Art. 7 
 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  la  compiuta  attuazione  della
  direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva  2007/36/CE  per
  quanto riguarda  l'incoraggiamento  dell'impegno  a  lungo  termine
  degli azionisti 
 
  1. Nell'esercizio della delega per  la  compiuta  attuazione  della
direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10  maggio  2019,
n. 49, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1,  comma  1,  della  presente
legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare al codice delle assicurazioni  private,  di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  le  integrazioni  alla
disciplina del sistema di Governo societario per i profili  attinenti
alla remunerazione, ai requisiti e  ai  criteri  di  idoneita'  degli
esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni  fondamentali
e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformita'
alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 25 novembre  2009,  in  materia  di  accesso  ed
esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione, alle
disposizioni direttamente applicabili  dell'Unione  europea,  nonche'
alle raccomandazioni, alle linee  guida  e  alle  altre  disposizioni
emanate dalle autorita' di vigilanza europee in materia; 
    b) prevedere sanzioni amministrative  efficaci,  proporzionate  e
dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1,  numero
5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri  e  delle
procedure  previsti  dalle   disposizioni   nazionali   vigenti   che
disciplinano l'esercizio del  potere  sanzionatorio  da  parte  delle
autorita'   nazionali   competenti   a   irrogarle.    Le    sanzioni
amministrative pecuniarie non devono essere inferiori  nel  minimo  a
2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni  di
euro. 
  2. I decreti legislativi  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE)
2017/828 sono adottati  su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri della giustizia, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  dello
sviluppo economico. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - La direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio che  modifica  la  direttiva  2007/36/CE  per
          quanto  riguarda  l'incoraggiamento  dell'impegno  a  lungo
          termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2017, n. L 132. 
              -  Il  decreto  legislativo  10  maggio  2019,  n.   49
          (Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo
          e del Consiglio,  del  17  maggio  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda  l'incoraggiamento
          dell'impegno a lungo termine degli azionisti) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2019, n. 134. 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          (Codice delle assicurazioni private)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              - La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  in  materia  di  accesso  ed   esercizio   delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione) (Testo rilevante ai fini  del
          SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre  2009,  n.  L
          335.