Art. 3 
 
             Modalita' di rendicontazione e monitoraggio 
 
  1.  Le  erogazioni  sono  disposte  direttamente  dalla   Direzione
generale competente del Ministero  dell'istruzione  in  favore  degli
enti locali beneficiari nel seguente modo: 
    a) fino al 20% del finanziamento, a  richiesta  dell'ente  locale
beneficiario; 
    b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento
lavori e delle spese maturate dall'ente  cosi'  come  risultanti  dal
sistema di cui al comma 4, debitamente certificati  dal  Responsabile
unico del procedimento, fino al raggiungimento del  90%  della  spesa
complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato
a seguito dell'avvenuto collaudo  e/o  del  certificato  di  regolare
esecuzione. 
  2. Le economie di gara  non  sono  nella  disponibilita'  dell'ente
locale e sono destinate a ulteriori interventi  che  dovranno  essere
autorizzati   con   apposito   successivo   decreto   del    Ministro
dell'istruzione. 
  3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente  decreto
sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica delle  Province
e  delle  Citta'  metropolitane   e   sono   gestite   con   separata
contabilizzazione e rendicontazione. 
  4. Il monitoraggio degli interventi  avviene  anche  ai  sensi  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le  opere
sotto la  voce  «LB  2020 -  comma  63 -  Efficientamento  energetico
scuole». 
  5. La documentazione di cui al comma  1  del  presente  decreto  e'
inserita nel sistema di monitoraggio del Ministero dell'istruzione.