Art. 9 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono erogate dal  Ministero,  sulla  base  delle
richieste avanzate periodicamente dai soggetti  beneficiari,  in  non
piu' di cinque soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati
di avanzamento del progetto. 
  2. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al  Ministero
secondo le modalita' indicate con il provvedimento  di  cui  all'art.
12, comma 1. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili  gli
schemi per le  richieste  di  erogazione,  nonche'  i  criteri  e  le
modalita' per la rendicontazione dei costi ammissibili. 
  3. Ai fini dell'erogazione per stati di  avanzamento,  il  soggetto
beneficiario deve presentare  idonea  documentazione,  relativa  alle
attivita' svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti  in
un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di  semestre,
a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel  caso  in
cui  il  progetto  sia  avviato   successivamente   al   decreto   di
concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attivita'.
La prima erogazione puo' riguardare le spese e i costi sostenuti fino
alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza
semestrale. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere
comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di  valore
probatorio equivalente, ad eccezione delle categorie di spesa per  le
quali sono applicate le opzioni di costo semplificate ai sensi  degli
articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013, come  individuate
dal provvedimento di cui all'art. 12, comma 1. I pagamenti dei titoli
di spesa e dei costi  devono  essere  effettuati  con  modalita'  che
consentano la loro piena tracciabilita' e  la  loro  riconducibilita'
alla  fattura  o  al  documento  contabile   di   valore   probatorio
equivalente a cui si riferiscono. 
  4.  La  prima  erogazione  puo'  essere  disposta   a   titolo   di
anticipazione,  per  l'intero  finanziamento  agevolato,  ovvero  nel
limite massimo  del  30  per  cento  del  totale  delle  agevolazioni
concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione,  esclusivamente
previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
In  alternativa  alla  presentazione  delle  citate   garanzie,   per
l'erogazione a titolo di anticipazione del finanziamento agevolato le
imprese possono avvalersi dello strumento di  garanzia  istituito  ai
sensi del decreto direttoriale 6  agosto  2015  citato  in  premessa,
contribuendo  al  finanziamento  dello  strumento   con   una   quota
proporzionale all'anticipazione richiesta nella misura e  secondo  le
modalita' di versamento definite con il provvedimento di cui all'art.
12, comma 1.