Art. 5 Spese ammissibili 1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese: a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato; b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili; d) oneri per il rilascio della concessione edilizia; e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; f) servizi di progettazione; g) beni pluriennali; h) acquisto di terreni; i) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali e commisurati alla realizzazione del progetto. 2. La spesa di cui alla lettera a) e' ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilita' ed ai servizi di progettazione e' ammissibile complessivamente entro il limite del 12% dell'investimento da realizzare. 3. L'acquisto di terreni e' ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'investimento da realizzare. 4. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento. 5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attivita' prevista dal progetto. 6. Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) lavori di drenaggio; d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori; e) acquisto di animali. 7. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia, e le spese per l'IVA; ai sensi dell'art. 14, paragrafo 7 e dell'art. 17, paragrafo 6, del regolamento, il capitale circolante non e' ritenuto un costo ammissibile. 8. Non saranno concessi aiuti per investimenti in impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili. 9. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni.