Art. 7 
 
                        Mutuo riconoscimento 
 
  1. Le merci legalmente commercializzate in un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea o in Turchia o  provenienti  da  uno  Stato  EFTA
firmatario dell'accordo SEE e  in  esso  legalmente  commercializzate
sono considerate compatibili con questa misura. 
  2. L'applicazione di questa misura  e'  sottoposta  al  regolamento
(CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio
2008,  che  stabilisce  le  procedure  relative  all'applicazione  di
determinate  regole  tecniche   nazionali   a   prodotti   legalmente
commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la  decisione
n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13 agosto 2008, pag. 21).