Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. All'attuazione degli interventi provvedono  i  presidenti  delle
regioni - commissari straordinari per gli interventi  di  mitigazione
del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, ed  i  presidenti  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, in qualita' di  soggetti  beneficiari.  I  soggetti
beneficiari sono individuati quali responsabili della gestione, della
realizzazione e del monitoraggio degli interventi di cui al  presente
provvedimento. 
  2. Per l'attuazione degli  interventi  finanziati  a  valere  sulle
risorse del  Piano  operativo  «Ambiente»  FSC  2014-2020,  si  fara'
riferimento a quanto definito dalle delibere CIPE sopra citate e  dal
Sistema di  gestione  e  controllo  (Si.Ge.Co.)  del  medesimo  Piano
operativo.