Art. 2 
 
  Dopo l'art. 4 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 4-bis (Accesso degli intervenienti agli atti processuali).  -
1. L'interveniente a norma dell'art. 4, commi da 3 a 7, nel  caso  in
cui intenda prendere visione e trarre copia degli  atti  processuali,
deposita contestualmente all'atto di intervento apposita  istanza  di
fissazione anticipata e separata  della  sola  questione  concernente
l'ammissibilita' dello stesso. 
  2. Il  Presidente,  sentito  il  relatore,  fissa  con  decreto  la
trattazione dell'istanza in camera di consiglio per la sola decisione
sull'ammissibilita' dell'intervento. 
  3. Il cancelliere da'  immediata  comunicazione  del  decreto  alle
parti  costituite  e  all'istante,  i  quali,  entro   dieci   giorni
dall'avvenuta comunicazione, hanno facolta' di depositare  sintetiche
memorie concernenti esclusivamente la  questione  dell'ammissibilita'
dell'intervento. 
  4. La Corte decide con ordinanza, a cui si  applica  il  regime  di
pubblicita' di cui all'art. 31.» 
  «Art.  4-ter  (Amici  curiae).  -  1.  Entro  venti  giorni   dalla
pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, le formazioni sociali senza scopo di lucro
e i soggetti  istituzionali,  portatori  di  interessi  collettivi  o
diffusi  attinenti  alla  questione  di  costituzionalita',   possono
presentare alla Corte costituzionale un'opinione scritta. 
  2. L'opinione non puo' superare la lunghezza di  25.000  caratteri,
spazi inclusi, ed e' inviata per posta elettronica  alla  cancelleria
della  Corte,  che  ne  comunica  l'avvenuta  ricezione   con   posta
elettronica. 
  3. Con decreto del Presidente, sentito il  giudice  relatore,  sono
ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla
valutazione del caso, anche in ragione della sua complessita'. 
  4. Il decreto  di  cui  al  comma  3  e'  trasmesso  a  cura  della
cancelleria per posta elettronica alle parti costituite almeno trenta
giorni liberi prima  dell'udienza  o  della  adunanza  in  camera  di
consiglio ed e' pubblicato nel sito della Corte costituzionale. 
  5. Le formazioni sociali e i soggetti istituzionali le cui opinioni
sono state ammesse con il decreto di cui  al  comma  3  non  assumono
qualita' di parte nel giudizio costituzionale, non  possono  ottenere
copia degli atti e non partecipano all'udienza.»