Art. 18 
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2017/2109,  che  modifica  la  direttiva  98/41/CE  del  Consiglio,
  relativa alla registrazione delle persone a  bordo  delle  navi  da
  passeggeri che effettuano viaggi da e verso  i  porti  degli  Stati
  membri della Comunita', e la direttiva  2010/65/UE  del  Parlamento
  europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di  dichiarazione
  delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2017/2109  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma  1,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a)  apportare  alla  normativa  vigente  e,  in  particolare,  al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le modifiche e le  integrazioni
necessarie al coordinamento ordinamentale, con  espressa  abrogazione
delle disposizioni incompatibili; 
    b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi  di
identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute
nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  196,  recante  attuazione
della direttiva 2002/59/CE relativa  all'istituzione  di  un  sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale; 
    c) abrogare  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione 13 ottobre  1999,  recante  recepimento  della  direttiva
98/41/CE  del  Consiglio  del   18   giugno   1998,   relativa   alla
registrazione delle persone a bordo  delle  navi  da  passeggeri  che
effettuano viaggi da  e  verso  i  porti  degli  Stati  membri  della
Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25  ottobre
1999; 
    d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci,  proporzionate
e dissuasive in caso di inosservanza di norme in materia di conteggio
e di registrazione delle persone a bordo  delle  navi  da  passeggeri
nonche' di formalita' di dichiarazione delle  navi  in  arrivo  e  in
partenza, la cui violazione possa compromettere  la  sicurezza  della
navigazione; 
    e) prevedere sanzioni amministrative  efficaci,  proporzionate  e
dissuasive, consistenti nel pagamento di una  somma  da  500  euro  a
15.000 euro, in caso di violazioni, diverse da  quelle  di  cui  alla
lettera d), in materia di conteggio e di registrazione delle  persone
a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e  verso  i
porti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati
membri; 
    f) individuare nel capo del compartimento  marittimo  l'autorita'
competente a ricevere il rapporto previsto  dall'articolo  17,  primo
comma, della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  per  gli  illeciti
amministrativi in materia  di  conteggio  e  di  registrazione  delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi  da  e
verso i porti degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  nonche'  di
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo  e  in  partenza  da
porti degli Stati membri. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze,  per  la  pubblica  amministrazione  e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 18: 
 
              - La direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio  che  modifica  la  direttiva  98/41/CE  del
          Consiglio, relativa  alla  registrazione  delle  persone  a
          bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi  da  e
          verso i porti degli Stati  membri  della  Comunita',  e  la
          direttiva  2010/65/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione  delle
          navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati  membri
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2017, n. L 315. 
              - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori
          misure urgenti per la crescita  del  Paese)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. 
              - La legge 17 dicembre 2012,  n.  221  (Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          18 dicembre 2012, n. 294, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  196
          (Attuazione    della    direttiva    2002/59/CE    relativa
          all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
          di informazione sul traffico navale)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
              - La direttiva 98/41/CE  del  Consiglio  relativa  alla
          registrazione  delle  persone  a  bordo   delle   navi   da
          passeggeri che effettuano viaggi da e verso i  porti  degli
          Stati membri della Comunita' e' pubblicata nella G.U.C.E. 2
          luglio 1998, n. L 188. Entrata in vigore il 22 luglio 1998. 
              - Per il testo dell'articolo 17 della legge 24 novembre
          1981, n. 689 si veda nelle note all'articolo 17.