Art. 2 
 
 
       Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera 
 
  1. Il divieto, alle societa'  di  gestione,  agli  armatori  ed  ai
comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, di ingresso  nei
porti italiani previsto dall'articolo  4  del  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro
della salute del 19 marzo 2020, n. 125, si  applica  oltre  che  alle
navi in servizio di crociera  anche  per  la  sosta  inoperosa  delle
stesse navi passeggeri.