Art. 5 Limiti massimi di THC negli alimenti 1. I limiti massimi di THC totale ammissibile negli alimenti sono fissati nell'allegato II al presente decreto. 2. Agli alimenti diversi da quelli citati nell'allegato II al presente decreto, si applica l'art. 2 del reg. (CE) n. 1881/2006, e successive modificazioni. 3. I limiti massimi di cui ai precedenti commi si applicano fino all'adozione di disposizioni dell'Unione europea, di cui all'art. 2, paragrafo 3, del reg. (CEE) n. 315/1993.