Art. 7 
 
 
     Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina 
 
  1. Al fine di ridurre la produzione  di  rifiuti  e  contenere  gli
effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di  vicinato  e  di
media struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e)  del
decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  che  attrezzano  spazi
dedicati  alla  vendita  ai  consumatori  di  prodotti  alimentari  e
detergenti, sfusi o alla spina, e' riconosciuto, in via sperimentale,
un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa  sostenuta  e
documentata  per  un  importo  massimo  di   euro   5.000   ciascuno,
corrisposto  secondo  l'ordine   di   presentazione   delle   domande
ammissibili, nel  limite  complessivo  di  20  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento  delle  predette
risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente  non
sia monouso. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare,  d'intesa  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono fissate le modalita' per l'ottenimento  del  contributo  nonche'
per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di  vendita  per  un
periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  20
milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvede
mediante riduzione delle  proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto delle condizioni  e  dei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.