Art. 6 
 
 
Delega  al  Governo  per  il  compiuto  adeguamento  della  normativa
  nazionale alle disposizioni della  decisione  quadro  2002/584/GAI,
  relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di  consegna
  tra Stati membri, e disposizioni in materia di mandato  di  arresto
  europeo e procedure di consegna tra Stati membri 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata in vigore della presente  legge,  con  le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per  il  piu'  compiuto  adeguamento   della   normativa
nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del  Consiglio,  del  13
giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e  alle  procedure
di consegna tra Stati membri, apportando le opportune modifiche  alla
legge 22 aprile 2005, n. 69. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69,
alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione  alla  procedura
di consegna e agli obblighi di informazione che alla  disciplina  dei
motivi di rifiuto, prevedendo in  particolare  quali  motivi  di  non
esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati
dall'articolo 4 della  decisione  quadro  2002/584/GAI,  al  fine  di
assicurare il principio del mutuo riconoscimento  e  la  salvaguardia
dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto  stabilito
dall'articolo 1 e  dal  considerando  (12)  della  decisione  quadro,
tenuto conto del principio di presunzione del  rispetto  dei  diritti
fondamentali da parte degli altri  Stati  membri,  come  interpretato
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,  e
di quanto stabilito dal titolo I-bis  del  libro  XI  del  codice  di
procedura penale; 
    b) risolvere i contrasti  giurisprudenziali  sull'interpretazione
dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo  che
si possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali  o
multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro
se  contribuiscono  a  semplificare  o  agevolare  ulteriormente   la
consegna del ricercato. 
  4. In sede di esercizio della delega in conformita' ai  criteri  di
cui al comma  3,  lettera  a),  possono  essere  apportate  anche  le
opportune modifiche alle disposizioni  di  cui  agli  articoli  18  e
18-bis della legge  22  aprile  2005,  n.  69,  come  rispettivamente
modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo. 
  5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18. (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna). - 1.  La
corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: 
    a) se vi sono  motivi  oggettivi  per  ritenere  che  il  mandato
d'arresto europeo e' stato emesso al fine di perseguire penalmente  o
di punire una persona a causa del suo sesso, della sua  razza,  della
sua religione, della sua  origine  etnica,  della  sua  nazionalita',
della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle  sue  tendenze
sessuali oppure che la posizione  di  tale  persona  possa  risultare
pregiudicata per uno di tali motivi; 
    b) se il diritto e' stato leso con il consenso di chi, secondo la
legge italiana, puo' validamente disporne; 
    c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di  un
diritto, adempimento di un dovere ovvero e' stato determinato da caso
fortuito o forza maggiore; 
    d) se il fatto e' manifestazione della liberta' di  associazione,
della liberta' di stampa o di altri mezzi di comunicazione; 
    e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede
i limiti massimi della carcerazione preventiva; 
    f) se il mandato  d'arresto  europeo  ha  per  oggetto  un  reato
politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo  11  della
Convenzione  internazionale  per  la  repressione   degli   attentati
terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata  dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite a New York il  15  dicembre  1997,  resa
esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1  della
Convenzione europea  per  la  repressione  del  terrorismo,  fatta  a
Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre
1985, n. 719;  dall'articolo  unico  della  legge  costituzionale  21
giugno 1967, n. 1; 
    g) se dagli atti risulta che la  sentenza  irrevocabile,  oggetto
del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un  processo
equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato  previsti
dall'articolo 6 della Convenzione per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950,  resa  esecutiva  dalla  legge  4  agosto  1955,  n.   848,   e
dall'articolo 2 del protocollo n. 7 a detta Convenzione,  adottato  a
Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge  9  aprile
1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione
in materia penale; 
    h) se sussiste un serio pericolo che la persona  ricercata  venga
sottoposta alla pena di  morte,  alla  tortura  o  ad  altre  pene  o
trattamenti inumani o degradanti; 
    i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore
di anni 14 al momento della  commissione  del  reato,  ovvero  se  la
persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di  anni  18
quando il reato per cui si procede e' punito con una  pena  inferiore
nel massimo a nove anni,  o  quando  la  restrizione  della  liberta'
personale risulta incompatibile con i processi educativi in  atto,  o
quando l'ordinamento dello Stato  membro  di  emissione  non  prevede
differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni  18  e  il
soggetto maggiorenne o quando, effettuati i  necessari  accertamenti,
il  soggetto  risulti  comunque  non  imputabile  o,  infine,  quando
nell'ordinamento dello Stato membro  di  emissione  non  e'  previsto
l'accertamento della effettiva capacita' di intendere e di volere; 
    l) se il  reato  contestato  nel  mandato  d'arresto  europeo  e'
estinto per amnistia ai sensi della legge italiana,  ove  vi  sia  la
giurisdizione dello Stato italiano sul fatto; 
    m) se risulta che la persona ricercata  e'  stata  giudicata  con
sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati  membri
dell'Unione europea purche', in caso di condanna, la pena  sia  stata
gia' eseguita ovvero sia in corso di  esecuzione,  ovvero  non  possa
piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro  che  ha
emesso la condanna; 
    n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo  e'  stato
emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia  gia'  verificata
la prescrizione del reato o della pena; 
    o) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di  non  luogo  a
procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434
del codice di procedura penale per la revoca della sentenza; 
    p) se la persona richiesta in consegna e'  una  donna  incinta  o
madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, salvo
che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di  un
procedimento, le esigenze cautelari poste a  base  del  provvedimento
restrittivo  dell'autorita'  giudiziaria   emittente   risultino   di
eccezionale gravita'; 
    q) se il provvedimento cautelare in  base  al  quale  il  mandato
d'arresto europeo e' stato emesso risulta mancante di motivazione; 
    r) se la persona richiesta in consegna  beneficia  per  la  legge
italiana di immunita' che limitano  l'esercizio  o  il  proseguimento
dell'azione penale; 
    s) se la sentenza per la cui esecuzione  e'  stata  domandata  la
consegna contiene disposizioni  contrarie  ai  principi  fondamentali
dell'ordinamento giuridico italiano»; 
    b) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
  «Art. 18-bis. (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna). -  1.
La corte di appello puo' rifiutare la consegna nei seguenti casi: 
    a) se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto
europeo, nei confronti  della  persona  ricercata,  e'  in  corso  un
procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in  cui  il  mandato
d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di
condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea; 
    b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge
italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel  suo
territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che
sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro  di
emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per  gli
stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; 
    c) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini  della
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza  privative  della
liberta'  personale,  qualora  la  persona  ricercata  sia  cittadino
italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione  europea,  che
legittimamente  ed  effettivamente  abbia  residenza  o  dimora   nel
territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale
pena o misura di sicurezza sia eseguita in  Italia  conformemente  al
suo diritto interno». 
  6. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri  a  carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono  ai
compiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              -  La  decisione  quadro  2002/584/GAI  del   Consiglio
          relativa al mandato d'arresto europeo e alle  procedure  di
          consegna tra Stati membri e' pubblicata nella  G.U.C.E.  18
          luglio 2002, n. L 190. Entrata in vigore: 7 agosto 2002. 
              - Il testo dell'articolo 18 della legge 22 aprile 2005,
          n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno  alla
          decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13  giugno
          2002,  relativa  al  mandato  d'arresto  europeo   e   alle
          procedure di consegna tra Stati membri),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita: 
              «Art. 18. (Rifiuto della consegna). - 1.  La  corte  di
          appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: 
                a) se vi sono motivi oggettivi per  ritenere  che  il
          mandato d'arresto  europeo  e'  stato  emesso  al  fine  di
          perseguire penalmente o di punire una persona a  causa  del
          suo sesso, della sua razza, della sua religione, della  sua
          origine etnica, della sua nazionalita', della  sua  lingua,
          delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze  sessuali
          oppure che la posizione di  tale  persona  possa  risultare
          pregiudicata per uno di tali motivi; 
                b) se il diritto e' stato leso  con  il  consenso  di
          chi, secondo la legge italiana, puo' validamente disporne; 
                c) se per la  legge  italiana  il  fatto  costituisce
          esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero e'
          stato determinato da caso fortuito o forza maggiore; 
                d) se il fatto e' manifestazione  della  liberta'  di
          associazione, della liberta' di stampa o di altri mezzi  di
          comunicazione; 
                e) se la legislazione dello Stato membro di emissione
          non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva; 
                f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto  un
          reato  politico,  fatte  salve   le   esclusioni   previste
          dall'articolo 11 della Convenzione  internazionale  per  la
          repressione degli attentati terroristici mediante  utilizzo
          di  esplosivo,  adottata  dall'Assemblea   generale   delle
          Nazioni  Unite  a  New  York  il  15  dicembre  1997,  resa
          esecutiva  dalla   legge   14   febbraio   2003,   n.   34;
          dall'articolo  1   della   Convenzione   europea   per   la
          repressione  del  terrorismo,  fatta  a  Strasburgo  il  27
          gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre  1985,
          n. 719; dall'articolo unico della legge  costituzionale  21
          giugno 1967, n. 1; 
                g)  se   dagli   atti   risulta   che   la   sentenza
          irrevocabile, oggetto del mandato  d'arresto  europeo,  non
          sia  la  conseguenza  di  un  processo  equo  condotto  nel
          rispetto  dei   diritti   minimi   dell'accusato   previsti
          dall'articolo 6 della Convenzione per la  salvaguardia  dei
          diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata  a
          Roma il 4 novembre  1950,  resa  esecutiva  dalla  legge  4
          agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n.  7
          a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il  22  novembre
          1984, reso esecutivo dalla legge  9  aprile  1990,  n.  98,
          statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in
          materia penale; 
                h) se sussiste  un  serio  pericolo  che  la  persona
          ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura
          o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti; 
                i)  se  la  persona  oggetto  del  mandato  d'arresto
          europeo era minore di anni 14 al momento della  commissione
          del  reato,  ovvero  se  la  persona  oggetto  del  mandato
          d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per
          cui si procede e' punito con una pena inferiore nel massimo
          a  nove  anni,  o  quando  la  restrizione  della  liberta'
          personale risulta incompatibile con i processi educativi in
          atto,  o  quando  l'ordinamento  dello  Stato   membro   di
          emissione non prevede differenze di trattamento  carcerario
          tra il minore di  anni  18  e  il  soggetto  maggiorenne  o
          quando, effettuati i necessari  accertamenti,  il  soggetto
          risulti  comunque  non   imputabile   o,   infine,   quando
          nell'ordinamento dello Stato membro  di  emissione  non  e'
          previsto  l'accertamento  della  effettiva   capacita'   di
          intendere e di volere; 
                l) se  il  reato  contestato  nel  mandato  d'arresto
          europeo e'  estinto  per  amnistia  ai  sensi  della  legge
          italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato  italiano
          sul fatto; 
                m) se risulta  che  la  persona  ricercata  e'  stata
          giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da
          uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso
          di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia  in
          corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere  eseguita
          in forza delle leggi dello Stato membro che  ha  emesso  la
          condanna; 
                n) se i  fatti  per  i  quali  il  mandato  d'arresto
          europeo e' stato emesso potevano essere giudicati in Italia
          e si sia gia' verificata la prescrizione del reato o  della
          pena; 
                o) se, per lo stesso  fatto  che  e'  alla  base  del
          mandato d'arresto  europeo,  nei  confronti  della  persona
          ricercata, e' in corso un procedimento  penale  in  Italia,
          esclusa l'ipotesi  in  cui  il  mandato  d'arresto  europeo
          concerne  l'esecuzione  di  una  sentenza   definitiva   di
          condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea; 
                p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che
          dalla legge italiana sono  considerati  reati  commessi  in
          tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo  assimilato
          al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi  al
          di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se
          la legge italiana non  consente  l'azione  penale  per  gli
          stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; 
                q) se e' stata pronunciata, in  Italia,  sentenza  di
          non luogo a procedere, salvo che sussistano  i  presupposti
          di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale  per
          la revoca della sentenza; 
                r) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai
          fini della esecuzione di  una  pena  o  di  una  misura  di
          sicurezza privative della liberta'  personale,  qualora  la
          persona ricercata sia cittadino  italiano,  sempre  che  la
          corte di  appello  disponga  che  tale  pena  o  misura  di
          sicurezza sia  eseguita  in  Italia  conformemente  al  suo
          diritto interno; 
                s) se la persona richiesta in consegna e'  una  donna
          incinta o madre di prole di eta' inferiore a tre  anni  con
          lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto
          europeo emesso nel corso di un  procedimento,  le  esigenze
          cautelari  poste  a  base  del  provvedimento   restrittivo
          dell'autorita'   giudiziaria   emittente    risultino    di
          eccezionale gravita'; 
                t) se il provvedimento cautelare in base al quale  il
          mandato d'arresto europeo e' stato emesso risulta  mancante
          di motivazione; 
                u) se la persona richiesta in consegna beneficia  per
          la legge italiana di immunita' che limitano  l'esercizio  o
          il proseguimento dell'azione penale; 
                v) se la sentenza per  la  cui  esecuzione  e'  stata
          domandata la consegna contiene  disposizioni  contrarie  ai
          principi    fondamentali     dell'ordinamento     giuridico
          italiano.». 
              - Il titolo I-bis del libro XI del codice di  procedura
          penale e' cosi' rubricato: 
                «Titolo  I  bis  -  Principi   generali   del   mutuo
          riconoscimento  delle   decisioni   e   dei   provvedimenti
          giudiziari tra stati membri dell'unione  europea  (articoli
          696 bis - 696-decies)». 
              - La  legge  14  febbraio  2003,  n.  34  (Ratifica  ed
          esecuzione  della   Convenzione   internazionale   per   la
          repressione degli attentati terroristici mediante  utilizzo
          di  esplosivo,  adottata  dall'Assemblea   generale   delle
          Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997,  e  norme  di
          adeguamento dell'ordinamento interno) e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2003, n. 58, S.O. 
              - La legge  26  novembre  1985,  n.  719  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta
          alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1985, n. 292, S.O. 
              -   Il   testo   dell'articolo   unico   della    legge
          costituzionale 21 giugno 1967, n.  1  (Estradizione  per  i
          delitti di genocidio), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          3 luglio 1967, n. 164, cosi' recita: 
              «Articolo  unico  -  L'ultimo  comma  dell'art.  10   e
          l'ultimo comma  dell'art.  26  della  Costituzione  non  si
          applicano ai delitti di genocidio.». 
              -  La  legge  4  agosto  1955,  n.  848  (Ratifica   ed
          esecuzione  della  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei
          diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali  firmata  a
          Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo  addizionale  alla
          Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo  1952)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre  1955,  n.
          221. 
              - La legge 9 aprile 1990, n. 98 (Ratifica ed esecuzione
          del protocollo n. 7 alla convenzione  per  la  salvaguardia
          dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'   fondamentali,
          concernente l'estensione della lista dei diritti  civili  e
          politici, adottato a Strasburgo il  22  novembre  1984)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1990, n.  100,
          S.O. 
              - Il testo dell'articolo 434 del  codice  di  procedura
          penale cosi' recita: 
              «Art. 434. (Casi di revoca). - 1. Se dopo la  pronuncia
          di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si
          scoprono nuove fonti di prova che, da sole o  unitamente  a
          quelle gia' acquisite,  possono  determinare  il  rinvio  a
          giudizio,  il  giudice  per  le  indagini  preliminari,  su
          richiesta del pubblico ministero, dispone la  revoca  della
          sentenza.».