Art. 16 
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti,
  e  della  direttiva  (UE)  2018/852,  che  modifica  la   direttiva
  1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  maggio
2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo e' tenuto a seguire,  oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma
1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) riformare il sistema di responsabilita' estesa del produttore,
in  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1   della
direttiva  (UE)  2018/851  e  all'articolo  1  della  direttiva  (UE)
2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
      1) procedere al riordino dei principi generali  di  riferimento
nel  rispetto  degli  obiettivi  ambientali,   della   tutela   della
concorrenza nonche' del ruolo degli enti locali; 
      2) definire i modelli ammissibili di responsabilita' estesa per
i sistemi di gestione delle diverse  filiere  e  stabilire  procedure
omogenee per il riconoscimento; 
      3) prevedere una disciplina  sanzionatoria  per  ogni  soggetto
obbligato della filiera; 
      4) definire la natura del contributo  ambientale,  l'ambito  di
applicazione e le  modalita'  di  determinazione  in  relazione  alla
copertura dei costi di gestione, nonche' prevedere  adeguati  sistemi
di garanzia; 
      5)  nel  rispetto  del  principio  di  concorrenza,  promuovere
l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata  e  selezione
da parte  dei  sistemi  di  responsabilita'  estesa  autorizzati,  in
condizioni di parita' tra loro, ed estendere  l'obbligo  di  raccolta
all'intero anno di  riferimento,  indipendentemente  dall'intervenuto
conseguimento dell'obiettivo fissato; 
      6)  prevedere,  nell'ambito   della   responsabilita'   estesa,
l'obbligo di sviluppare attivita' di comunicazione e di  informazione
univoche, chiare e  immediate,  ai  fini  della  promozione  e  dello
sviluppo delle attivita' di raccolta differenziata, di  riutilizzo  e
di recupero dei rifiuti; 
      7) disciplinare le  attivita'  di  vigilanza  e  controllo  sui
sistemi di gestione; 
      8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi
di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea; 
    b)  modificare  ed  estendere  il   sistema   di   tracciabilita'
informatica dei rifiuti assolvendo alle seguenti funzioni: 
      1) consentire, anche attraverso l'istituzione  di  un  Registro
elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti  e  delle
imprese che producono, trasportano  e  gestiscono  rifiuti  a  titolo
professionale, dei dati  ambientali  inerenti  alle  quantita',  alla
natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e  dei  materiali
ottenuti dalle operazioni di preparazione per  il  riutilizzo,  dalle
operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I  costi
del Registro sono posti a carico degli operatori; 
      2) garantire l'omogeneita' e la fruibilita' dei dati,  mediante
specifiche procedure per la tenuta in formato digitale  dei  registri
di carico e scarico, dei formulari di trasporto  e  del  catasto  dei
rifiuti,  per  la  trasmissione  dei  relativi   dati   al   Registro
elettronico nazionale,  anche  al  fine  di  conseguire  una  maggior
efficacia delle attivita' di controllo; 
      3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e  di  analisi
di sostenibilita' ambientale ed economica per migliorare le strategie
di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni  di  impianti
collegati alla gestione dei rifiuti; 
      4)  perseguire  l'obiettivo   della   riduzione   degli   oneri
amministrativi  a  carico  delle  imprese  in  una   prospettiva   di
semplificazione e di proporzionalita'; 
      5)   garantire   l'acquisizione   dei   dati   relativi    alle
autorizzazioni in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  nel  Registro
elettronico nazionale; 
      6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio  relativo
agli adempimenti di tracciabilita', secondo criteri di adeguatezza  e
di  proporzionalita'  in  funzione   dell'attivita'   svolta,   della
pericolosita' dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa; 
      7) garantire l'accesso al Registro elettronico in  tempo  reale
da parte di tutte le autorita' preposte ai controlli; 
    c)   riformare   il   sistema   delle   definizioni    e    delle
classificazioni, di cui agli articoli 183,  184  e  218  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione  delle  disposizioni
di cui all'articolo 1, numero 3), della  direttiva  (UE)  2018/851  e
all'articolo  1,  numero  2),  della  direttiva  (UE)   2018/852,   e
modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti  speciali  ai
rifiuti urbani in  modo  tale  da  garantire  uniformita'  sul  piano
nazionale; 
    d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di
incoraggiare l'applicazione della gerarchia  dei  rifiuti,  ai  sensi
dell'articolo  4,  paragrafo  3,  della  direttiva   2008/98/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, di  attuare
le disposizioni di cui all'allegato IV-bis  alla  medesima  direttiva
(UE) 2008/98/CE nonche' di garantire il perseguimento degli obiettivi
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12),  della
direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
      1) prevenire la formazione dei rifiuti,  incentivando  comunque
una gestione piu' oculata degli stessi da parte degli utenti; 
      2) individuare uno o piu' sistemi  di  misurazione  puntuale  e
presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di  una
tariffa correlata al principio «chi inquina paga»; 
      3) riformare il tributo per il conferimento in discarica di cui
all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n.
549; 
    e) riformare la disciplina della cessazione  della  qualifica  di
rifiuto, in  attuazione  delle  disposizioni  dell'articolo  6  della
direttiva 2008/98/CE, come modificato  dall'articolo  1,  numero  6),
della  direttiva  (UE)  2018/851,   nel   rispetto   delle   seguenti
indicazioni: 
      1) disporre che  le  autorizzazioni  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della  disciplina
di cui alla presente lettera  siano  fatte  salve  e  possano  essere
rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori
tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni  per  le
quali sia stata presentata l'istanza di  rinnovo  alla  stessa  data,
nelle more dell'adozione dei  decreti  e  nel  rispetto  dei  criteri
generali di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  nonche'  nel  rispetto  delle  condizioni   di   cui
all'articolo 6 della  direttiva  2008/98/CE,  come  modificato  dalla
direttiva (UE) 2018/851; 
      2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio  e  del  mare  un  registro  nazionale  deputato  alla
raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208,
209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    f) al fine di garantire la corretta applicazione della  gerarchia
dei rifiuti, prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti  e
misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati  e
lo scambio di beni riutilizzabili; 
    g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi  in
materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani  stabiliti  dalle
disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva  (UE)
2018/851 e in attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  1,
numero 19), della medesima  direttiva,  prevedere  che  entro  il  31
dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato
su tutto il territorio nazionale, nonche' misure atte a  favorire  la
qualita' dei rifiuti organici raccolti e di  quelli  consegnati  agli
impianti di trattamento nonche' lo sviluppo di sistemi  di  controllo
della  qualita'  dei  processi  di  compostaggio  e   di   digestione
anaerobica,  predisponendo  altresi'  sistemi  di  promozione  e   di
sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e  del  riciclo
dei rifiuti organici, anche  attraverso  l'organizzazione  di  idonei
sistemi di gestione dei  rifiuti,  l'incentivazione  di  pratiche  di
compostaggio di prossimita' come quello domestico e  di  comunita'  e
l'attuazione  delle  disposizioni  dell'articolo  35,  comma  2,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 
    h)  prevedere  che  i  rifiuti  aventi  analoghe  proprieta'   di
biodegradabilita' e  compostabilita',  che  rispettano  gli  standard
europei per  gli  imballaggi  recuperabili  mediante  compostaggio  e
biodegradazione,  siano  raccolti  insieme   ai   rifiuti   organici,
assicurando la tracciabilita' di tali flussi e dei  rispettivi  dati,
al fine di computare il relativo  riciclo  organico  negli  obiettivi
nazionali  di  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti  di
imballaggi; 
    i) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei
rifiuti, in attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
numero 10), della direttiva (UE) 2018/851, e all'articolo  1,  numeri
3) e 4),  della  direttiva  (UE)  2018/852,  disciplinando  anche  la
modalita' di raccolta dei rifiuti  dispersi  nell'ambiente  marino  e
lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro  trasporto  a  terra;
disciplinare le attivita' di riutilizzo considerandole come attivita'
non soggetta  ad  autorizzazione  ambientale  e  definendo  opportuni
metodi di misurazione dei flussi; 
    l) riordinare l'elenco dei rifiuti  e  delle  caratteristiche  di
pericolo in attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
numero  7),  della  direttiva  (UE)   2018/851,   provvedendo   anche
all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014  della  Commissione,
del 18 dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione,
del 18 dicembre 2014; 
    m) in considerazione delle numerose  innovazioni  al  sistema  di
gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle  direttive
dell'Unione europea, procedere a  una  razionalizzazione  complessiva
del sistema delle funzioni dello Stato e degli  enti  territoriali  e
del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
      1) semplificare i procedimenti amministrativi,  in  particolare
quelli autorizzatori e quelli normativi; 
      2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative  o  non
normative; 
      3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione
tra l'ente titolare della funzione e gli enti  territoriali  titolari
di  funzioni  connesse,  con  garanzia   della   certezza   e   della
tempestivita' della decisione finale; 
      4)  garantire  chiarezza  sul  regime  giuridico   degli   atti
attuativi, evitando in particolare che sia prevista  l'emanazione  di
atti dei quali non sia certa la vincolativita' del  contenuto  o  sia
comunque incerta la misura della vincolativita'; 
      5) con riferimento alle competenze dello Stato: 
        5.1) mantenere o comunque assegnare allo  Stato  le  funzioni
per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di  livello
nazionale  in  ragione  dell'inadeguatezza  dei  livelli  di  Governo
territorialmente piu' circoscritti a  raggiungere  efficacemente  gli
obiettivi; 
        5.2) mantenere o comunque assegnare allo  Stato  le  funzioni
volte alla fissazione  di  standard,  criteri  minimi  o  criteri  di
calcolo che  devono  essere  necessariamente  uniformi  in  tutto  il
territorio nazionale, anche in riferimento ai sistemi di  misurazione
puntuale  e  presuntiva  dei  rifiuti  prodotti   e   alla   raccolta
differenziata dei rifiuti; 
        5.3) provvedere alla definizione di linee guida sui contenuti
minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli  articoli  208,
215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
        5.4) istituire una funzione di pianificazione nazionale della
gestione  dei  rifiuti,  anche  con  efficacia   conformativa   della
pianificazione regionale, con l'individuazione di obiettivi, flussi e
criteri, nonche' di  casi  in  cui  promuovere  la  realizzazione  di
gestioni interregionali in base a  specifici  criteri,  tra  i  quali
devono essere  considerate  la  conformazione  del  territorio  e  le
caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre
quanto piu' possibile la movimentazione di  rifiuti  e  di  sfruttare
adeguatamente le potenzialita' degli impianti esistenti; 
        5.5) assegnare allo Stato la funzione di  monitoraggio  e  di
verifica  dei  contenuti  dei  piani  regionali  nonche'  della  loro
attuazione; 
        5.6)  disciplinare  il  ruolo   di   supporto   dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA)  e  del
sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici  delle
funzioni e alla loro adeguatezza  rispetto  al  raggiungimento  degli
obiettivi previsti dalla legge; 
      6) con riferimento alle competenze delle regioni: 
        6.1) configurare la programmazione e la pianificazione  della
gestione  dei  rifiuti,  fatte  salve  eccezioni  determinate,   come
specifica responsabilita' regionale, che deve essere esercitata senza
poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque  nel
rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare
la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale; 
        6.2)  prevedere  idonei  strumenti,  anche  sostitutivi,  per
garantire  l'attuazione  delle  previsioni  sul  riparto  in   ambiti
ottimali nonche' sull'istituzione e sulla concreta  operativita'  dei
relativi enti di Governo, fatta salva la facolta' di cui all'articolo
200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
        6.3) assegnare alle regioni  la  funzione  di  individuazione
delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di  smaltimento
e di recupero, tenendo conto  della  pianificazione  nazionale  e  di
criteri ambientali oggettivi, tra i quali il dissesto  idrogeologico,
la  saturazione  del  carico  ambientale  e  l'assenza  di   adeguate
infrastrutture d'accesso; 
      7) con riferimento  alle  competenze  delle  province  e  delle
citta' metropolitane: 
        7.1)  prevedere  la  possibilita'  che  l'organizzazione  del
servizio sia affidata alla provincia o alla citta' metropolitana,  se
l'ambito ottimale e' individuato con riferimento al suo territorio; 
        7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle della legge
7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando  quali  funzioni  in
materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali; 
      8) con riferimento alle competenze dei comuni: 
        8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate  in
base al riassetto del sistema di gestione dei rifiuti; 
        8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni  in  materia
di  rifiuti  devono  essere  considerate   fondamentali,   ai   sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; 
      9) con riferimento ai compiti  di  vigilanza  e  di  controllo:
prevedere adeguati  poteri  sostitutivi  regionali  e,  ove  occorra,
provinciali, in caso di funzioni  interconnesse,  per  garantire  che
l'inadempimento di una  funzione  da  parte  di  un  ente  di  minori
dimensioni non  pregiudichi  il  buon  esito  di  funzioni  assegnate
all'ente di maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi
in cui il mancato adempimento di  compiti  da  parte  delle  regioni,
delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e  degli  enti
di Governo d'ambito determina la  sussistenza  delle  condizioni  per
l'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della  Costituzione,
prevedendo  altresi'  la  possibilita'  di  giovarsi   di   strutture
amministrative per i relativi  interventi  sostitutivi  e  conferendo
poteri adeguati allo scopo; 
      10) rispettare le competenze  delle  autonomie  speciali,  come
risultano dai rispettivi statuti e dall'applicazione dell'articolo 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
    n) disciplinare la raccolta di particolari tipologie di  rifiuti,
come, a  titolo  esemplificativo,  i  rifiuti  di  costruzione  e  di
demolizione,  presso  i  rivenditori  di  prodotti  merceologicamente
simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti. 
  2.  I  decreti  legislativi  di  attuazione  delle  direttive  (UE)
2018/851 e 2018/852 sono adottati,  previa  acquisizione  del  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per  gli
affari europei e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dello sviluppo economico e,  per  quanto  riguarda  il
recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. I
medesimi  decreti,  limitatamente  alle  disposizioni  del  comma  1,
lettera m), del presente articolo, sono  adottati  previa  intesa  in
sede di Conferenza unificata, ai sensi  dell'articolo  9  del  citato
decreto legislativo n. 281 del 1997. 
 
          Note all'art. 16: 
 
              - La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa
          ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150. 
              - La direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio che  modifica  la  direttiva  94/62/CE  sugli
          imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno  2018,
          n. L 150. 
              - Il testo degli articoli 183, 184, 184-ter, 200,  208,
          209, 211, 215, 216 e 218 del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, cosi'
          recita: 
              «Art. 183.  (Definizioni.  In  vigore  dal  2  febbraio
          2016). - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto
          e fatte salve  le  ulteriori  definizioni  contenute  nelle
          disposizioni speciali, si intende per: 
                a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
                b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
                c)  «oli  usati»:  qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
                d)  «rifiuto  organico»:  rifiuti  biodegradabili  di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
                e)  «autocompostaggio»:  compostaggio  degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in  sito
          del materiale prodotto; 
                f)  «produttore  di  rifiuti»:  il  soggetto  la  cui
          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore
          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la
          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo
          produttore); 
                g)  «produttore  del  prodotto»:  qualsiasi   persona
          fisica  o   giuridica   che   professionalmente   sviluppi,
          fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
                h)  «detentore»:  il  produttore  dei  rifiuti  o  la
          persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
                i) «commerciante»: qualsiasi impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
                l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
                m)  «prevenzione»:  misure  adottate  prima  che  una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
                  1) la quantita' dei rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
                  2)  gli  impatti  negativi  dei  rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
                  3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
          e prodotti; 
                n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero
          e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  le   operazioni   di
          prelievo, raggruppamento, cernita  e  deposito  preliminari
          alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
          eventi atmosferici o meteorici, ivi  incluse  mareggiate  e
          piene, anche ove frammisti ad altri  materiali  di  origine
          antropica  effettuate,  nel  tempo   tecnico   strettamente
          necessario, presso il medesimo sito nel quale detti  eventi
          li hanno depositati; 
                o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti,  compresi  la
          cernita  preliminare  e  il   deposito   preliminare   alla
          raccolta, ivi compresa la gestione dei centri  di  raccolta
          di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in  un
          impianto di trattamento; 
                p) «raccolta differenziata»: la raccolta  in  cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
                q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di
          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono
          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro
          pretrattamento; 
                r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione  attraverso  la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
                s)   «trattamento»:   operazioni   di   recupero    o
          smaltimento, inclusa la preparazione prima del  recupero  o
          dello smaltimento; 
                t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale
          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati
          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare
          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,
          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
          elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
                u) «riciclaggio»: qualsiasi  operazione  di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
                v)  «rigenerazione  degli   oli   usati»:   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
                z) «smaltimento»: qualsiasi  operazione  diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
                aa)  «stoccaggio»:  le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
                bb)  «deposito  temporaneo»:  il  raggruppamento  dei
          rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
          trasporto di detti rifiuti in un impianto  di  trattamento,
          effettuati, prima della raccolta,  nel  luogo  in  cui  gli
          stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area  in
          cui si svolge l'attivita' che ha determinato la  produzione
          dei  rifiuti  o,  per  gli  imprenditori  agricoli  di  cui
          all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia
          nella disponibilita' giuridica della cooperativa  agricola,
          ivi compresi i consorzi agrari,  di  cui  gli  stessi  sono
          soci, alle seguenti condizioni: 
                  1) i rifiuti  contenenti  gli  inquinanti  organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel
          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
                  2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
                  3) il «deposito temporaneo» deve essere  effettuato
          per categorie omogenee di  rifiuti  e  nel  rispetto  delle
          relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,
          nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
          sostanze pericolose in essi contenute; 
                  4)  devono   essere   rispettate   le   norme   che
          disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
          pericolose; 
                  5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo
          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione
          del deposito temporaneo; 
                cc)  «combustibile  solido  secondario   (CSS)»:   il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione  dell'articolo  184-ter,   il   combustibile
          solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
                dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto  ottenuto  dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
                ee) «compost di  qualita'»:  prodotto,  ottenuto  dal
          compostaggio di rifiuti  organici  raccolti  separatamente,
          che rispetti i requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
          dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
          75, e successive modificazioni; 
                ff) «digestato di qualita'»: prodotto ottenuto  dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
                gg) «emissioni»: le emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'articolo 268, comma 1, lettera b); 
                hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque  reflue
          di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
                ii)   «inquinamento   atmosferico»:   ogni   modifica
          atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); 
                ll) «gestione integrata dei  rifiuti»:  il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
                mm)  «centro  di  raccolta»:   area   presidiata   ed
          allestita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica,  per  l'attivita'  di  raccolta  mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
                nn)  «migliori  tecniche  disponibili»:  le  migliori
          tecniche disponibili quali definite all'articolo  5,  comma
          1, lett. l-ter) del presente decreto; 
                oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta
          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,
          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le
          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro
          fruibilita' e la sicurezza del transito; 
                pp) «circuito organizzato di  raccolta»:  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
                qq) «sottoprodotto»: qualsiasi  sostanza  od  oggetto
          che soddisfa le condizioni  di  cui  all'articolo  184-bis,
          comma 1,  o  che  rispetta  i  criteri  stabiliti  in  base
          all'articolo 184-bis, comma 2; 
                qq-bis)  «compostaggio  di  comunita'»:  compostaggio
          effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e  non
          domestiche  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani
          prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del  compost
          prodotto da parte delle utenze conferenti.» 
              «Art.   184.   (Classificazione).   -   1.   Ai    fini
          dell'attuazione della parte quarta del presente  decreto  i
          rifiuti sono classificati, secondo  l'origine,  in  rifiuti
          urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche  di
          pericolosita',  in  rifiuti  pericolosi   e   rifiuti   non
          pericolosi. 
              2. Sono rifiuti urbani: 
                a)   i   rifiuti   domestici,   anche    ingombranti,
          provenienti da locali e luoghi adibiti  ad  uso  di  civile
          abitazione; 
                b) i rifiuti non pericolosi provenienti da  locali  e
          luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
          a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e  quantita',
          ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); 
                c) i  rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento  delle
          strade; 
                d) i  rifiuti  di  qualunque  natura  o  provenienza,
          giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed
          aree private comunque soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle
          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
                e) i rifiuti  vegetali  provenienti  da  aree  verdi,
          quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
                f)   i   rifiuti   provenienti   da   esumazioni   ed
          estumulazioni, nonche' gli  altri  rifiuti  provenienti  da
          attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
          b), c) ed e). 
              3. Sono rifiuti speciali: 
                a)   i    rifiuti    da    attivita'    agricole    e
          agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135
          c.c.; 
                b)   i   rifiuti   derivanti   dalle   attivita'   di
          demolizione, costruzione, nonche' i  rifiuti  che  derivano
          dalle attivita' di scavo, fermo  restando  quanto  disposto
          dall'articolo 184-bis; 
                c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
                d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
                e) i rifiuti da attivita' commerciali; 
                f) i rifiuti da attivita' di servizio; 
                g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero  e
          smaltimento   di   rifiuti,   i   fanghi   prodotti   dalla
          potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
          depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 
                h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie; 
                i); 
                l); 
                m); 
                n). 
              4.  Sono  rifiuti  pericolosi  quelli  che  recano   le
          caratteristiche di cui all'allegato I  della  parte  quarta
          del presente decreto. 
              5. L'elenco dei rifiuti  di  cui  all'allegato  D  alla
          parte  quarta  del  presente  decreto  include  i   rifiuti
          pericolosi e tiene conto dell'origine e della  composizione
          dei  rifiuti  e,  ove  necessario,  dei  valori  limite  di
          concentrazione   delle   sostanze   pericolose.   Esso   e'
          vincolante  per  quanto  concerne  la  determinazione   dei
          rifiuti da  considerare  pericolosi.  L'inclusione  di  una
          sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
          sia  un  rifiuto  in  tutti  i  casi,  ferma  restando   la
          definizione  di  cui  all'articolo  183.  Con  decreto  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, da adottare entro centottanta giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  dalla  presente  disposizione,  possono
          essere  emanate  specifiche  linee  guida   per   agevolare
          l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta
          agli allegati D e I. 
              5-bis. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della
          difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare,  con  il  Ministro  della
          salute,  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono disciplinate, nel  rispetto  delle  norme  dell'Unione
          europea e del presente  decreto  legislativo,  le  speciali
          procedure per la  gestione,  lo  stoccaggio,  la  custodia,
          nonche' per l'autorizzazione e i nulla  osta  all'esercizio
          degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti  dai
          sistemi  d'arma,  dai  mezzi,   dai   materiali   e   dalle
          infrastrutture direttamente destinati alla difesa  militare
          ed alla sicurezza nazionale,  cosi'  come  individuati  con
          decreto del Ministro della difesa, compresi quelli  per  il
          trattamento e lo smaltimento delle acque  reflue  navali  e
          oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi
          militari  ausiliarie   e   del   naviglio   dell'Arma   dei
          carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo
          delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti  nel
          quadro e nei ruoli speciali  del  naviglio  militare  dello
          Stato. 
              5-bis.1. Presso ciascun poligono militare  delle  Forze
          armate e' tenuto, sotto la responsabilita' del  comandante,
          il registro delle attivita'  a  fuoco.  Nel  registro  sono
          annotati, immediatamente dopo la  conclusione  di  ciascuna
          attivita': 
                a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati; 
                b) il munizionamento utilizzato; 
                c) la data dello sparo e i luoghi di  partenza  e  di
          arrivo dei proiettili. 
              5-bis.2.  Il  registro  di  cui  al  comma  5-bis.1  e'
          conservato per almeno dieci  anni  dalla  data  dell'ultima
          annotazione. Lo stesso e' esibito agli organi di  vigilanza
          e di controllo ambientali  e  di  sicurezza  e  igiene  del
          lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti  di
          rispettiva competenza. 
              5-bis.3. Entro trenta giorni dal  termine  del  periodo
          esercitativo, il direttore del poligono avvia le  attivita'
          finalizzate al recupero dei  residuati  del  munizionamento
          impiegato.  Tali   attivita'   devono   concludersi   entro
          centottanta giorni  al  fine  di  assicurare  i  successivi
          adempimenti  previsti  dagli  articoli  1  e  seguenti  del
          decreto  del  Ministro  della  difesa  22   ottobre   2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  87  del  15  aprile
          2010. 
              5-ter. La declassificazione  da  rifiuto  pericoloso  a
          rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta  attraverso
          una diluizione o una miscelazione del rifiuto che  comporti
          una riduzione delle  concentrazioni  iniziali  di  sostanze
          pericolose sotto le soglie  che  definiscono  il  carattere
          pericoloso del rifiuto. 
              5-quater.  L'obbligo  di  etichettatura   dei   rifiuti
          pericolosi di cui all'articolo 193 e  l'obbligo  di  tenuta
          dei registri di cui all'art.  190  non  si  applicano  alle
          frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da  nuclei
          domestici fino a che siano accettate per  la  raccolta,  lo
          smaltimento o il recupero  da  un  ente  o  un'impresa  che
          abbiano ottenuto l'autorizzazione  o  siano  registrate  in
          conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.» 
              «Art. 184-ter. (Cessazione della qualifica di rifiuto).
          - 1. Un rifiuto cessa  di  essere  tale,  quando  e'  stato
          sottoposto  a  un'operazione  di   recupero,   incluso   il
          riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
          i  criteri  specifici,  da  adottare  nel  rispetto   delle
          seguenti condizioni: 
                a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente  utilizzato
          per scopi specifici; 
                b) esiste un mercato o una domanda per tale  sostanza
          od oggetto; 
                c) la  sostanza  o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti
          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e
          gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
                d)  l'utilizzo  della  sostanza  o  dell'oggetto  non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
              2.   L'operazione   di   recupero    puo'    consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
              3. Nelle more dell'adozione di uno o  piu'  decreti  di
          cui al comma  2,  continuano  ad  applicarsi,  quanto  alle
          procedure semplificate per  il  recupero  dei  rifiuti,  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72
          alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del  16  aprile  1998,  e  ai
          regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.  161,  e  17
          novembre 2005,  n.  269.  Le  autorizzazioni  di  cui  agli
          articoli 208, 209 e 211 e di cui al  titolo  III-bis  della
          parte seconda del presente  decreto  per  il  recupero  dei
          rifiuti sono concesse dalle autorita' competenti sulla base
          dei criteri indicati nell'allegato  1,  suballegato  1,  al
          citato  decreto   5   febbraio   1998,   nell'allegato   1,
          suballegato 1, al citato regolamento di cui al  decreto  12
          giugno  2002,  n.  161,  e  nell'allegato   1   al   citato
          regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per
          i parametri ivi indicati relativi a tipologia,  provenienza
          e caratteristiche dei  rifiuti,  attivita'  di  recupero  e
          caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita'.  Tali
          autorizzazioni individuano le condizioni e le  prescrizioni
          necessarie per garantire l'attuazione dei principi  di  cui
          all'articolo 178 del presente decreto per  quanto  riguarda
          le quantita' di  rifiuti  ammissibili  nell'impianto  e  da
          sottoporre alle operazioni di  recupero.  Con  decreto  non
          avente natura regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del  territorio  e  del  mare  possono  essere
          emanate  linee  guida  per  l'uniforme  applicazione  della
          presente  disposizione  sul   territorio   nazionale,   con
          particolare  riferimento  alle  verifiche  sui  rifiuti  in
          ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e
          ai controlli da effettuare sugli oggetti e  sulle  sostanze
          che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto
          dei valori limite per le sostanze inquinanti e di  tutti  i
          possibili effetti negativi  sull'ambiente  e  sulla  salute
          umana. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto di cui al precedente periodo, i titolari  delle
          autorizzazioni  rilasciate  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della  presente  disposizione  presentano
          alle autorita' competenti apposita istanza di aggiornamento
          ai criteri generali definiti dalle linee guida. 
              4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi  e  per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
              5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti  si
          applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.» 
              «Art. 200. (Organizzazione territoriale del servizio di
          gestione integrata dei rifiuti urbani). -  1.  La  gestione
          dei rifiuti urbani e'  organizzata  sulla  base  di  ambiti
          territoriali ottimali, di  seguito  anche  denominati  ATO,
          delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel
          rispetto delle linee guida di cui all'articolo  195,  comma
          1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: 
                a) superamento della  frammentazione  delle  gestioni
          attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; 
                b) conseguimento di adeguate  dimensioni  gestionali,
          definite  sulla  base  di  parametri  fisici,  demografici,
          tecnici     e     sulla     base     delle     ripartizioni
          politico-amministrative; 
                c)  adeguata  valutazione  del  sistema  stradale   e
          ferroviario di  comunicazione  al  fine  di  ottimizzare  i
          trasporti all'interno dell'ATO; 
                d) valorizzazione  di  esigenze  comuni  e  affinita'
          nella produzione e gestione dei rifiuti; 
                e) ricognizione di impianti di  gestione  di  rifiuti
          gia' realizzati e funzionanti; 
                f)  considerazione  delle  precedenti   delimitazioni
          affinche' i nuovi ATO si  discostino  dai  precedenti  solo
          sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed
          economicita'. 
              2.  Le  regioni,  sentite  le  province  ed  i   comuni
          interessati, nell'ambito delle attivita' di  programmazione
          e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di
          sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta
          del presente decreto, provvedono alla  delimitazione  degli
          ambiti territoriali  ottimali,  nel  rispetto  delle  linee
          guida di cui all'articolo 195,  comma  1,  lettera  m).  Il
          provvedimento e' comunicato  alle  province  ed  ai  comuni
          interessati. 
              3.  Le  regioni   interessate,   d'intesa   tra   loro,
          delimitano  gli  ATO  qualora  essi  siano  ricompresi  nel
          territorio di due o piu' regioni. 
              4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma
          sostitutiva, delle  operazioni  di  gestione  dei  rifiuti,
          della funzionalita' dei relativi impianti  e  del  rispetto
          dei limiti e delle  prescrizioni  previsti  dalle  relative
          autorizzazioni. 
              5. Le citta' o gli agglomerati di comuni, di dimensioni
          maggiori di quelle medie  di  un  singolo  ambito,  possono
          essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al  comma
          1. 
              6.  I  singoli  comuni  entro   trenta   giorni   dalla
          comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate
          e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno
          specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito
          territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione. 
              7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in
          deroga  al  modello  degli  Ambiti  territoriali   ottimali
          laddove predispongano un piano regionale  dei  rifiuti  che
          dimostri la propria  adeguatezza  rispetto  agli  obiettivi
          strategici   previsti   dalla   normativa   vigente,    con
          particolare riferimento ai criteri generali  e  alle  linee
          guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi  dell'art.
          195.» 
              «Art. 208. (Autorizzazione unica per i  nuovi  impianti
          di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I  soggetti
          che  intendono  realizzare  e  gestire  nuovi  impianti  di
          smaltimento o di recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi,
          devono presentare apposita domanda alla regione  competente
          per   territorio,   allegando   il   progetto    definitivo
          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la
          realizzazione  del  progetto  stesso   dalle   disposizioni
          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di
          salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene  pubblica.  Ove
          l'impianto  debba  essere  sottoposto  alla  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale ai sensi della  normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del progetto all'autorita' competente ai predetti  fini;  i
          termini di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi  fino
          all'acquisizione  della  pronuncia   sulla   compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto. 
              2. Per le installazioni di cui  all'articolo  6,  comma
          13,  l'autorizzazione  integrata   ambientale   sostituisce
          l'autorizzazione di cui al presente articolo. A  tal  fine,
          in relazione alle attivita' di smaltimento  o  di  recupero
          dei rifiuti: 
                a) ove un provvedimento di cui al  presente  articolo
          sia  stato  gia'  emanato,  la  domanda  di  autorizzazione
          integrata ambientale ne riporta gli estremi; 
                b)  se  l'istanza  non  riguarda  esclusivamente   il
          rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione  all'esercizio,
          prevedendo  invece  nuove  realizzazioni  o  modifiche,  la
          partecipazione  alla   conferenza   di   servizi   di   cui
          all'articolo 29-quater,  comma  5,  e'  estesa  a  tutti  i
          partecipanti   alla   conferenza   di   servizio   di   cui
          all'articolo 208, comma 3; 
                c)  la  regione,  o  l'autorita'  da  essa  delegata,
          specifica  in  conferenza  le   garanzie   finanziarie   da
          richiedere ai sensi dell'articolo 208,  comma  11,  lettera
          g); 
                d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati
          con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11; 
                e) le garanzie finanziarie di cui  all'articolo  208,
          comma  11,  sono  prestate  a  favore  della   regione,   o
          dell'autorita'  da  essa  delegata  alla   gestione   della
          materia; 
                f) la comunicazione di cui  all'articolo  208,  comma
          18,  e'  effettuata   dall'amministrazione   che   rilascia
          l'autorizzazione integrata ambientale; 
                g) la comunicazione di cui  all'articolo  208,  comma
          19,  e'  effettuata  dal  soggetto  pubblico  che   accerta
          l'evento incidente. 
              3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui al comma 1, la regione individua  il  responsabile  del
          procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
          conferenza dei servizi partecipano,  con  un  preavviso  di
          almeno 20 giorni, i  responsabili  degli  uffici  regionali
          competenti e i rappresentanti delle  autorita'  d'ambito  e
          degli  enti  locali  sul  cui  territorio   e'   realizzato
          l'impianto, nonche' il richiedente  l'autorizzazione  o  un
          suo  rappresentante  al  fine   di   acquisire   documenti,
          informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine  di  venti
          giorni, la documentazione di cui al comma 1 e'  inviata  ai
          componenti della conferenza di servizi. La decisione  della
          conferenza dei  servizi  e'  assunta  a  maggioranza  e  le
          relative  determinazioni  devono   fornire   una   adeguata
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
              4. Entro novanta  giorni  dalla  sua  convocazione,  la
          Conferenza di servizi: 
                a) procede alla valutazione dei progetti; 
                b) acquisisce e valuta tutti  gli  elementi  relativi
          alla  compatibilita'  del  progetto  con  quanto   previsto
          dall'articolo 177, comma 4; 
                c) acquisisce, ove previsto dalla normativa  vigente,
          la valutazione di compatibilita' ambientale; 
                d) trasmette le proprie conclusioni  con  i  relativi
          atti alla regione. 
              5. Per l'istruttoria tecnica della domanda  le  regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente. 
              6.  Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   delle
          conclusioni della  Conferenza  dei  servizi,  valutando  le
          risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione
          positiva del progetto,  autorizza  la  realizzazione  e  la
          gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad  ogni
          effetto visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di
          organi regionali, provinciali e comunali, costituisce,  ove
          occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta  la
          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed
          indifferibilita' dei lavori. 
              7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree  vincolate
          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto
          in materia di autorizzazione. 
              8.  L'istruttoria  si  conclude  entro   centocinquanta
          giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma  1
          con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il  diniego
          motivato della stessa. 
              9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
          sola volta, da eventuali richieste  istruttorie  fatte  dal
          responsabile del procedimento  al  soggetto  interessato  e
          ricominciano a decorrere  dal  ricevimento  degli  elementi
          forniti dall'interessato. 
              10.  Ferma  restando  la  valutazione  delle  eventuali
          responsabilita'  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove
          l'autorita'  competente  non  provveda  a   concludere   il
          procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro  i
          termini  previsti  al  comma  8,  si  applica   il   potere
          sostitutivo di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
              11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di  cui  all'articolo  178  e  contiene  almeno  i
          seguenti elementi: 
                a) i tipi ed i quantitativi di  rifiuti  che  possono
          essere trattati; 
                b) per ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i
          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
          di verifica, monitoraggio  e  controllo  della  conformita'
          dell'impianto al progetto approvato; 
                c)  le  misure  precauzionali  e  di   sicurezza   da
          adottare; 
                d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
                e) il  metodo  da  utilizzare  per  ciascun  tipo  di
          operazione; 
                f) le disposizioni  relative  alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; 
                g) le  garanzie  finanziarie  richieste,  che  devono
          essere  prestate  solo  al  momento  dell'avvio   effettivo
          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per
          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva
          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
          quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
          gennaio 2003, n. 36; 
                h)  la  data  di  scadenza  dell'autorizzazione,   in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; 
                i) i limiti di emissione in atmosfera per i  processi
          di trattamento termico dei rifiuti, anche  accompagnati  da
          recupero energetico. 
              11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
          il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
          alla condizione che il  recupero  avvenga  con  un  livello
          elevato  di  efficienza  energetica,  tenendo  conto  delle
          migliori tecniche disponibili. 
              12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le
          installazioni   di   cui   all'articolo   6,   comma    13,
          l'autorizzazione di cui al  comma  1  e'  concessa  per  un
          periodo di dieci anni  ed  e'  rinnovabile.  A  tale  fine,
          almeno   centottanta   giorni    prima    della    scadenza
          dell'autorizzazione,  deve   essere   presentata   apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa. In ogni caso  l'attivita'  puo'
          essere proseguita  fino  alla  decisione  espressa,  previa
          estensione  delle   garanzie   finanziarie   prestate.   Le
          prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
          prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
          rilascio, nel caso di condizioni di criticita'  ambientale,
          tenendo conto  dell'evoluzione  delle  migliori  tecnologie
          disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
          cui alla legge n. 241 del 1990. 
              12-bis. Per impianti di smaltimento o  di  recupero  di
          rifiuti ricompresi in un'installazione di cui  all'articolo
          6, comma 13,  il  rinnovo,  l'aggiornamento  e  il  riesame
          dell'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo   sono
          disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
          estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 
              13.   Ferma   restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
                a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
          devono essere eliminate le inosservanze; 
                b)   alla   diffida   e    contestuale    sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
                c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 
              14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di  rifiuti
          in  aree  portuali  sono  disciplinati   dalle   specifiche
          disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di
          cui al decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182  di
          attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
          sulle navi e dalle altre disposizioni previste  in  materia
          dalla   normativa   vigente.   Nel   caso   di    trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  non   puo'   essere
          rilasciata  se  il  richiedente  non  dimostra   di   avere
          ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
          1, del presente decreto. 
              15. Gli impianti mobili di smaltimento o  di  recupero,
          esclusi   gli   impianti   mobili   che    effettuano    la
          disidratazione  dei  fanghi   generati   da   impianti   di
          depurazione e reimmettono  l'acqua  in  testa  al  processo
          depurativo presso il quale operano, ed esclusi  i  casi  in
          cui  si  provveda  alla  sola   riduzione   volumetrica   e
          separazione delle frazioni estranee, sono  autorizzati,  in
          via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la  sede
          legale o la societa' straniera  proprietaria  dell'impianto
          ha la sede di  rappresentanza.  Per  lo  svolgimento  delle
          singole campagne di  attivita'  sul  territorio  nazionale,
          l'interessato,     almeno     sessanta     giorni     prima
          dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare   alla
          regione nel cui territorio si trova il  sito  prescelto  le
          specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',
          allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
          all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche'  l'ulteriore
          documentazione  richiesta.   La   regione   puo'   adottare
          prescrizioni integrative oppure  puo'  vietare  l'attivita'
          con provvedimento motivato  qualora  lo  svolgimento  della
          stessa nello specifico sito  non  sia  compatibile  con  la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          eccetto quelli per i quali sia completata la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale. 
              17. Fatti salvi l'obbligo di  tenuta  dei  registri  di
          carico e scarico da parte dei soggetti di cui  all'articolo
          190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo  187,
          le disposizioni del presente articolo non si  applicano  al
          deposito   temporaneo   effettuato   nel   rispetto   delle
          condizioni stabilite dall'articolo 183,  comma  1,  lettera
          m). 
              17-bis. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo
          deve  essere  comunicata,   a   cura   dell'amministrazione
          competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
          di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico  e
          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA   che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica: 
                a) ragione sociale; 
                b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
                c) sede dell'impianto autorizzato; 
                d) attivita' di gestione autorizzata; 
                e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
                f) quantita' autorizzate; 
                g) scadenza dell'autorizzazione. 
              17-ter. La comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma
          17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica tra i sistemi informativi  regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
              18. In caso di  eventi  incidenti  sull'autorizzazione,
          questi sono comunicati, previo avviso  all'interessato,  al
          Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189. 
              19.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata. 
              19-bis. Alle utenze non domestiche  che  effettuano  il
          compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
          sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
          attivita' agricole e vivaistiche e alle  utenze  domestiche
          che effettuano  compostaggio  aerobico  individuale  per  i
          propri rifiuti organici da cucina,  sfalci  e  potature  da
          giardino e' applicata una riduzione  della  tariffa  dovuta
          per la gestione dei rifiuti urbani. 
              20.» 
              «Art. 209. (Rinnovo delle autorizzazioni  alle  imprese
          in  possesso  di  certificazione  ambientale).  -  1.   Nel
          rispetto  delle   normative   comunitarie,   in   sede   di
          espletamento delle procedure previste per il rinnovo  delle
          autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero  per  il
          rinnovo dell'iscrizione all'albo di cui  all'articolo  212,
          le  imprese  che  risultino   registrate   ai   sensi   del
          regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 25 novembre 2009,  sull'adesione  volontaria
          delle  organizzazioni   a   un   sistema   comunitario   di
          ecogestione e audit, che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
          761/2001 e le decisioni  della  Commissione  2001/681/CE  e
          2006/193/CE  o  certificati  Uni  En  Iso  14001,   possono
          sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione  resa
          alle autorita' competenti, ai sensi del testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              2. L'autocertificazione di cui al comma 1  deve  essere
          accompagnata da  una  copia  conforme  del  certificato  di
          registrazione ottenuto ai sensi  dei  regolamenti  e  degli
          standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da
          una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la
          conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli  impianti  alle
          prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata  una
          certificazione dell'esperimento di prove a cio'  destinate,
          ove previste. 
              3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di  cui
          ai  commi  1  e  2,  sostituiscono  a  tutti  gli   effetti
          l'autorizzazione alla  prosecuzione,  ovvero  all'esercizio
          delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad
          essi si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1992, n.  300.  Si  applicano,  altresi',  le  disposizioni
          sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge  7  agosto
          1990, n. 241. 
              4.  L'autocertificazione   e   i   relativi   documenti
          mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma  3  fino
          ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla
          data di comunicazione all'interessato  della  decadenza,  a
          qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta  ai
          sensi dei regolamenti e degli standard parametrici  di  cui
          al comma 1. 
              5. Salva l'applicazione  delle  sanzioni  specifiche  e
          salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
          accertata    falsita'    delle    attestazioni    contenute
          nell'autocertificazione  e  dei  relativi   documenti,   si
          applica l'articolo 483 del codice penale nei  confronti  di
          chiunque abbia sottoscritto la  documentazione  di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
              6. Resta ferma l'applicazione del Titolo III-bis  della
          parte  seconda  del   presente   decreto,   relativo   alla
          prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento,  per
          gli impianti  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del
          medesimo. 
              7. I titoli abilitativi di  cui  al  presente  articolo
          devono essere comunicati, a cura  dell'amministrazione  che
          li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un  elenco
          nazionale,  accessibile   al   pubblico,   degli   elementi
          identificativi di cui all'articolo  208,  comma  17,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi.» 
              «Art. 215. (Autosmaltimento). -  1.  A  condizione  che
          siano  rispettate  le  norme  tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano
          tenute in considerazione le migliori tecniche  disponibili,
          le attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti  non  pericolosi
          effettuate nel  luogo  di  produzione  dei  rifiuti  stessi
          possono essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni  dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente competente. 
              2. Le norme tecniche di cui al  comma  1  prevedono  in
          particolare: 
                a) il tipo, la quantita'  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti da smaltire; 
                b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; 
                c) le condizioni per la realizzazione  e  l'esercizio
          degli impianti; 
                d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento; 
                e) la  qualita'  delle  emissioni  e  degli  scarichi
          idrici nell'ambiente. 
              3. La provincia iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' ed entro il termine di cui al  comma  1  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale deve risultare: 
                a)  il  rispetto  delle  condizioni  e  delle   norme
          tecniche specifiche di cui al comma 1; 
                b) il rispetto delle norme tecniche  di  sicurezza  e
          delle  procedure  autorizzative  previste  dalla  normativa
          vigente. 
              4. La provincia, qualora accerti  il  mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone con provvedimento motivato  il  divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
              5. La comunicazione di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica
          sostanziale delle operazioni di autosmaltimento. 
              6. Restano sottoposte alle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli  208,   209,   210   e   211   le   attivita'   di
          autosmaltimento di rifiuti pericolosi  e  la  discarica  di
          rifiuti.» 
              «Art. 216. (Operazioni di recupero). - 1. A  condizione
          che siano rispettate le norme tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche di  cui  all'articolo  214,  commi  1,  2  e  3,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapreso   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente  competente.  Nelle  ipotesi  di   rifiuti
          elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma  1,
          lettera a), di veicoli fuori uso di cui  all'articolo  227,
          comma 1, lettera c),  e  di  impianti  di  coincenerimento,
          l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
          una visita preventiva, da parte della provincia  competente
          per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni  dalla
          presentazione della predetta comunicazione. 
              2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in relazione a ciascun  tipo  di  attivita',  prevedono  in
          particolare: 
                a) per i rifiuti non pericolosi: 
                  1) le quantita' massime impiegabili; 
                  2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche  dei
          rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche  alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo; 
                  3) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,
          in relazione ai tipi o alle quantita'  dei  rifiuti  ed  ai
          metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
                b) per i rifiuti pericolosi: 
                  1) le quantita' massime impiegabili; 
                  2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche  dei
          rifiuti; 
                  3) le  condizioni  specifiche  riferite  ai  valori
          limite di sostanze pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai
          valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto  ed  al
          tipo di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche  in
          relazione alle altre emissioni presenti in sito; 
                  4) gli altri  requisiti  necessari  per  effettuare
          forme diverse di recupero; 
                  5) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,
          in  relazione  al  tipo  ed  alle  quantita'  di   sostanze
          pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di  recupero,
          i rifiuti stessi siano recuperati  senza  pericolo  per  la
          salute dell'uomo e senza usare procedimenti  e  metodi  che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
              3. La provincia iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
                a)  il  rispetto  delle  norme   tecniche   e   delle
          condizioni specifiche di cui al comma 1; 
                b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
          la gestione dei rifiuti; 
                c)  le  attivita'  di  recupero  che   si   intendono
          svolgere; 
                d) lo stabilimento, la capacita'  di  recupero  e  il
          ciclo di trattamento o di combustione nel quale  i  rifiuti
          stessi  sono  destinati  ad  essere   recuperati,   nonche'
          l'utilizzo di eventuali impianti mobili; 
                e)  le  caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
              4. La provincia, qualora accerti  il  mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
              5. La comunicazione di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
              6.  La  procedura  semplificata  di  cui  al   presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai
          rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma  1
          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle
          attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
          all'articolo  269   in   caso   di   modifica   sostanziale
          dell'impianto. 
              7. Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo al recupero. 
              8. Fermo restando il rispetto dei limiti  di  emissione
          in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera  b),
          e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite  da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle attivita' produttive,  determina  modalita',
          condizioni e misure relative alla concessione di  incentivi
          finanziari previsti da disposizioni legislative  vigenti  a
          favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per
          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del
          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle
          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a
          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla
          produzione di combustibile da rifiuti e di quanto  previsto
          dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    dalla    direttiva
          2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 
              8-bis. Le operazioni di messa in  riserva  dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto. 
              8-ter. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  8,  le
          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni. 
              8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate  dai
          regolamenti di  cui  all'articolo  6,  paragrafo  2,  della
          direttiva  2008/98/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri  che
          determinano quando specifici tipi  di  rifiuti  cessano  di
          essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle  procedure
          semplificate disciplinate dall'articolo  214  del  presente
          decreto e dal presente  articolo  a  condizione  che  siano
          rispettati tutti i requisiti, i criteri e  le  prescrizioni
          soggettive e oggettive previsti dai  predetti  regolamenti,
          con particolare riferimento: 
                a) alla qualita' e alle caratteristiche  dei  rifiuti
          da trattare; 
                b)  alle  condizioni  specifiche  che  devono  essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
                c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che  i
          rifiuti  siano  trattati  senza  pericolo  per  la   salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
                d) alla  destinazione  dei  rifiuti  che  cessano  di
          essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
              8-quinquies. L'operazione di recupero  puo'  consistere
          nel mero controllo sui materiali di rifiuto per  verificare
          se soddisfino i  criteri  elaborati  affinche'  gli  stessi
          cessino di essere considerati rifiuti  nel  rispetto  delle
          condizioni previste. Questa e' sottoposta,  al  pari  delle
          altre,    alle    procedure    semplificate    disciplinate
          dall'articolo 214  del  presente  decreto  e  dal  presente
          articolo  a  condizione  che  siano  rispettati   tutti   i
          requisiti,  i  criteri  e  le  prescrizioni  soggettive   e
          oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
          riferimento: 
                a) alla qualita' e alle caratteristiche  dei  rifiuti
          da trattare; 
                b)  alle  condizioni  specifiche  che  devono  essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
                c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che  i
          rifiuti  siano  trattati  senza  pericolo  per  la   salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
                d) alla  destinazione  dei  rifiuti  che  cessano  di
          essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
              8-sexies. Gli enti e  le  imprese  che  effettuano,  ai
          sensi  delle  disposizioni   del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
          1998, dei  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
          n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e  dell'articolo  9-bis
          del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.  210,
          operazioni di  recupero  di  materia  prima  secondaria  da
          specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
          i  regolamenti  di  cui  al  comma  8-quater  del  presente
          articolo, adeguano le proprie attivita'  alle  disposizioni
          di cui al medesimo comma 8-quater o  all'articolo  208  del
          presente decreto, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dei predetti regolamenti di cui al  comma  8-quater.
          Fino alla  scadenza  di  tale  termine  e'  autorizzata  la
          continuazione dell'attivita' in essere nel  rispetto  delle
          citate disposizioni del decreto del Ministro  dell'ambiente
          5 febbraio 1998, dei regolamenti  di  cui  ai  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
          del 2002 e n.  269  del  2005  e  dell'articolo  9-bis  del
          decreto-legge   n.   172   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
          caso ferme le quantita' massime stabilite  dalle  norme  di
          cui al secondo periodo. 
              8-septies. Al fine di  un  uso  piu'  efficiente  delle
          risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente  e
          occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
          al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  giugno   2006,   possono   essere
          utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai  sensi
          della disciplina dell'autorizzazione  integrata  ambientale
          di cui agli articoli  29-sexies  e  seguenti  del  presente
          decreto, nel rispetto del relativo BAT  References,  previa
          comunicazione  da  inoltrare  quarantacinque  giorni  prima
          dell'avvio    dell'attivita'    all'autorita'    ambientale
          competente. In tal caso i rifiuti saranno  assoggettati  al
          rispetto  delle   norme   riguardanti   esclusivamente   il
          trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione. 
              9. 
              10. 
              11. 
              12. 
              13. 
              14. 
              15.». 
              - Il Titolo III-bis  della  parte  seconda  del  citato
          decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e'   cosi'
          rubricato: 
                «Titolo    III-bis     l'autorizzazione     integrata
          ambientale». 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2008/98/CE si veda nelle note all'articolo 13. 
              - Il testo dei commi  24  e  seguenti  dell'articolo  3
          della  legge  28  dicembre  1995,   n.   549   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica) pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n.  302,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «24. Al  fine  di  favorire  la  minore  produzione  di
          rifiuti e il recupero dagli stessi di materia  prima  e  di
          energia,  a  decorrere  dal  1°(gradi)  gennaio   1996   e'
          istituito il tributo speciale per il deposito in  discarica
          e in impianti di incenerimento  senza  recupero  energetico
          dei rifiuti solidi,  cosi'  come  definiti  e  disciplinati
          dall'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. 
              25.  Presupposto  dell'imposta  e'   il   deposito   in
          discarica e in impianti  di  incenerimento  senza  recupero
          energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili. 
              26.  Soggetto  passivo  dell'imposta  e'   il   gestore
          dell'impresa  di  stoccaggio  definitivo  con  obbligo   di
          rivalsa  nei   confronti   di   colui   che   effettua   il
          conferimento. 
              27. Il tributo e' dovuto alle regioni. Una quota  parte
          del gettito e' destinata ai  comuni  ove  sono  ubicati  le
          discariche o gli impianti di incenerimento  senza  recupero
          energetico   e   ai   comuni   limitrofi,    effettivamente
          interessati dal  disagio  provocato  dalla  presenza  della
          discarica  o  dell'impianto,  per   la   realizzazione   di
          interventi volti al miglioramento ambientale del territorio
          interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei  residenti,
          allo sviluppo di sistemi di  controllo  e  di  monitoraggio
          ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La
          restante quota del gettito derivante dall'applicazione  del
          tributo  affluisce  in  un  apposito  fondo  della  regione
          destinato a favorire la minore produzione  di  rifiuti,  le
          attivita' di recupero di materie prime e  di  energia,  con
          priorita'  per  i  soggetti  che  realizzano   sistemi   di
          smaltimento  alternativi   alle   discariche,   nonche'   a
          realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le
          aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate
          per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per
          l'ambiente e  la  istituzione  e  manutenzione  delle  aree
          naturali protette.  L'impiego  delle  risorse  e'  disposto
          dalla  regione,  nell'ambito   delle   destinazioni   sopra
          indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle
          derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta  che  sono
          destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili  ai
          rifiuti  del  settore  produttivo  soggetto   al   predetto
          tributo. 
              28. La base imponibile e'  costituita  dalla  quantita'
          dei  rifiuti  conferiti  in  discarica  sulla  base   delle
          annotazioni  nei  registri  tenuti  in   attuazione   degli
          articoli  11  e  19  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 
              29. L'ammontare  dell'imposta  e'  fissato,  con  legge
          della regione entro il 31 luglio di ogni  anno  per  l'anno
          successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura
          non inferiore ad euro 0,001 e non superiore  ad  euro  0,01
          per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica  per
          i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 13 marzo
          2003  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  67  del
          21 marzo 2003; in misura non inferiore ad  euro  0,00517  e
          non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili  al
          conferimento in discarica  per  rifiuti  non  pericolosi  e
          pericolosi ai sensi degli  articoli  3  e  4  del  medesimo
          decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo  da
          parte delle regioni entro il 31 luglio  di  ogni  anno  per
          l'anno successivo, si intende prorogata la misura  vigente.
          Il  tributo  e'   determinato   moltiplicando   l'ammontare
          dell'imposta per il quantitativo, espresso in  chilogrammi,
          dei  rifiuti  conferiti  in  discarica,  nonche'   per   un
          coefficiente  di  correzione  che  tenga  conto  del   peso
          specifico,   della   qualita'   e   delle   condizioni   di
          conferimento  dei  rifiuti  ai  fini  della  commisurazione
          dell'incidenza  sul  costo  ambientale  da  stabilire   con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
          Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          della sanita', entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              30. Il tributo e'  versato  alla  regione  in  apposito
          capitolo di bilancio dal gestore della discarica  entro  il
          mese successivo alla scadenza del trimestre solare  in  cui
          sono state effettuate le operazioni di  deposito.  Entro  i
          termini previsti  per  il  versamento  relativo  all'ultimo
          trimestre dell'anno il gestore e' tenuto  a  produrre  alla
          regione in cui e' ubicata la  discarica  una  dichiarazione
          contenente l'indicazione delle  quantita'  complessive  dei
          rifiuti  conferiti   nell'anno   nonche'   dei   versamenti
          effettuati.  La  regione  trasmette  copia  della  predetta
          dichiarazione alla provincia nel cui territorio e'  ubicata
          la discarica. Con legge della  regione  sono  stabilite  le
          modalita' di versamento  del  tributo  e  di  presentazione
          della dichiarazione , nonche' le modalita' di  ripartizione
          della quota spettante ai comuni di cui al comma  27,  sulla
          base  dei  seguenti   criteri   generali:   caratteristiche
          socio-economico-ambientali   dei   territori   interessati,
          superficie dei comuni  interessati,  popolazione  residente
          nell'area interessata e sistema  di  viabilita'  asservita.
          Per l'anno 1996 il termine per il  versamento  del  tributo
          alle  regioni,  relativo  alle   operazioni   di   deposito
          effettuate nel primo trimestre, e' differito al  31  luglio
          1996. 
              31.  Per  l'omessa  o  infedele   registrazione   delle
          operazioni di conferimento in discarica, ferme restando  le
          sanzioni stabilite per le violazioni  di  altre  norme,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa   dal   duecento   al
          quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.
          Per  l'omessa  o  infedele  dichiarazione  si  applica   la
          sanzione  da  lire  duecentomila  a  lire  un  milione.  Le
          sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli  articoli
          16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472
          se,  entro  il  termine  per  ricorrere  alle   commissioni
          tributarie,  interviene   adesione   del   contribuente   e
          contestuale pagamento  del  tributo,  se  dovuto,  e  della
          sanzione. 
              32.  Fermi  restando  l'applicazione  della  disciplina
          sanzionatoria  per  la  violazione  della  normativa  sullo
          smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982,
          n.  915,  e  successive  modificazioni,  e   l'obbligo   di
          procedere  alla  bonifica  e  alla  rimessa   in   pristino
          dell'area,  chiunque  esercita,  ancorche'   in   via   non
          esclusiva, l'attivita'  di  discarica  abusiva  e  chiunque
          abbandona, scarica o  effettua  deposito  incontrollato  di
          rifiuti, e' soggetto al pagamento del  tributo  determinato
          ai  sensi  della  presente  legge   e   di   una   sanzione
          amministrativa pari a tre  volte  l'ammontare  del  tributo
          medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attivita'
          le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a  qualsiasi
          titolo o, in mancanza,  il  proprietario  dei  terreni  sui
          quali insiste la discarica abusiva,  e'  tenuto  in  solido
          agli  oneri  di  bonifica,  al   risarcimento   del   danno
          ambientale e al pagamento  del  tributo  e  delle  sanzioni
          pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non  dimostri
          di  aver  presentato  denuncia  di  discarica  abusiva   ai
          competenti organi della regione, prima  della  costatazione
          delle  violazioni  di  legge.  Le  discariche  abusive  non
          possono essere  oggetto  di  autorizzazione  regionale,  ai
          sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. 
              33. Le violazioni ai commi da  24  a  41  del  presente
          articolo  sono  constatate   con   processo   verbale   dai
          funzionari  provinciali  addetti  ai  controlli  ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge  8  giugno  1990,  n.  142,  e
          dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          10 settembre 1982, n. 915, muniti di  speciale  tessera  di
          riconoscimento rilasciata dal presidente  della  provincia.
          Per l'assolvimento dei loro compiti  i  funzionari  possono
          accedere,  muniti  di  apposita  autorizzazione  del   capo
          dell'ufficio,    nei    luoghi    adibiti     all'esercizio
          dell'attivita' e  negli  altri  luoghi  ove  devono  essere
          custoditi  i  registri   e   la   documentazione   inerente
          l'attivita', al fine di procedere alla ispezione dei luoghi
          ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel
          corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze
          di obblighi regolati da disposizioni di  leggi  concernenti
          tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del
          presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle
          alla Guardia  di  finanza  secondo  le  modalita'  previste
          dall'ultimo  comma  dell'articolo  36   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          introdotto dall'articolo 19, comma  1,  lettera  d),  della
          legge 30 dicembre 1991,  n.  413.  La  Guardia  di  finanza
          coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione  ed
          il   reperimento   degli    elementi    utili    ai    fini
          dell'accertamento dell'imposta e per la  repressione  delle
          connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o  su
          richiesta delle regioni  o  province  nei  modi  e  con  le
          facolta' di cui all'articolo 63 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni. 
              34. L'accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  il
          contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai  commi
          da 24 a 41 del  presente  articolo  sono  disciplinati  con
          legge della regione. 
              35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41  del  presente
          articolo  costituiscono  principi  fondamentali  ai   sensi
          dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a  statuto
          speciale e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          provvedono con propria legge secondo  le  disposizioni  dei
          rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 
              36. 
              37. 
              38. Per l'anno 1996 il tributo e' dovuto  nella  misura
          minima,  esclusi   i   rifiuti   dei   settori   minerario,
          estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per  i  quali
          la misura minima del tributo e' determinata tra  lire  2  e
          lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente  di  concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge  in  relazione  alla
          possibilita' di recupero e riutilizzo e alle incidenze  del
          tributo  sui  costi  di  produzione.  In  sede   di   prima
          applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore
          o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui  insiste
          la  discarica  abusiva  e'  esente  dalla   responsabilita'
          relativamente  alle  sanzioni  amministrative  previste  al
          comma 32 qualora provveda entro  il  30  giugno  1996  alla
          relativa denuncia agli organi della regione. 
              39.  A  decorrere  dell'anno  1996  i  proventi   delle
          addizionali erariali di cui al R.D.L. 30 novembre 1937,  n.
          2145, convertito dalla L. 25 aprile 1938, n. 614, e alla L.
          10 dicembre 1961, n. 1346,  applicate  alla  tassa  per  lo
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese  le
          riscossioni relative agli  anni  precedenti  sono  devoluti
          direttamente   ai   comuni   dal    concessionario    della
          riscossione. La maggiore spesa  del  servizio  di  nettezza
          urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al  comma
          24 costituisce costo ai sensi dell'articolo 61 del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507  ,  e  successive
          modificazioni. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri dell'interno  e  del  tesoro,  sono
          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
          presente comma. 
              40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento
          senza  recupero  di   energia   o   comunque   classificati
          esclusivamente  come  impianti  di   smaltimento   mediante
          l'operazione  «D10  Incenerimento  a   terra»,   ai   sensi
          dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  per  gli
          scarti ed i sovvalli di impianti di  selezione  automatica,
          riciclaggio e compostaggio,  nonche'  per  i  fanghi  anche
          palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39.
          Il  tributo  e'  dovuto  nella  misura  del  20  per  cento
          dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29.». 
              -  Il  testo  del  comma   2   dell'articolo   35   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita'  produttive)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2014,  n.
          212, cosi' recita: 
              «Art. 35. (Misure urgenti per la realizzazione su scala
          nazionale di un sistema adeguato e  integrato  di  gestione
          dei rifiuti  urbani  e  per  conseguire  gli  obiettivi  di
          raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per
          la gestione e per la tracciabilita' dei rifiuti nonche' per
          il recupero dei beni in polietilene). - (Omissis). 
              2.  Ai  medesimi  fini  di  cui  al  comma   1,   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto,  il  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          effettua   la   ricognizione   dell'offerta   esistente   e
          individua, con proprio decreto, il  fabbisogno  residuo  di
          impianti di recupero della frazione  organica  dei  rifiuti
          urbani raccolta in maniera  differenziata,  articolato  per
          regioni; sino alla definitiva realizzazione degli  impianti
          necessari per l'integrale copertura del fabbisogno  residuo
          cosi' determinato, le regioni e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano possono autorizzare,  ove  tecnicamente
          possibile,  un  incremento  fino  al  10  per  cento  della
          capacita'  degli  impianti  di  trattamento   dei   rifiuti
          organici per favorire il recupero di tali rifiuti  raccolti
          nel proprio  territorio  e  la  produzione  di  compost  di
          qualita'. 
              (Omissis).». 
              - La legge 11 novembre 2014,  n.  164  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del  decreto-legge  12  settembre
          2014, n. 133, recante misure  urgenti  per  l'apertura  dei
          cantieri,  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche,   la
          digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
          l'emergenza del dissesto idrogeologico  e  per  la  ripresa
          delle attivita' produttive) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 novembre 2014, n. 262, S.O. 
              - Il regolamento (UE) 1357/2014 della  Commissione  che
          sostituisce l'allegato III della direttiva  2008/98/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio relativa  ai  rifiuti  e
          che abroga alcune direttive (Testo rilevante  ai  fini  del
          SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 dicembre  2014,  n.  L
          365. 
              -  La  decisione  2014/955/UE  della  Commissione   che
          modifica  la  decisione  2000/532/CE  per  quanto  riguarda
          l'elenco dei rifiuti ai sensi  della  direttiva  2008/98/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante  ai
          fini del SEE) e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  30  dicembre
          2014, n. L 370. 
              - La legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
          aprile 2014, n. 81. 
              Il testo degli articoli 117 e  120  della  Costituzione
          cosi' recita: 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.» 
              «Art. 120. - La regione  non  puo'  istituire  dazi  di
          importazione o esportazione o transito tra le regioni,  ne'
          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le
          Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in
          qualunque parte del territorio nazionale. 
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  regioni,
          delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.». 
              - Il testo dell'articolo 10 della legge  costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo  V  della  parte
          seconda  della  Costituzione)  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248, cosi' recita: 
              «Art. 10. -  1.  Sino  all'adeguamento  dei  rispettivi
          statuti,   le    disposizioni    della    presente    legge
          costituzionale si applicano anche alle  Regioni  a  statuto
          speciale ed alle Province autonome di Trento e  di  Bolzano
          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
          rispetto a quelle gia' attribuite.». 
              - Per il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 13. 
              -  Il  testo  dell'articolo  9   del   citato   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, cosi' recita: 
              «Art. 9.  (Funzioni).  -  1.  La  Conferenza  unificata
          assume  deliberazioni,  promuove  e  sancisce   intese   ed
          accordi,  esprime   pareri,   designa   rappresentanti   in
          relazione alle materie ed ai compiti  di  interesse  comune
          alle regioni, alle province, ai  comuni  e  alle  comunita'
          montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
                  1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni
          di legge collegati; 
                  2) sul  documento  di  programmazione  economica  e
          finanziaria; 
                  3) sugli schemi di decreto legislativo adottati  in
          base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
                b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, commi 3 e 4; 
                c) promuove e sancisce accordi tra Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
                d)  acquisisce  le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle  autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,   dai
          presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di
          Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
          dalla legge; 
                e) assicura lo scambio di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
                f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
                g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
                a) coordinamento nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
                b)   studio,   informazione   e    confronto    nelle
          problematiche connesse agli indirizzi di politica  generale
          che possono incidere sulle funzioni proprie o  delegate  di
          province e comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
                a)  dei  problemi  relativi  all'ordinamento  ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
                b) dei problemi relativi alle attivita'  di  gestione
          ed erogazione dei servizi pubblici; 
                c) di ogni altro problema connesso con gli  scopi  di
          cui al  presente  comma  che  venga  sottoposto,  anche  su
          richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e  dell'UNCEM,
          al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
          ministri o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
                a)   l'informazione   e   le   iniziative   per    il
          miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
                b) la promozione di accordi o contratti di  programma
          ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992,  n.
          498 ; 
                c)  le  attivita'  relative  alla  organizzazione  di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.».