Art. 3 
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2017/1371, relativa  alla  lotta  contro  la  frode  che  lede  gli
  interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  5  luglio
2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti  che  possano
essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
europea, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e
5 della direttiva (UE) 2017/1371; 
    b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che  prevedono  reati
che  ledono  gli  interessi   finanziari   dell'Unione   europea   il
riferimento alle «Comunita' europee» con il  riferimento  all'«Unione
europea»; 
    c) abrogare espressamente tutte le norme  interne  che  risultino
incompatibili  con  quelle  della  direttiva  (UE)  2017/1371  e   in
particolare quelle che stabiliscono che  i  delitti  che  ledono  gli
interessi finanziari dell'Unione europea di cui agli articoli 3  e  4
della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o  di
tentativo; 
    d) modificare l'articolo 322-bis del codice penale nel  senso  di
estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita
dall'articolo 4,  paragrafo  2,  lettera  a),  della  direttiva  (UE)
2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di  pubblico
servizio di Stati non appartenenti all'Unione  europea,  quando  tali
fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano  ledere  gli
interessi finanziari dell'Unione; 
    e) integrare le disposizioni del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle  associazioni  anche
prive  di  personalita'  giuridica,   prevedendo   espressamente   la
responsabilita' amministrativa  da  reato  delle  persone  giuridiche
anche per i reati che ledono  gli  interessi  finanziari  dell'Unione
europea e che non sono gia' compresi nelle disposizioni del  medesimo
decreto legislativo; 
    f)  prevedere,  ove  necessario,  che  i  reati  che  ledono  gli
interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o
vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,  della
direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili  con  una  pena  massima  di
almeno quattro anni di reclusione; 
    g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede  gli
interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito  di
un'organizzazione  criminale  ai   sensi   della   decisione   quadro
2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, cio' sia considerato
una circostanza aggravante dello stesso reato; 
    h) prevedere, ove necessario, che, in caso di  reati  che  ledono
gli  interessi  finanziari  dell'Unione  europea,  in  aggiunta  alle
sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le  persone
giuridiche,  talune  delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  9  della
direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte  le  sanzioni  siano  effettive,
proporzionate e dissuasive; 
    i) adeguare, ove necessario, le norme  nazionali  in  materia  di
giurisdizione penale a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi  1
e  2,  della  direttiva  (UE)  2017/1371,  nonche'   prevedere,   ove
necessario,  una  o  piu'  delle  estensioni  di  tale  giurisdizione
contemplate dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva. 
  2. I decreti legislativi  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE)
2017/1371 sono adottati su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
europei e del Ministro della giustizia, di concerto  con  i  Ministri
dell'economia  e  delle  finanze  e  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che  lede
          gli interessi finanziari dell'Unione  mediante  il  diritto
          penale e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio  2017,  n.  L
          198. 
              - Il testo  dell'articolo  322-bis  del  codice  penale
          cosi' recita: 
              «Art.   322-bis.   Peculato,   concussione,   induzione
          indebita  a  dare  o  promettere  utilita',  corruzione   e
          istigazione  alla  corruzione   di   membri   delle   Corti
          internazionali o degli organi delle Comunita' europee o  di
          assemblee parlamentari internazionali o  di  organizzazioni
          internazionali e di funzionari delle Comunita' europee e di
          Stati esteri. 
              - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320
          e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 
                1)  ai  membri  della  commissione  delle   Comunita'
          europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e
          della Corte dei conti delle Comunita' europee; 
                2) ai funzionari e agli agenti assunti per  contratto
          a  norma  dello  statuto  dei  funzionari  delle  Comunita'
          europee  o  del  regime  applicabile  agli   agenti   delle
          Comunita' europee; 
                3) alle persone comandate dagli  Stati  membri  o  da
          qualsiasi ente  pubblico  o  privato  presso  le  Comunita'
          europee, che esercitino funzioni  corrispondenti  a  quelle
          dei funzionari o agenti delle Comunita' europee; 
                4) ai membri e agli addetti a enti  costituiti  sulla
          base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee; 
                5) a coloro che, nell'ambito di  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea,   svolgono   funzioni   o   attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico servizio; 
                5-bis) ai giudici,  al  procuratore,  ai  procuratori
          aggiunti, ai funzionari e agli agenti  della  Corte  penale
          internazionale, alle persone comandate  dagli  Stati  parte
          del Trattato istitutivo della Corte  penale  internazionale
          le quali esercitino funzioni corrispondenti  a  quelle  dei
          funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri  ed  agli
          addetti  a  enti  costituiti  sulla   base   del   Trattato
          istitutivo della Corte penale internazionale; 
                5-ter)  alle  persone  che  esercitano   funzioni   o
          attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali  e
          degli incaricati di un  pubblico  servizio  nell'ambito  di
          organizzazioni pubbliche internazionali; 
                5-quater)  ai  membri  delle  assemblee  parlamentari
          internazionali  o  di  un'organizzazione  internazionale  o
          sovranazionale  e  ai  giudici  e  funzionari  delle  corti
          internazionali. 
              - Le disposizioni degli  articoli  319-quater,  secondo
          comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
          se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso: 
                1) alle persone indicate nel primo comma del presente
          articolo; 
                2) a persone  che  esercitano  funzioni  o  attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico  servizio  nell'ambito  di  altri
          Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. 
              Le persone indicate nel primo comma sono assimilate  ai
          pubblici    ufficiali,    qualora    esercitino    funzioni
          corrispondenti, e agli incaricati di un  pubblico  servizio
          negli altri casi.». 
              - Gli articoli da 9 a  23  del  decreto  legislativo  8
          giugno  2001,  n.  231  (Disciplina  della  responsabilita'
          amministrativa delle persone giuridiche, delle  societa'  e
          delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
          norma dell'articolo 11 della legge 29  settembre  2000,  n.
          300), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19  giugno  2001,
          n. 140, sono compresi nella Sezione II  rubricata  Sanzioni
          in generale. 
              -  La  decisione  quadro  2008/841/GAI  del   Consiglio
          relativa alla lotta contro la criminalita'  organizzata  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 11 novembre 2008, n. L 300.