Art. 2 
 
                 Requisiti dei soggetti beneficiari 
 
  Le agevolazioni previste dall'art. 1, comma  504,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160 si applicano alle micro  imprese  e  piccole  e
medie imprese come  definite  dal  regolamento,  in  qualsiasi  forma
costituite,  che  presentino  progetti   per   lo   sviluppo   o   il
consolidamento  di  aziende  agricole,  attraverso  investimenti  nel
settore   agricolo   e   in    quello    della    trasformazione    e
commercializzazione di prodotti agricoli. Alla data di  presentazione
della domanda, le imprese devono  essere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro  delle
imprese; 
    b)  esercitare  esclusivamente  l'attivita'  agricola  ai   sensi
dell'art. 2135 del codice civile; 
    c) essere amministrate e condotte da una donna, in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo  o  di  coltivatore  diretto  come
risultante  dall'iscrizione  nella  gestione  previdenziale  agricola
ovvero, nel caso di societa', essere composte,  per  oltre  la  meta'
numerica dei soci e delle quote di partecipazione,  ed  amministrate,
da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo  o  di
coltivatore diretto come risultante  dall'iscrizione  nella  gestione
previdenziale agricola; 
    d) avere sede operativa nel territorio nazionale. 
    e) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali; 
    f)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    g) non rientrare  tra  le  imprese  in  difficolta',  cosi'  come
definite dall'art. 2, punto (14), del regolamento.