Art. 7 Mutuo riconoscimento 1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate sono considerate compatibili con questa misura. 2. L'applicazione di questa misura e' sottoposta al regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce le procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13 agosto 2008, pag. 21).