Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma  1,  prodotti
sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli
articoli 192 e 361 del Regolamento, e gia' in uso, conservano la loro
validita'. 
  2. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma  1,  prodotti
sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli
articoli 192 e 361 del Regolamento, possono  essere  commercializzati
sino al 31 dicembre 2020. 
  3. I dispositivi segnaletici di  cui  all'art.  1,  comma  1,  gia'
provvisti della prestazione di prodotto,  ai  sensi  del  regolamento
(UE) n. 305/2011, conservano la loro validita'. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i dispositivi segnaletici di cui
all'art. 1, comma 1, ai fini della commercializzazione, devono essere
provvisti  esclusivamente  della  dichiarazione  di  prestazione   di
prodotto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 dicembre 2019 
 
                                              Il Ministro: De Micheli 

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2020 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, foglio n. 5