Art. 24 
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento  (UE)  2017/1938,  concernente  misure
  volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che
  abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento  europeo,  del  25  ottobre
2017. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della  giustizia   e
dell'economia e delle finanze. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) riordino, coordinamento  e  aggiornamento  delle  disposizioni
nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  e  del  decreto  legislativo  1°
giugno  2011,  n.  93,  per  l'adeguamento  alle   disposizioni   del
regolamento  (UE)   2017/1938,   con   abrogazione   espressa   delle
disposizioni  incompatibili,  per  l'attuazione  dei  meccanismi   di
solidarieta' previsti dallo stesso regolamento e per  la  definizione
di misure in materia  di  sicurezza  degli  approvvigionamenti  anche
nelle zone emergenti e isolate; 
    b) individuazione delle  modalita'  tecniche  e  finanziarie  per
l'applicazione delle misure di solidarieta' in caso di emergenza  del
sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo  13  del  regolamento
(UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che  determinati  compiti,
nell'applicazione del meccanismo di solidarieta', siano  affidati  ai
gestori  del  sistema  di  trasporto  e  agli   operatori   del   gas
interessati; 
    c)  individuazione  dei  criteri  per  la  determinazione   delle
compensazioni economiche per  le  attivita'  connesse  all'attuazione
dell'articolo 13 del regolamento (UE)  2017/1938,  anche  sulla  base
delle indicazioni fornite dall'Autorita' di regolazione per  energia,
reti e ambiente per gli aspetti di competenza; 
    d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate
e  dissuasive  applicabili  in  caso  di   mancato   rispetto   delle
disposizioni del  regolamento  (UE)  2017/1938,  nei  limiti  di  cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 24: 
 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  2017/1938  del  Parlamento
          europeo concernente misure volte a garantire  la  sicurezza
          dell'approvvigionamento di gas e che abroga il  regolamento
          (UE) n. 994/2010 (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 28 ottobre 2017, n. L 280. 
              -  Il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164
          (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  del  gas   naturale,   a   norma
          dell'articolo 41 della legge 17 maggio  1999,  n.  144)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142. 
              -  Il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.   93
          (Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2008/92/CE relative a norme comuni per il  mercato  interno
          dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
          finale industriale di gas e di energia  elettrica,  nonche'
          abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e  2003/55/CE)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
          S.O.