  ai  rifiuti
  di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di  apparecchiature
  elettriche ed elettroniche 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  maggio
2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) riformare il sistema di gestione dei  veicoli  fuori  uso,  in
attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti
indicazioni: 
      1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209, con le  disposizioni  contenute  nella  direttiva  (UE)
2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio  2018,
che  modifica  la  direttiva  2008/98/CE  relativa  ai  rifiuti,  con
particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di  responsabilita'
estesa del produttore; 
      2) individuare forme di promozione e di semplificazione per  il
riutilizzo delle  parti  dei  veicoli  fuori  uso  utilizzabili  come
ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  209,  nonche'
delle procedure e delle norme di sicurezza; 
      3)  rafforzare  l'efficacia  e  l'efficienza  dei  sistemi   di
tracciabilita' e di contabilita' dei veicoli, dei veicoli fuori uso e
dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi,  con  particolare
riferimento all'obbligo della pesatura  dei  veicoli  fuori  uso  nei
centri di raccolta; 
      4) individuare misure per sviluppare o incentivare  il  riciclo
dei rifiuti provenienti da impianti  di  frantumazione  dotati  delle
migliori tecniche  disponibili,  finalizzando  lo  smaltimento  o  il
recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili; 
    b) riformare il  sistema  di  gestione  dei  rifiuti  di  pile  e
accumulatori  in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2018/849,   nel
rispetto delle seguenti indicazioni: 
      1) definire  obiettivi  di  gestione  dei  rifiuti  di  pile  e
accumulatori per i produttori, ai  sensi  dell'articolo  8-bis  della
direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851; 
      2) prevedere specifiche modalita' semplificate per la  raccolta
dei  rifiuti  di  pile  portatili  e   accumulatori   non   derivanti
dall'attivita' di enti e imprese; 
      3) adeguare lo schema  di  responsabilita'  estesa  alle  nuove
disposizioni, tenendo conto  anche  delle  disposizioni  previste  al
riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851; 
      4) armonizzare il sistema di gestione dei  rifiuti  di  pile  e
accumulatori con quello di gestione dei  rifiuti  di  apparecchiature
elettriche ed  elettroniche  (RAEE),  valutando  la  possibilita'  di
realizzare un sistema unico di gestione; 
    c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione  della
direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
      1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai
sensi dell'articolo  8-bis  della  direttiva  2008/98/CE,  introdotto
dalla direttiva (UE) 2018/851; 
      2) adeguare lo schema  di  responsabilita'  estesa  alle  nuove
disposizioni, tenendo conto  anche  delle  disposizioni  previste  al
riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851; 
      3) individuare misure per la promozione  e  la  semplificazione
del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei
loro componenti, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti; 
      4)  prevedere  misure  che  favoriscano  il  ritiro,  su   base
volontaria, «uno contro zero» dei piccolissimi rifiuti RAEE da  parte
di  distributori  che  non  vendono  apparecchiature  elettriche   ed
elettroniche; 
      5) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli
impianti  di  trattamento  adeguato  dei  RAEE  nonche'  le  relative
modalita' di controllo; 
      6)  disciplinare  il  fine  vita  dei   pannelli   fotovoltaici
incentivati immessi sul mercato  prima  del  12  aprile  2014,  anche
prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi  di
cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.
49. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1  sono  adottati,  previa
acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  su
proposta  del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
          Note all'art. 14: 
 
              - La direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa
          ai  veicoli  fuori  uso,  2006/66/CE  relativa  a  pile   e
          accumulatori  e  ai  rifiuti  di  pile  e  accumulatori   e
          2012/19/UE sui rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche  (Testo  rilevante  ai  fini   del   SEE)   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150. 
              - Il testo dell'articolo 2 del decreto  legislativo  24
          giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva  2000/53/CE
          relativa ai veicoli fuori uso)  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 2. (Obiettivi). - 1. Il presente  decreto  ha  lo
          scopo: 
                a) di ridurre al minimo l'impatto dei  veicoli  fuori
          uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla  protezione,
          alla  conservazione  ed  al  miglioramento  della  qualita'
          dell'ambiente; 
                b)  di   evitare   distorsioni   della   concorrenza,
          soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle  piccole  e
          delle  medie  imprese  al  mercato  della  raccolta,  della
          demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei  veicoli
          fuori uso; 
                c) di determinare i presupposti e le  condizioni  che
          consentono lo  sviluppo  di  un  sistema  che  assicuri  un
          funzionamento  efficiente,  razionale   ed   economicamente
          sostenibile della filiera di raccolta,  di  recupero  e  di
          riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli. 
              2. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  in  attuazione  dei
          principi di precauzione  e  dell'azione  preventiva  ed  in
          conformita'  alla  strategia  comunitaria  in  materia   di
          gestione dei  rifiuti,  il  presente  decreto  individua  e
          disciplina: 
                a) le misure volte, in via prioritaria,  a  prevenire
          la produzione  di  rifiuti  derivanti  dai  veicoli  e,  in
          particolare, le misure per ridurre  e  per  controllare  le
          sostanze  pericolose  presenti  negli  stessi  veicoli,  da
          adottare fin dalla fase di progettazione, per prevenire  il
          rilascio  nell'ambiente   di   sostanze   pericolose,   per
          facilitare il  reimpiego,  il  riciclaggio  e  il  recupero
          energetico e per  limitare  il  successivo  smaltimento  di
          rifiuti pericolosi; 
                b) le prescrizioni da osservare nella progettazione e
          nella produzione dei veicoli nuovi per incoraggiare  e  per
          favorire il recupero dei veicoli fuori uso e  dei  relativi
          componenti e materiali, compreso lo  sviluppo  del  mercato
          dei materiali di demolizione recuperati,  privilegiando  il
          reimpiego e il riciclaggio, in modo da  ridurre  il  volume
          dei rifiuti da smaltire; 
                c)  le  altre  azioni  necessarie  per  favorire   il
          reimpiego,  il  riciclaggio  e  il  recupero  di  tutte  le
          componenti  metalliche  e  non  metalliche  derivanti   dal
          veicolo fuori uso e, in particolare, di  tutte  le  materie
          plastiche; 
                d)  le  misure  volte  a   migliorare   la   qualita'
          ambientale e l'efficienza  delle  attivita'  di  tutti  gli
          operatori  economici  coinvolti  nel  ciclo  di  vita   del
          veicolo, dalla progettazione  dello  stesso  alla  gestione
          finale  del  veicolo  fuori  uso,  per  garantire  che   il
          riciclaggio, il  recupero  e  lo  smaltimento  del  veicolo
          medesimo avvenga senza pericolo per l'ambiente ed  in  modo
          economicamente sostenibile; 
                e) le responsabilita' degli operatori economici.». 
              - La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa
          ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150. 
              - La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312. 
              -  Il  testo  degli  articoli  9  e  10   del   decreto
          legislativo  14  marzo  2014,  n.  49   (Attuazione   della
          direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche  ed  elettroniche   (RAEE),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  28  marzo  2014,  n.  73,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art. 9. (I sistemi individuali). - 1. I produttori che
          intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale
          organizzano un sistema  autosufficiente  operante  in  modo
          uniforme sull'intero territorio nazionale per  la  gestione
          dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie  AEE  e  ne
          chiedono il riconoscimento  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela  del  territorio  e  del  mare.  L'istanza  e'
          corredata da un progetto descrittivo, idoneo  a  dimostrare
          che il sistema: 
                a) e'  organizzato  secondo  criteri  di  efficienza,
          efficacia, economicita' e trasparenza; 
                b) e' effettivamente in grado di operare su tutto  il
          territorio nazionale e  di  conseguire,  nell'ambito  delle
          attivita' svolte, gli obiettivi di recupero  e  riciclaggio
          di cui all'Allegato V; 
                c) opera attraverso modalita' di  gestione  idonee  a
          garantire che gli utilizzatori finali  siano  adeguatamente
          informati sulle modalita' di funzionamento  del  sistema  e
          sui metodi di raccolta dei RAEE. 
              2. Costituisce parte integrante del progetto di cui  al
          comma 1, un piano di raccolta, attestante  che  il  sistema
          proposto sia in grado di intercettare tutti i RAEE generati
          dalle proprie AEE sull'intero territorio nazionale, secondo
          una delle seguenti modalita': 
                a) la predisposizione di  un  efficiente  sistema  di
          restituzione dei RAEE generati dalle proprie AEE; 
                b) la stipula di apposite convenzioni con i  soggetti
          responsabili   della   raccolta   sull'intero    territorio
          nazionale,  da  redigere  al  fine  di  assicurare  che  il
          produttore contraente effettui il ritiro presso i centri di
          raccolta ed altri luoghi di raggruppamento  dei  soli  RAEE
          derivanti  dalle   proprie   AEE   immesse   sul   mercato,
          identificate tramite il marchio di cui  all'articolo  28  e
          appositamente selezionate. 
              3.   Il   riconoscimento   da   parte   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          avviene  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione   del
          progetto ed e' requisito  essenziale  per  l'iscrizione  al
          Registro nazionale di  cui  all'articolo  29  del  presente
          decreto  legislativo.  Qualora  il  riconoscimento  di   un
          sistema individuale sia richiesto a seguito di  recesso  da
          un sistema collettivo, tale recesso ha effetto  solo  dalla
          data  indicata  nel  provvedimento  di  riconoscimento  del
          sistema. I sistemi riconosciuti trasmettono annualmente  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare un programma specifico di  gestione  dei  propri  RAEE
          relativo all'anno solare successivo, copia del bilancio  di
          esercizio  corredato  da  una  relazione   sulla   gestione
          relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli
          obiettivi raggiunti. La revoca del riconoscimento  disposta
          nel caso in  cui  non  siano  raggiunti  gli  obiettivi  di
          recupero   stabiliti   nell'articolo   19   determina    la
          cancellazione   automatica   dal   Registro   nazionale   e
          l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 38, comma
          7, del  presente  decreto  legislativo.  I  sistemi  devono
          dimostrare,  ai  fini  del  riconoscimento,  di  essere  in
          possesso delle certificazioni  ISO  9001  e  14001,  oppure
          EMAS,  o  altro  sistema  equivalente  di  gestione   della
          qualita' sottoposto  ad  audit  e  che  comprenda  anche  i
          processi  di  trattamento  ed   il   monitoraggio   interno
          all'azienda.» 
              «Art. 10. (I sistemi collettivi). - 1. I produttori che
          non  adempiono  ai  propri  obblighi  mediante  un  sistema
          individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono
          partecipare  ai  sistemi  collettivi  i   distributori,   i
          raccoglitori,  i   trasportatori,   i   riciclatori   e   i
          recuperatori, previo  accordo  con  i  produttori  di  AEE.
          L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e parimenti  non
          puo' essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da  un
          consorzio per l'adesione ad  un  altro,  nel  rispetto  del
          principio di libera concorrenza. 
              2. I  sistemi  collettivi  sono  organizzati  in  forma
          consortile ai sensi degli  articoli  2602  e  seguenti  del
          codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto
          dal presente decreto legislativo. 
              3.  I  consorzi  di  cui  al  comma  2  hanno  autonoma
          personalita' giuridica di diritto privato, non  hanno  fine
          di lucro  ed  operano  sotto  la  vigilanza  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministero dello sviluppo economico, che  entro  6  mesi
          dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo
          approvano lo statuto-tipo. 
              4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il  ritiro
          di RAEE  dai  centri  comunali  di  raccolta  su  tutto  il
          territorio nazionale secondo le indicazioni del  Centro  di
          coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi
          inerenti la gestione  dei  RAEE  sono  stipulati  in  forma
          scritta a pena di nullita'. 
              4-bis.   Ciascun   sistema   collettivo   deve,   prima
          dell'inizio dell'attivita' o  entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  in
          caso  di  sistemi  collettivi  esistenti,   dimostrare   al
          Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria
          minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire. 
              5. I consorzi esistenti e quelli di nuova  costituzione
          conformano la  loro  attivita'  ai  criteri  direttivi  dei
          sistemi di gestione di cui  all'articolo  237  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro  statuto  allo
          statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai commi 6, 7 e
          8. 
              5-bis.  Lo  statuto-tipo   assicura   che   i   sistemi
          collettivi siano dotati di adeguati  organi  di  controllo,
          quali il collegio sindacale, l'organismo  di  vigilanza  ai
          sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una
          societa' di revisione indipendente, al fine  di  verificare
          periodicamente la regolarita' contabile e fiscale. 
              6. I sistemi collettivi esistenti adeguano  il  proprio
          statuto   entro   90   giorni    dall'approvazione    dello
          statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
          fini dell'approvazione. 
              7.  I  sistemi   collettivi   di   nuova   costituzione
          trasmettono lo statuto al Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare   entro   15   giorni
          dall'adozione, ai fini dell'approvazione. 
              8. Lo  statuto  e'  approvato  nei  successivi  novanta
          giorni  alla  trasmissione,  con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  salvo
          motivate  osservazioni  cui  il  consorzio  e'  tenuto   ad
          adeguarsi nei successivi  sessanta  giorni.  L'approvazione
          dello   statuto   e'   condizione   essenziale   ai    fini
          dell'iscrizione al Registro nazionale. 
              9. I  sistemi  collettivi  trasmettono  annualmente  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare il piano di prevenzione e gestione  relativo  all'anno
          solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo  alle
          risorse economiche che verranno impiegate e  di  una  copia
          del bilancio di esercizio corredato da una relazione  sulla
          gestione   relativa   all'anno   solare   precedente    con
          l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno  ciascun
          sistema collettivo  inoltra  al  Comitato  di  vigilanza  e
          controllo un'autocertificazione attestante  la  regolarita'
          fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza
          e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita'  dei
          dati raccolti ai sensi del presente comma. 
              10.  I  sistemi  collettivi  sono  tenuti  a  garantire
          l'equilibrio  della  propria  gestione  finanziaria  e  gli
          eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione
          del reddito e non possono essere divisi tra i  consorziati.
          I sistemi devono dimostrare di  essere  in  possesso  delle
          certificazioni ISO 9001  e  14001,  oppure  EMAS,  o  altro
          sistema equivalente di gestione della  qualita'  sottoposto
          ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed
          il monitoraggio interno all'azienda. 
              10-bis. Ciascun sistema collettivo  deve  rappresentare
          una quota di mercato di AEE, immessa  complessivamente  sul
          mercato nell'anno solare precedente dai produttori  che  lo
          costituiscono, almeno superiore al 3 per cento,  in  almeno
          un raggruppamento. 
              10-ter. I sistemi collettivi  esistenti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione  si  adeguano
          alla disposizione di  cui  al  comma  10-bis  entro  il  31
          dicembre   dell'anno    solare    successivo    a    quello
          dell'approvazione dello statuto-tipo.  Qualora  un  sistema
          collettivo scenda, per la prima volta dopo la  costituzione
          dello stesso, sotto la quota di mercato  di  cui  al  comma
          10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di  vigilanza
          e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei
          RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo
          restando l'obbligo di comunicazione di  cui  al  precedente
          periodo, i successivi casi di  mancato  raggiungimento,  da
          parte del  medesimo  sistema  collettivo,  della  quota  di
          mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal  Comitato
          di vigilanza e controllo in conformita' all'articolo 35.». 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, citato  nelle  note  all'articolo  11,
          cosi' recita: 
              «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».