Art. 3 
 
                      Disposizioni transitorie 
                            e abrogazioni 
 
  1.  Ai  sensi  dei   regolamenti   delegati   (UE)   n.   1094/2015
sull'etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull'ecodesign,  al
punto  8  della  lettera  C  dell'allegato  al  presente  decreto,  a
decorrere dal  1°  gennaio  2023,  il  periodo  «I  frigoriferi  e  i
congelatori professionali, che ricadono nel campo di applicazione dei
regolamenti delegati (UE) n. 1094/2015 sull'etichettatura  energetica
e (UE) n. 1095/2015 sull'ecodesign, non possono inoltre contenere gas
refrigeranti con potenziale di  GWP  maggiore  o  uguale  a  150»  e'
sostituito dal seguente: «I frigoriferi e i congelatori professionali
che ricadono nel campo di applicazione dei regolamenti delegati  (UE)
n.  1094/2015  sull'etichettatura  energetica  e  (UE)  n.  1095/2015
sull'ecodesign non possono contenere gas refrigeranti con  potenziale
di GWP maggiore o  uguale  a  4  e,  se  reperibili  nel  mercato  di
riferimento, devono impiegare gas naturali non brevettati». 
  2. Il decreto 25 luglio 2011 del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 25 luglio 2011, e'  abrogato  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto entra in vigore dopo  centoventi  giorni  dalla
relativa pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, 
 
    Roma, 10 marzo 2020 
 
                                                   Il Ministro: Costa