Art. 5 
 
                Limiti massimi di THC negli alimenti 
 
  1. I limiti massimi di THC totale ammissibile negli  alimenti  sono
fissati nell'allegato II al presente decreto. 
  2. Agli alimenti diversi  da  quelli  citati  nell'allegato  II  al
presente decreto, si applica l'art. 2 del reg. (CE) n.  1881/2006,  e
successive modificazioni. 
  3. I limiti massimi di cui ai precedenti commi  si  applicano  fino
all'adozione di disposizioni dell'Unione europea, di cui all'art.  2,
paragrafo 3, del reg. (CEE) n. 315/1993.