Art. 3 
 
                       Termini di trasmissione 
 
  1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, le province,  le
citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le
unioni di comuni, devono presentare  telematicamente,  esclusivamente
con le modalita'  di  cui  all'art.  2,  richiesta  di  contributo  a
decorrere dal 21 dicembre 2020 ed entro il termine perentorio, a pena
di decadenza, delle ore 24,00 del 15 gennaio 2021.