Art. 8 
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2017/1852, sui meccanismi  di  risoluzione  delle  controversie  in
  materia fiscale nell'Unione europea 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10  ottobre  2017,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici: 
    a) apportare al decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,
recante disposizioni sul  processo  tributario,  le  modifiche  e  le
integrazioni necessarie al corretto  e  integrale  recepimento  della
direttiva (UE) 2017/1852; 
    b)  coordinare  e  raccordare   le   disposizioni   dei   decreti
legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852  con  gli
obblighi  internazionali  in  materia  fiscale,   ivi   compresa   la
Convenzione relativa all'eliminazione  delle  doppie  imposizioni  in
caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e
dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99; 
    c) procedere, oltre a quanto  previsto  dalla  lettera  a),  alla
modifica  delle  altre  disposizioni  nazionali  al  fine   di   dare
attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852,  tenuto
conto anche degli obblighi internazionali in materia fiscale  di  cui
alla lettera b); 
    d) fissare i  principi  e  le  modalita'  di  interazione  con  i
procedimenti giurisdizionali nazionali  per  assicurare  la  puntuale
attuazione di quanto previsto dalla  direttiva  (UE)  2017/1852,  con
particolare riferimento alle facolta' di cui  all'articolo  16  della
medesima direttiva. 
  2. I decreti legislativi  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE)
2017/1852 sono adottati su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro annui
a decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della  normativa  europea,  di
cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              -  La  direttiva  (UE)  2017/1852  del  Consiglio   sui
          meccanismi di risoluzione  delle  controversie  in  materia
          fiscale nell'Unione europea e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
          ottobre 2017, n. L 265. 
              - Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546
          (Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della
          delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.  413)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. 
              - La legge 22 marzo 1993, n. 99 (Ratifica ed esecuzione
          della Convenzione relativa  all'eliminazione  delle  doppie
          imposizioni in caso di rettifica  degli  utili  di  imprese
          associate,  con  atto  finale  e  dichiarazioni,  fatta   a
          Bruxelles il 23 luglio 1990) e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 aprile 1993, n. 81. 
              - Per il testo  dell'articolo  41-bis  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.