Art. 3 
 
                  Soggetti beneficiari dell'avviso 
 
  Potranno accedere alle risorse addizionali relative alle  tematiche
afferenti alla Strategia nazionale per le aree interne esclusivamente
le universita', statali e non  statali,  riconosciute  dal  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  (di   seguito,
«Universita'»),  i  cui  corsi  di   dottorato   siano   stati   gia'
accreditati, alla data di presentazione della domanda, ai  sensi  del
decreto ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013 «Regolamento  recante
modalita' di accreditamento delle sedi e dei  corsi  di  dottorato  e
criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati» e delle linee guida per l'accreditamento  dei  dottorati
in vigore. Nelle more dell'emanazione dei decreti di  accreditamento,
il MIUR potra' ammettere a finanziamento le proposte sulla  base  del
parere favorevole  espresso  dall'ANVUR  in  merito  al  processo  di
valutazione dell'accreditamento. 
  In  quest'ultimo  caso  le  universita',   durante   la   fase   di
accreditamento annuale, potranno istituire un corso  di  dottorato  o
rinnovarne uno gia' esistente, indicando, in  quest'ultimo  caso,  la
denominazione del corso per  l'a.a.  2020/2021  (ed  eventuale  nuova
titolatura) e la presenza di eventuali curricula. In particolare, per
ciascun curriculum attivo  dovranno  essere  indicati:  il  corso  di
dottorato  cui  afferiscono,  il   settore   scientifico-disciplinare
interessato  (SSD),  il  settore   concorsuale,   le   aree   CUN-VQR
interessate e le eventuali collaborazioni attivate per lo svolgimento
dello stesso.