Art. 2 Modifiche all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020 1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020, modificato dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 705 del 2 ottobre 2020, dopo le parole «gia' conviventi con il defunto» sono inserite le parole «e inclusi nello stato di famiglia alla data del decesso.». 2. All'art. 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020, modificato dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 705 del 2 ottobre 2020, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Il beneficio di cui all'art. 1, e' corriposto anche ai seguenti soggetti: a) al coniuge superstite non separato legalmente, anche se non residente anagraficamente con il soggetto defunto alla data del decesso; b) ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, anche se non residenti anagraficamente con il soggetto defunto alla data del decesso, fino al diciottesimo anno di eta'; fino al ventunesimo anno di eta' se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al ventiseiesimo anno di eta' se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finche' dura l'inabilita'; senza limiti di eta' se portatori di handicap ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%; 1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, lettera b) per i figli minori la domanda e' presentata dal soggetto esercente la potesta' genitoriale. Il sussidio e' comunque corrisposto in ragione del numero complessivo dei familiari, ivi inclusi quelli di cui al comma 1-bis, nel limite massimo degli importi stabiliti al comma 2 e delle somme disponibili.»; 1-quater. Nell'ipotesi di istanze presentate da piu' nuclei familiari riconducibili al defunto, ove si superi complessivamente il limite di cui al comma 2, il beneficio e' ridotto proporzionalmente in ragione del numero dei componenti superstiti di ciascun nucleo familiare fino all'importo massimo complessivo di euro 55.000.». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 2020 Il Capo del Dipartimento: Borrelli