Art. 3 
 
                      Contenuto degli obblighi 
 
  1. I destinatari trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la
propria operativita' per consentire l'effettuazione di analisi  volte
a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o  di  finanziamento
del terrorismo nell'ambito di determinate zone  territoriali;  a  tal
fine essi aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000
euro, effettuate dalla clientela,  secondo  i  criteri  descritti  al
successivo art. 4. 
  2. I destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b), c), d)
e o), del presente provvedimento, e le succursali insediate in Italia
delle medesime categorie di soggetti aventi sede legale in  un  altro
Stato membro o in uno  Stato  terzo  aggregano  anche  le  operazioni
occasionali, senza limiti di importo, relative  alla  prestazione  di
servizi di  pagamento  e  all'emissione  e  distribuzione  di  moneta
elettronica  effettuate  per  il  tramite  di  agenti  in   attivita'
finanziaria di cui all'art. 3,  comma  3,  lettera  c),  del  decreto
antiriciclaggio ovvero per il tramite  di  soggetti  convenzionati  e
agenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera nn), del medesimo decreto.
Resta ferma la deroga prevista dall'art. 44,  comma  3,  del  decreto
antiriciclaggio. 
  3. Sono escluse dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 le  operazioni
poste in essere con: 
    a. i destinatari del  presente  provvedimento,  ad  eccezione  di
quelli indicati alle lettere l) e m); 
    b. intermediari bancari e finanziari non destinatari del presente
provvedimento comunitari o con sede in un paese terzo  caratterizzato
da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,
secondo i criteri  indicati  nell'allegato  1  alle  disposizioni  in
materia di adeguata verifica della clientela; 
    c.  i  soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  8,   del   decreto
antiriciclaggio; 
    d. la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia. 
  4. Ove nel corso del mese non  siano  state  effettuate  operazioni
rilevanti ai fini della produzione dei dati  aggregati  i  segnalanti
sono tenuti a  trasmettere  una  segnalazione  negativa,  secondo  le
modalita' indicate all'art. 5, comma 1.