Art. 2 
 
 
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria  di  violazioni  di
  atti normativi dell'Unione europea 
 
  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma
1, lettera d), della medesima legge, entro due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di  obblighi  contenuti  in
direttive europee attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa,
ovvero in regolamenti dell'Unione europea  pubblicati  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, per i  quali  non  sono  gia'
previste sanzioni penali o amministrative. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Il testo dell'articolo 33  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234,  citata  nelle  note  all'articolo  1,  cosi'
          recita: 
              «Art.  33.  (Delega  al  Governo  per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Al fine di assicurare la piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
          esercitata  con  decreti  legislativi  adottati  ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,  comma
          1, lettera d), della presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita'  e  nei  termini  previsti  dai  commi  3   e   9
          dell'articolo 31.». 
              - Per il testo dell'articolo 32 della citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.