Art. 4 
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni  del   regolamento   (UE)   n.   2017/1939,   relativo
  all'attuazione  di  una  cooperazione  rafforzata  sull'istituzione
  della Procura europea - «EPPO» 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE)  2017/1939  del  Consiglio,  del  12  ottobre  2017,
relativo    all'attuazione    di    una    cooperazione    rafforzata
sull'istituzione della Procura europea («EPPO»). 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a)  individuare  l'autorita'  competente  a  designare,  a  norma
dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i  tre
candidati al posto di procuratore europeo  nonche'  i  criteri  e  le
modalita' di selezione che regolano la  designazione  e  il  relativo
procedimento; 
    b) individuare, ai  sensi  dell'articolo  13,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) 2017/1939, l'autorita' competente a  concludere  con
il procuratore capo europeo l'accordo diretto a individuare il numero
dei procuratori europei delegati nonche' la ripartizione funzionale e
territoriale delle competenze tra gli stessi; individuare altresi' il
procedimento  funzionale  all'accordo  e  apportare   le   necessarie
modifiche alle disposizioni dell'ordinamento  giudiziario  dirette  a
costituire presso uno o  piu'  uffici  requirenti  l'ufficio  per  la
trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 22
del regolamento (UE) 2017/1939; 
    c)  individuare,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   regolamento
(UE) 2017/1939, l'autorita' competente a  designare  i  candidati  al
posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina  da  parte
del collegio su proposta del  procuratore  capo  europeo,  nonche'  i
criteri e le modalita' di selezione che regolano la designazione; 
    d) coordinare le  disposizioni  dell'ordinamento  giudiziario  in
materia di attribuzioni e di poteri dei  titolari  degli  uffici  del
pubblico ministero con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939
in materia di competenze del collegio, in modo da preservare i poteri
di supervisione e di indirizzo spettanti agli  organi  dell'EPPO  nei
procedimenti rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del  medesimo
regolamento  (UE)   e   garantire   la   coerenza,   l'efficienza   e
l'uniformita' della politica in materia di azione penale dell'EPPO; 
    e) integrare le  disposizioni  dell'ordinamento  giudiziario  che
prevedono la trasmissione di copia del decreto motivato di avocazione
al Consiglio Superiore della  Magistratura  e  ai  procuratori  della
Repubblica interessati, prevedendo un'analoga trasmissione  nel  caso
di decisione motivata da  parte  del  procuratore  europeo  ai  sensi
dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939; 
    f) adeguare le  disposizioni  dell'ordinamento  giudiziario  alle
norme del regolamento (UE) 2017/1939 in materia  di:  competenze  del
collegio dell'EPPO; poteri di controllo e di indirizzo  della  camera
permanente e del procuratore europeo incaricato  della  supervisione;
esercizio  della  competenza  dell'EPPO;  poteri  di  riassegnazione,
riunione e separazione dei casi  spettanti  alla  camera  permanente;
diritto di avocazione dell'EPPO; poteri della  camera  permanente  in
ordine all'esercizio dell'azione penale, all'archiviazione del caso e
alle procedure semplificate di azione penale; 
    g) adeguare le  disposizioni  dell'ordinamento  giudiziario  alle
norme del regolamento (UE) 2017/1939 che  disciplinano  la  rimozione
dall'incarico  o  l'adozione  di   provvedimenti   disciplinari   nei
confronti del  procuratore  nazionale  nominato  procuratore  europeo
delegato, in conseguenza  dell'incarico  rivestito  nell'EPPO,  e  in
particolare: 
      1)  prevedere  che  i  provvedimenti  adottati  dalla   sezione
disciplinare  del  Consiglio   Superiore   della   Magistratura   che
comportino la rimozione dall'incarico o,  comunque,  i  provvedimenti
disciplinari nei  confronti  di  un  procuratore  nazionale  nominato
procuratore  europeo  delegato   per   motivi   non   connessi   alle
responsabilita' che gli  derivano  dal  regolamento  (UE)   2017/1939
siano comunicati al procuratore capo europeo prima che sia data  loro
esecuzione; 
      2) prevedere clausole di salvaguardia analoghe a quelle di  cui
al numero 1) a fronte di qualsiasi altra procedura  di  trasferimento
di ufficio che comporti la  rimozione  dall'incarico  di  procuratore
europeo delegato; 
    h) coordinare le  disposizioni  dell'ordinamento  giudiziario  in
materia  di  valutazioni  di  professionalita'  con  le   norme   del
regolamento (UE) 2017/1939 che attribuiscono al collegio, su proposta
del procuratore capo europeo, l'adozione  di  norme  sui  criteri  di
rendimento e sulla valutazione dell'insufficienza  professionale  dei
procuratori europei delegati, in  modo  da  integrare  la  disciplina
procedimentale   nazionale   in    materia    di    valutazioni    di
professionalita', facendo salve le prerogative del collegio dell'EPPO
e regolandone l'incidenza sul procedimento di valutazione interno; 
    i)  apportare   le   necessarie   modifiche   alle   disposizioni
processuali al fine di prevedere che i procuratori  europei  delegati
svolgano  le  funzioni  indicate  dall'articolo  51  del  codice   di
procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i
delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371; 
    l) prevedere che il procuratore europeo delegato, in relazione ai
delitti attribuiti alla competenza dell'EPPO, svolga le sue  funzioni
in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio  di
informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini
e si attenga alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite; 
    m)  prevedere  che,  nel  caso  di  indagini  transnazionali,  il
procuratore delegato cooperi con i procuratori delegati  degli  altri
Stati membri dell'Unione europea mediante scambio di  informazioni  e
presti la richiesta  assistenza,  salvo  l'obbligo  di  segnalare  al
procuratore europeo incaricato della supervisione e di consultare  il
procuratore delegato richiedente se: 
      1) la richiesta sia incompleta o contenga un errore manifesto e
rilevante; 
      2) l'atto richiesto non possa essere eseguito entro il  termine
fissato per motivi giustificati e oggettivi; 
      3) un atto di indagine diverso e  meno  intrusivo  consenta  di
conseguire gli stessi risultati di quello richiesto; 
      4) l'atto di indagine richiesto o da eseguire non sia  previsto
dal diritto nazionale; 
    n)  prevedere  che  il  pubblico  ministero,  quando  sia   stato
informato dell'avvio del procedimento  di  cui  all'articolo  27  del
regolamento (UE) 2017/1939, possa adottare e richiedere atti  urgenti
fino all'intervenuta decisione sull'avocazione  da  parte  dell'EPPO,
astenendosi   dall'adozione   di   atti   che   possano   precluderne
l'esercizio; 
    o) prevedere che, in caso di intervenuta decisione di  avocazione
delle indagini da parte dell'EPPO, il  pubblico  ministero  trasmetta
gli atti all'EPPO  secondo  quanto  stabilito  dall'articolo  27  del
regolamento (UE) 2017/1939; 
    p) prevedere  che  il  procuratore  europeo  delegato  svolga  le
funzioni ai fini della proposizione degli atti di impugnazione; 
    q) in relazione ai delitti di cui alla direttiva (UE)  2017/1371,
prevedere come obbligatoria  la  denuncia  all'EPPO,  fermo  restando
quanto stabilito dall'articolo 331 del codice  di  procedura  penale,
nonche' l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da
parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento,  al  fine
dell'esercizio dei poteri di  cui  all'articolo  27  del  regolamento
(UE) 2017/1939; 
    r) apportare ogni opportuna modifica  alle  norme  processuali  e
ordinamentali al fine di dare piena attuazione  alle  previsioni  del
regolamento  (UE)    2017/1939,   con   particolare   riguardo   alle
disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le  norme
interne  vigenti  con  quanto  in  esso  previsto,  prevedendo  anche
l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con  quelle  contenute
nel citato regolamento (UE) 2017/1939. 
  4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni  adottate
in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3,  lettera  a),
la procedura per  la  designazione,  a  norma  dell'articolo  16  del
regolamento (UE)  017/1939, di tre candidati al posto di  procuratore
europeo e' regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8. 
  5. Le domande per la candidatura al posto  di  procuratore  europeo
sono proposte al Consiglio Superiore della Magistratura da magistrati
requirenti o giudicanti in possesso almeno della  quarta  valutazione
di professionalita', anche se  collocati  fuori  dal  ruolo  organico
della magistratura. 
  6. Il Consiglio Superiore della Magistratura e  il  Ministro  della
giustizia,  al   quale   le   domande   sono   inoltrate,   procedono
autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri
di cui  al  paragrafo  1  del  citato  articolo  16  del  regolamento
(UE) 2017/1939. Il Ministro della giustizia trasmette la  graduatoria
dei candidati  corredata  dalle  relative  valutazioni  al  Consiglio
Superiore della Magistratura che, qualora le condivida, provvede alla
designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro  della
giustizia perche' lo comunichi agli organi dell'EPPO. 
  7. Quando il Consiglio Superiore della Magistratura  non  condivide
le valutazioni che sorreggono la formazione della graduatoria di  cui
al comma 6, restituisce, con  provvedimento  motivato,  gli  atti  al
Ministro della giustizia. Entro quindici  giorni  il  Ministro  della
giustizia puo', alternativamente: 
    a) trasmettere al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  una
proposta  di  graduatoria  conforme  alle  valutazioni  del  medesimo
Consiglio; 
    b) invitare, con richiesta motivata, il Consiglio Superiore della
Magistratura a rivedere le proprie valutazioni. 
  8. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere a) e  b)
del comma 7, il Consiglio Superiore della  Magistratura  provvede  in
ogni caso alla designazione, fornendo  specifica  motivazione  quando
non  aderisce  all'invito  di  cui  alla  medesima  lettera  b).   Il
provvedimento di designazione e' comunicato a norma del comma 6. 
  9.  Al   magistrato   nominato   procuratore   europeo   ai   sensi
dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE)  017/1939 non
si applicano i commi 68, 69, 71 e 72 dell'articolo 1  della  legge  6
novembre 2012, n. 190. 
  10. Per l'attuazione della delega di cui al  presente  articolo  e'
autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848
annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  cui   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.
234. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio,  del  12
          ottobre 2017, relativo all'attuazione di  una  cooperazione
          rafforzata sull'istituzione della Procura europea  («EPPO»)
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2017, n. L 283. 
              - Il testo degli  articoli  51  e  331  del  codice  di
          procedura penale cosi' recita: 
              «Art. 51. (Uffici del pubblico ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica  distrettuale).  -  1.  Le
          funzioni di pubblico ministero sono esercitate: 
                a) nelle indagini preliminari e nei  procedimenti  di
          primo grado, dai magistrati della procura della  Repubblica
          presso il tribunale; 
                b) nei giudizi di impugnazione dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di  appello  o  presso  la
          corte di cassazione. 
              2. Nei casi di avocazione,  le  funzioni  previste  dal
          comma 1 lettera a) sono  esercitate  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di appello. 
              Nei casi di avocazione previsti dall'articolo  371-bis,
          sono esercitate dai magistrati  della  Direzione  nazionale
          antimafia e antiterrorismo. 
              3. Le funzioni previste dal  comma  1  sono  attribuite
          all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il   giudice
          competente a norma del capo II del titolo I. 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e
          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere
          taluno dei delitti di cui all'articolo 12,  commi  1,  3  e
          3-ter, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, 416,  realizzato  allo  scopo  di  commettere  delitti
          previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,  416-bis,
          416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice  penale,  per  i
          delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal
          predetto articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare
          l'attivita'  delle  associazioni  previste   dallo   stesso
          articolo, nonche' per i delitti previsti  dall'articolo  74
          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
          comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente. 
              3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis  e  dai  commi
          3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta  il  procuratore
          distrettuale, il procuratore generale presso  la  corte  di
          appello puo', per  giustificati  motivi,  disporre  che  le
          funzioni di pubblico ministero per  il  dibattimento  siano
          esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
          Repubblica presso il giudice competente. 
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
              3-quinquies. Quando si tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
          600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,  600-quinquies,
          609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,  617-bis,
          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
          635-ter, 635-quater, 640-ter  e  640-quinquies  del  codice
          penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera  a),  del
          presente articolo sono attribuite all'ufficio del  pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente.» 
              «Art. 331. (Denuncia da parte di pubblici  ufficiali  e
          incaricati di un pubblico  servizio).  -  1.  Salvo  quanto
          stabilito dall'articolo 347, i  pubblici  ufficiali  e  gli
          incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o  a
          causa delle  loro  funzioni  o  del  loro  servizio,  hanno
          notizia di reato  perseguibile  di  ufficio,  devono  farne
          denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata  la
          persona alla quale il reato e' attribuito. 
              2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza  ritardo
          al  pubblico  ministero  o  a  un  ufficiale   di   polizia
          giudiziaria. 
              3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il  medesimo  fatto,  esse   possono   anche   redigere   e
          sottoscrivere un unico atto. 
              4.  Se,  nel  corso  di  un   procedimento   civile   o
          amministrativo,  emerge  un  fatto  nel   quale   si   puo'
          configurare un reato perseguibile di  ufficio,  l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero.». 
              Per  i  riferimenti  normativi  della  direttiva   (UE)
          2017/1371 si veda nelle note all'articolo 3. 
              Per il testo  dell'articolo  41-  bis  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.