Art. 14 
 
               Applicazione pilota al bando ECSEL 2020 
 
  1. Per le finalita' di cui  all'art.  2,  e  per  contribuire  allo
sviluppo di  una  industria  forte  e  competitiva  nel  settore  dei
componenti   e   dei   sistemi   elettronici,   sono   destinati   al
cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane  selezionati  nel
bando emanato nel corso del 2020 da ECSEL IA  -  Innovation  actions,
euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a valere sulle  risorse  di  cui
all'art. 2, comma 2. 
  2. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma  1,
e' riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti da PMI  e  da
reti di imprese. 
  3.  Fermo  restando  quanto   disposto   dall'art.   4,   ai   fini
dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni  i  progetti  di  ricerca   e
sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non  inferiori  a
euro  3.000.000,00   (tremilioni/00)   e   non   superiori   a   euro
20.000.000,00 (ventimilioni/00). 
  4. Le agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensita'
massime di aiuto previste dall'art. 6,  nella  forma  del  contributo
alla spesa, per una percentuale nominale  dei  costi  e  delle  spese
ammissibili articolata come segue: 
    a) 20 per cento per le imprese di grande dimensione; 
    b) 25 per cento per le PMI; 
    c) 35 per cento per gli Organismi di ricerca. 
  5. I termini e le modalita' per la presentazione dei progetti  sono
definite dal Ministero con  successivo  provvedimento  del  direttore
generale per gli incentivi alle imprese. 
  6. Con il provvedimento di cui al comma 5, sono  altresi'  definite
le condizioni, i criteri di valutazione,  i  punteggi  massimi  e  le
soglie minime per la valutazione delle domande  di  agevolazione,  le
modalita'  di  concessione  delle  agevolazioni,  gli  indicatori  di
impatto dell'intervento e i  valori-obiettivo  di  cui  all'art.  25,
comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  le  modalita'  di
presentazione  delle  domande  di  erogazione,  i  criteri   per   la
determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli  oneri
informativi a carico delle imprese, nonche' gli  eventuali  ulteriori
elementi utili a  definire  la  corretta  attuazione  dell'intervento
agevolativo. 
  7. Gli oneri per gli adempimenti di cui all'art. 12, commi 2  e  3,
sono posti a carico delle risorse di  cui  al  comma  1,  nel  limite
massimo del 3 per cento delle medesime risorse.