Art. 15 
 
               Monitoraggio, valutazione e pubblicita' 
 
  1.  Il  Ministero  attua  il  monitoraggio  e  la  valutazione  dei
risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e  dell'efficacia  degli
interventi di cui al presente decreto, anche in termini  di  ricaduta
economica, finanziaria e occupazionale, sulla base dei criteri di cui
all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  2. Ai sensi dell'art. 25, comma  5,  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134 e dell'art. 15, comma 7, del decreto del Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle  agevolazioni  sono
tenuti  a  trasmettere  al  Ministero  la  documentazione  utile   al
monitoraggio delle iniziative. I contenuti, le modalita' e i  termini
di  trasmissione  delle  relative  informazioni  sono  indicati   nel
provvedimento di cui all'art. 12, comma 1. 
  3. Gli impatti attesi dell'intervento agevolativo, di cui  all'art.
3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013,  sono  determinati
tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati  con
il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1.  Tali  indicatori  e  i
relativi valori-obiettivo possono essere rideterminati in funzione di
cambiamenti della situazione di contesto, o a  seguito  di  modifiche
procedurali che  incidano  sulla  tempistica  e  sulle  modalita'  di
realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati. 
  4. I soggetti beneficiari sono tenuti a: 
    a) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti   tecnici   periodici   disposte   dal   Ministero,    anche
successivamente alla conclusione dei programmi agevolati; 
    b) acconsentire e favorire lo svolgimento di  tutti  i  controlli
disposti dal Ministero, nonche' da  competenti  organismi  statali  o
comunitari  competenti  in  materia,  anche  mediante   ispezioni   e
sopralluoghi, al fine di verificare lo  stato  di  avanzamento  delle
iniziative e le condizioni per il  mantenimento  delle  agevolazioni,
mettendo a disposizione tutte le necessarie informazioni  e  tutti  i
documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi  alle
agevolazioni; 
    c) aderire a tutte  le  forme  atte  a  dare  idonea  pubblicita'
disposte dal Ministero. 
  5. Con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1  sono  definite
le ulteriori disposizioni per il monitoraggio dei progetti agevolati,
tenuto  conto  dei  vincoli  stabiliti  per  l'utilizzo   dei   fondi
utilizzati. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 1° luglio 2020 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 736