Art. 3 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. Ai fini dell'applicazione  del  presente  decreto  le  autorita'
competenti  sono  il  Ministero  della  salute,  il  Ministero  delle
politiche  agricole,  alimentari   e   forestali   e   del   turismo,
l'Ispettorato  centrale  della  tutela   della   qualita'   e   della
repressione  frodi  dei  prodotti  agroalimentari,  le  regioni,   le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  aziende  sanitarie
locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.