Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, e gia' in uso, conservano la loro validita'. 2. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, possono essere commercializzati sino al 31 dicembre 2020. 3. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, gia' provvisti della prestazione di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, conservano la loro validita'. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, ai fini della commercializzazione, devono essere provvisti esclusivamente della dichiarazione di prestazione di prodotto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2019 Il Ministro: De Micheli Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 5