Art. 2 
 
                  Riversamento delle somme riscosse 
                e trasmissione dei dati di versamento 
 
  1. Gli «Avvisi di pagamento PagoPa» emessi dai comuni o,  nel  caso
di  TARI-corrispettiva,  dai  soggetti  affidatari  del  servizio  di
gestione  dei  rifiuti  urbani,  devono  includere  le   informazioni
necessarie  all'incasso  unificato  TARI  e  TEFA   e   al   corretto
riversamento delle somme incassate di cui al presente decreto. 
  2.  I  comuni  o,  nel  caso  di  TARI-corrispettiva,  i   soggetti
affidatari del servizio di gestione dei rifiuti  urbani,  trasmettono
alle province e alle citta' metropolitane le informazioni concernenti
gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati  ai
soggetti passivi. 
  3. I Prestatori di servizi di  pagamento  (PSP)  che  incassano  la
TARI-tributo, la  TARI-corrispettiva  e  il  TEFA,  entro  il  giorno
successivo  all'incasso,   provvedono   all'accredito   delle   somme
spettanti alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni  ovvero
al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
trasmettono ai soggetti creditori,  entro  i  due  giorni  successivi
all'incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati  analitici
dei versamenti eseguiti dai soggetti  passivi  secondo  gli  standard
rendicontativi PagoPa. 
  4. I flussi informativi predisposti dai PSP per la  rendicontazione
analitica degli incassi TARI e TEFA devono essere inoltrati ai comuni
e ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti  urbani
secondo gli standard previsti dalla piattaforma PagoPa, e  contengono
anche  i  dati  del  tributo  riversato  alle   province   e   citta'
metropolitane. 
  5. I  flussi  informativi  inviati  alle  province  e  alle  citta'
metropolitane secondo gli standard PagoPa contengono le  informazioni
della TARI e del TEFA riscossi relativamente a ciascun  comune  della
provincia o della citta' metropolitana interessata. 
  6. Gli stessi flussi informativi di cui  ai  commi  precedenti  del
presente articolo devono essere assicurati al sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze.