Art. 2 1. Gli uffici periferici della direzione generale per gli incentivi alle imprese sono soppressi e le risorse umane, finanziarie e strumentali gia' in dotazione presso i suddetti uffici sono trasferite agli Ispettorati territoriali della direzione generale per le attivita' territoriali. 2. Le modalita' di trasferimento delle risorse umane attualmente assegnate ai predetti Uffici periferici, sono definite con separato accordo tra le due direzioni generali sentite le organizzazioni sindacali.