Art. 9 
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al  prospetto
  da  pubblicare  per  l'offerta   pubblica   o   l'ammissione   alla
  negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la
  direttiva 2003/71/CE 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2017/1129 del  Parlamento  europeo,  del  14  giugno
2017. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta  del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del   Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e
dello sviluppo economico. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla  disciplina
del regolamento (UE)  2017/1129,  le  occorrenti  modificazioni  alla
normativa vigente  per  i  settori  interessati  dalla  normativa  da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrita'  dei
mercati  finanziari  e  un  appropriato   grado   di   tutela   degli
investitori; 
    b) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/1129  e
alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione  e  di  attuazione
che lo richiedono, provvedendo ad abrogare espressamente le eventuali
norme   dell'ordinamento   nazionale   riguardanti    gli    istituti
disciplinati dal medesimo regolamento,  fatte  salve  le  compatibili
disposizioni nazionali vigenti in materia di offerte al  pubblico  di
sottoscrizione e  di  vendita  di  prodotti  finanziari  diversi  dai
titoli; 
    c) prevedere, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli  94
e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, il ricorso alla  disciplina  secondaria  adottata  dalla
CONSOB per le finalita' specificamente previste dal regolamento  (UE)
2017/1129 e dalla  legislazione  dell'Unione  europea  attuativa  del
medesimo regolamento; 
    d) attribuire  alla  CONSOB,  in  coerenza  con  le  disposizioni
vigenti in materia di offerta al pubblico stabilite dall'articolo 100
del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, il potere  di  prevedere  con  regolamento,  nel  rispetto  delle
condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento  (UE)  2017/1129,
l'esenzione  dall'obbligo  di  pubblicazione  del  prospetto  per  le
offerte  al  pubblico  di  titoli  aventi  un  corrispettivo  totale,
nell'Unione europea e per un  periodo  di  dodici  mesi,  pari  a  un
importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di  euro  e  un
massimo di 8 milioni di euro,  avendo  riguardo  alla  necessita'  di
garantire un appropriato livello di tutela degli investitori  nonche'
la  proporzionalita'  degli  oneri  amministrativi  per  le   imprese
interessate; 
    e) attribuire alla CONSOB il potere  di  esercitare  la  facolta'
prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento
(UE) 2017/1129, quando l'Italia e' Stato membro d'origine ai fini del
predetto regolamento, secondo un criterio di  proporzionalita'  degli
oneri amministrativi a carico degli emittenti; 
    f)   prevedere   l'attribuzione   della   responsabilita'   delle
informazioni  fornite  in  un  prospetto  e  in  un   suo   eventuale
supplemento,  nonche',  quando  applicabile,  in  un   documento   di
registrazione  o  in  un  documento  di   registrazione   universale,
all'emittente o  ai  suoi  organi  di  amministrazione,  direzione  o
controllo, all'offerente, al soggetto che  chiede  l'ammissione  alla
negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda  dei
casi; con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi,
prevedere la responsabilita' dei soggetti interessati nei  limiti  di
quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del  regolamento  (UE)
2017/1129;  prevedere,  inoltre,  la  responsabilita'  dell'autorita'
competente nei soli casi di approvazione del prospetto, conformemente
a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 9, secondo  comma,  del
citato regolamento; 
    g) designare  la  CONSOB  quale  autorita'  competente  ai  sensi
dell'articolo 31 del  regolamento  (UE)  2017/1129,  assicurando  che
possa esercitare tutti i  poteri  previsti  dal  regolamento  stesso,
anche ai fini della cooperazione con le  autorita'  competenti  degli
Stati membri nonche' con le autorita' di vigilanza di Paesi  terzi  e
con l'Autorita' europea degli  strumenti  finanziari  e  dei  mercati
(AESFEM),  ai  sensi  degli  articoli  30,  33  e  34  del   medesimo
regolamento; 
    h) attribuire alla  CONSOB  il  potere  di  imporre  le  sanzioni
amministrative e le altre misure  amministrative  per  le  violazioni
elencate dall'articolo 38 del  regolamento  (UE)  2017/1129,  tenendo
conto delle circostanze elencate  nell'articolo  39  del  regolamento
medesimo, nonche' nel rispetto  dei  limiti  e  delle  procedure  ivi
previsti e delle  disposizioni  nazionali  vigenti  che  disciplinano
l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della CONSOB; 
    i) apportare le occorrenti modificazioni alla  normativa  vigente
al fine di prevedere che le decisioni adottate  in  applicazione  del
regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette  a
diritto di impugnazione in conformita' all'articolo 40  del  medesimo
regolamento; 
    l) adeguare la disciplina degli articoli 4-undecies e 4-duodecies
del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, in conformita' a quanto previsto in materia di segnalazione delle
violazioni dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 9: 
 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento  europeo
          relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta  pubblica
          o l'ammissione alla negoziazione di titoli  in  un  mercato
          regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE  (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E.  30
          giugno 2017, n. L 168. 
              - Il testo degli articoli 4-undecies, 4-duodecies e 100
          del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  citato
          nelle note all'articolo 7, cosi' recita: 
              «Art.  4-undecies.  (Sistemi  interni  di  segnalazione
          delle violazioni). - 1. I soggetti di cui alle parti  II  e
          III adottano procedure specifiche per  la  segnalazione  al
          proprio interno, da parte del personale, di  atti  o  fatti
          che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti
          l'attivita'  svolta,  nonche'  del  regolamento   (UE)   n.
          596/2014. 
              2. Le procedure previste  al  comma  1  sono  idonee  a
          garantire: 
                a) la riservatezza dei dati personali del  segnalante
          e  del  presunto  responsabile  della   violazione,   ferme
          restando  le  regole  che  disciplinano  le  indagini  o  i
          procedimenti   avviati   dall'autorita'   giudiziaria    in
          relazione ai fatti oggetto della segnalazione;  l'identita'
          del segnalante e' sottratta all'applicazione  dell'articolo
          7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
          e  non  puo'  essere  rivelata  per  tutte  le  fasi  della
          procedura, salvo suo consenso o quando  la  conoscenza  sia
          indispensabile per la difesa del segnalato; 
                b) la tutela adeguata del soggetto segnalante  contro
          condotte  ritorsive,  discriminatorie  o  comunque   sleali
          conseguenti la segnalazione; 
                c) un canale specifico, indipendente e  autonomo  per
          la segnalazione. 
              3. Fuori  dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di
          calunnia o diffamazione, ovvero per  lo  stesso  titolo  ai
          sensi   dell'articolo   2043   del   Codice   civile,    la
          presentazione  di  una   segnalazione   nell'ambito   della
          procedura di cui al  comma  1  non  costituisce  violazione
          degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 
              4. La Banca d'Italia e la Consob adottano,  secondo  le
          rispettive  competenze,  le  disposizioni   attuative   del
          presente   articolo,   avuto   riguardo   all'esigenza   di
          coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli
          oneri gravanti sui soggetti destinatari.» 
              «Art.  4-duodecies.  (Procedura  di  segnalazione  alle
          Autorita' di vigilanza).  -  1.  La  Banca  d'Italia  e  la
          Consob: 
                a) ricevono,  ciascuna  per  le  materie  di  propria
          competenza, da parte del personale  dei  soggetti  indicati
          dall'articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a
          violazioni delle norme del  presente  decreto,  nonche'  di
          atti dell'Unione  europea  direttamente  applicabili  nelle
          stesse materie; 
                b) tengono conto dei  criteri  previsti  all'articolo
          4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e  possono  stabilire
          condizioni, limiti  e  procedure  per  la  ricezione  delle
          segnalazioni; 
                c) si avvalgono delle  informazioni  contenute  nelle
          segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente  nell'esercizio
          delle funzioni di vigilanza; 
                d)  prevedono,  mediante  protocollo   d'intesa,   le
          opportune misure di coordinamento nello  svolgimento  delle
          attivita'   di   rispettiva   competenza,   ivi    compresa
          l'applicazione  delle  relative  sanzioni,   in   modo   da
          coordinare  l'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza   e
          ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati. 
              1-bis. Il comma 1 si  applica  alle  segnalazioni  alla
          Consob,  da  chiunque   effettuate,   di   violazioni   del
          regolamento (UE) n. 596/2014. Le  procedure  sono  adottate
          dalla  Consob  conformemente  a   quanto   previsto   dalla
          direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392. 
              2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai  commi
          1  e  1-bis  sono  sottratti  all'accesso  previsto   dagli
          articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni.» 
              «Art.  100.  (Casi  di  inapplicabilita').  -   1.   Le
          disposizioni  del  presente  Capo  non  si  applicano  alle
          offerte: 
                a) rivolte  ai  soli  investitori  qualificati,  come
          definiti dalla Consob con regolamento in  base  ai  criteri
          fissati dalle disposizioni comunitarie; 
                b) rivolte a un numero di soggetti  non  superiore  a
          quello indicato dalla Consob con regolamento; 
                c) di ammontare complessivo non  superiore  a  quello
          indicato dalla Consob con regolamento; 
                d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi  dai
          titoli di  capitale  emessi  da  o  che  beneficiano  della
          garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato  membro
          dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali  a
          carattere pubblico di cui facciano parte uno o  piu'  Stati
          membri dell'Unione europea; 
                e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla
          Banca Centrale Europea o dalle  banche  centrali  nazionali
          degli Stati membri dell'Unione europea; 
                f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli  di
          capitale emessi in modo continuo o  ripetuto  da  banche  a
          condizione che tali strumenti: 
                  1)   non   siano   subordinati,   convertibili    o
          scambiabili; 
                  2) non conferiscano il diritto di  sottoscrivere  o
          acquisire altri tipi di strumenti finanziari  e  non  siano
          collegati ad uno strumento derivato; 
                  3) diano veste materiale al ricevimento di depositi
          rimborsabili; 
                  4) siano coperti da  un  sistema  di  garanzia  dei
          depositi a norma degli  articoli  da  96  a  96-quater  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                g) aventi ad oggetto strumenti del mercato  monetario
          emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi. 
              2.  La  Consob  puo'  individuare  con  regolamento  le
          offerte al pubblico di prodotti finanziari  alle  quali  le
          disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto  o
          in parte. 
              3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere  un
          prospetto ai sensi e per  gli  effetti  delle  disposizioni
          comunitarie in occasione dell'offerta  degli  strumenti  di
          cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1. 
              3-bis. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento
          (UE) n. 1286/2014  nel  caso  di  offerta  di  un  PRIIP  a
          investitori al dettaglio come ivi definiti.».