Art. 2 
 
                Attribuzione del contributo ai comuni 
                        fino a 3.000 abitanti 
 
  1. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere  sostenuto
per la corresponsione dell'incremento dell'indennita' di funzione per
l'esercizio della carica di sindaco di cui all'art.  1  del  presente
decreto, e' concesso, a decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo
a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con
popolazione fino a 1.000 abitanti e  di  ciascuno  dei  comuni  delle
regioni  a  statuto  ordinario  con  popolazione  da  1.001  a  3.000
abitanti, di cui all'allegato A) al presente decreto. 
  2. Il comune beneficiario e' tenuto a  riversare  sul  Capo  XIV  -
capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero  dell'interno»
- art. 03 «recuperi, restituzioni  e  rimborsi  vari»  l'importo  del
contributo  non  utilizzato  nell'esercizio   finanziario,   per   la
copertura del maggior onere relativo  all'incremento  dell'indennita'
di funzione del sindaco. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 luglio 2020 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                     Lamorgese        
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Gualtieri