Art. 3 Soggetti beneficiari dell'avviso Potranno accedere alle risorse addizionali relative alle tematiche afferenti alla Strategia nazionale per le aree interne esclusivamente le universita', statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di seguito, «Universita'»), i cui corsi di dottorato siano stati gia' accreditati, alla data di presentazione della domanda, ai sensi del decreto ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013 «Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati» e delle linee guida per l'accreditamento dei dottorati in vigore. Nelle more dell'emanazione dei decreti di accreditamento, il MIUR potra' ammettere a finanziamento le proposte sulla base del parere favorevole espresso dall'ANVUR in merito al processo di valutazione dell'accreditamento. In quest'ultimo caso le universita', durante la fase di accreditamento annuale, potranno istituire un corso di dottorato o rinnovarne uno gia' esistente, indicando, in quest'ultimo caso, la denominazione del corso per l'a.a. 2020/2021 (ed eventuale nuova titolatura) e la presenza di eventuali curricula. In particolare, per ciascun curriculum attivo dovranno essere indicati: il corso di dottorato cui afferiscono, il settore scientifico-disciplinare interessato (SSD), il settore concorsuale, le aree CUN-VQR interessate e le eventuali collaborazioni attivate per lo svolgimento dello stesso.