Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) servizio di ristorazione  collettiva:  attivita'  che  include
l'acquisto di alimenti e bevande; la preparazione dei  pasti  con  le
derrate alimentari acquistate; il trasporto e la somministrazione dei
pasti; la pulizia della sala mensa, dei locali del centro  cottura  e
delle  attrezzature  e  stoviglie  utilizzate;  la   gestione   delle
eccedenze   alimentari   derivanti   dalla   preparazione   e   dalla
somministrazione dei pasti; 
    b) derrate alimentari: prodotti ortofrutticoli, prodotti  ittici;
latte e latticini, carne e derivati; uova e altri prodotti alimentari
trasformati.