Art. 2 
 
                            Lavoro agile 
 
  1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a
23 della  legge  22  maggio  2017,  n.  81,  e'  applicabile  in  via
provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i  datori  di  lavoro  aventi
sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli  Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi
residenti o domiciliati che svolgano attivita'  lavorativa  fuori  da
tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato,  nel  rispetto
dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in  assenza
degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi  di  informativa
di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in
via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile
sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. 
  2. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
23 febbraio 2020 e' soppresso.