Art. 15 
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2018/850,  che  modifica  la  direttiva  1999/31/CE  relativa  alle
  discariche di rifiuti 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  maggio
2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti
nelle discariche al fine di consentire  il  pronto  adeguamento  alle
disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della  direttiva  (UE)
2018/850 nonche' la semplificazione del procedimento per la  modifica
degli allegati tecnici; 
    b)  adottare  una  nuova  disciplina  organica  in   materia   di
utilizzazione dei fanghi, anche modificando la  disciplina  stabilita
dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di  garantire
il  perseguimento  degli  obiettivi  di  conferimento  in   discarica
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero  4),  della
direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
      1)   adeguare    la    normativa    alle    nuove    conoscenze
tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti; 
      2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative
del settore; 
      3) disciplinare la possibilita' di realizzare forme  innovative
di gestione  finalizzate  specialmente  al  recupero  delle  sostanze
nutrienti e in particolare del fosforo; 
      4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in  condizioni
di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente; 
      5) prevedere la  redazione  di  specifici  piani  regionali  di
gestione dei fanghi di depurazione delle  acque  reflue,  all'interno
dei piani regionali di gestione dei  rifiuti  speciali,  mirati  alla
chiusura  del  ciclo  dei  fanghi  nel  rispetto  dei   principi   di
prossimita' e di autosufficienza; 
    c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e
di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione  verso  requisiti
tecnici di tipo prestazionale; 
    d) definire le modalita', i  criteri  generali  e  gli  obiettivi
progressivi,  anche  in  coordinamento  con  le   regioni,   per   il
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE)  2018/850
in termini di percentuali massime di rifiuti  urbani  conferibili  in
discarica. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1  sono  adottati,  previa
acquisizione del parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, su proposta del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  e  della
salute. 
 
          Note all'art. 15: 
 
              - La direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa
          alle discariche di rifiuti (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  99
          (Attuazione  della  direttiva  86/278/CEE  concernente   la
          protezione  dell'ambiente,  in   particolare   del   suolo,
          nell'utilizzazione   dei   fanghi   di    depurazione    in
          agricoltura) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          febbraio 1992, n. 38, S.O.