Art. 3 Disposizioni transitorie e abrogazioni 1. Ai sensi dei regolamenti delegati (UE) n. 1094/2015 sull'etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull'ecodesign, al punto 8 della lettera C dell'allegato al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il periodo «I frigoriferi e i congelatori professionali, che ricadono nel campo di applicazione dei regolamenti delegati (UE) n. 1094/2015 sull'etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull'ecodesign, non possono inoltre contenere gas refrigeranti con potenziale di GWP maggiore o uguale a 150» e' sostituito dal seguente: «I frigoriferi e i congelatori professionali che ricadono nel campo di applicazione dei regolamenti delegati (UE) n. 1094/2015 sull'etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull'ecodesign non possono contenere gas refrigeranti con potenziale di GWP maggiore o uguale a 4 e, se reperibili nel mercato di riferimento, devono impiegare gas naturali non brevettati». 2. Il decreto 25 luglio 2011 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 25 luglio 2011, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Roma, 10 marzo 2020 Il Ministro: Costa