Art. 5 
 
                Procedura di richiesta del contributo 
 
  1. Il soggetto beneficiario richiede il contributo, entro  la  data
fissata con provvedimento del Ministero, attraverso il portale  della
ristorazione o attraverso gli sportelli del concessionario,  mediante
inserimento o presentazione della richiesta di accesso  al  beneficio
completa  dei  dati  richiesti,  ivi  inclusa  copia  del  versamento
dell'importo  di  adesione  all'iniziativa  di  sostegno,  effettuato
tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale, come  determinato
dal  decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  58,   comma   6,   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126. L'accettazione della domanda
e' subordinata alle verifiche  che  il  concessionario  effettua  per
conto del Ministero sulla  corrispondenza  partita  IVA-codice  Ateco
cosi'  come  indicati  dal  soggetto  beneficiario.  Tali   verifiche
potranno essere effettuate avvalendosi  di  idonei  servizi  messi  a
disposizione da pubbliche amministrazioni, da loro centri servizi e/o
da operatori di mercato, senza alcun onere a carico del Ministero. 
  2. Alla domanda e' acclusa la dichiarazione sostitutiva di atto  di
notorieta', redatta dal legale rappresentante o da suo  delegato,  ai
sensi degli articoli  47  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente: 
    a) gli aiuti complessivamente percepiti in regime «de minimis»  o
«de minimis agricolo»  nell'ultimo  triennio,  incluso  l'anno  della
domanda; 
    b) il calcolo dell'ammontare del  fatturato  medio  dei  mesi  da
marzo  a  giugno  2020  che  deve  essere  inferiore  ai  tre  quarti
dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo  a  giugno  2019
ovvero  che  il  soggetto  beneficiario  ha  avviato  l'attivita'   a
decorrere dal 1° gennaio 2019; 
    c) l'iscrizione dell'attivita'  al  registro  delle  imprese  con
codice Ateco prevalente come previsto dall'art. 58 del  decreto-legge
14 agosto 2020, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  del  13
ottobre 2020, n. 126; 
    d) l'insussistenza delle condizioni ostative di cui  all'art.  67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    e) la mancata presentazione della domanda di contributo ai  sensi
dell'art. 59, comma 6 del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 13  ottobre  2020,  n.
126; 
    f)  ogni  altra  richiesta   presente   nella   modulistica   del
concessionario approvata dal Ministero. 
  3. Il soggetto beneficiario provvede  altresi'  ad  inserire  sulla
piattaforma  della  ristorazione,  oppure  a  presentare  presso  gli
sportelli del concessionario i documenti fiscali (fatture e documenti
di trasporto) che certificano l'effettivo acquisto e la consegna  dei
prodotti di cui al comma 3 dell'art. 4 effettuati dopo il  14  agosto
2020, anche non quietanzati.