Art. 2 
 
  1. Gli uffici periferici della direzione generale per gli incentivi
alle imprese  sono  soppressi  e  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  gia'  in  dotazione  presso  i  suddetti   uffici   sono
trasferite agli Ispettorati territoriali della direzione generale per
le attivita' territoriali. 
  2. Le modalita' di trasferimento delle  risorse  umane  attualmente
assegnate ai predetti Uffici periferici, sono definite  con  separato
accordo tra le  due  direzioni  generali  sentite  le  organizzazioni
sindacali.