Art. 2 Attribuzione del contributo ai comuni fino a 3.000 abitanti 1. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennita' di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui all'art. 1 del presente decreto, e' concesso, a decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, di cui all'allegato A) al presente decreto. 2. Il comune beneficiario e' tenuto a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennita' di funzione del sindaco. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2020 Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri