Art. 2 
 
Modifiche all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
  protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020 
 
  1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  n.  693  del  17  agosto  2020,  modificato
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
705 del 2 ottobre 2020,  dopo  le  parole  «gia'  conviventi  con  il
defunto» sono inserite le parole «e inclusi nello stato  di  famiglia
alla data del decesso.». 
  2. All'art. 2,  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile  n.   693   del   17   agosto   2020,   modificato
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
705 del 2 ottobre 2020, dopo il comma  1  sono  aggiunti  i  seguenti
commi: 
    «1-bis. Il beneficio di cui all'art. 1, e'  corriposto  anche  ai
seguenti soggetti: 
      a) al coniuge superstite non separato legalmente, anche se  non
residente anagraficamente con  il  soggetto  defunto  alla  data  del
decesso; 
      b) ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e
adottivi, anche se non  residenti  anagraficamente  con  il  soggetto
defunto alla data del decesso, fino al  diciottesimo  anno  di  eta';
fino al  ventunesimo  anno  di  eta'  se  studenti  di  scuola  media
superiore o professionale; fino al  ventiseiesimo  anno  di  eta'  se
studenti universitari; in caso di maggiorenni  inabili  finche'  dura
l'inabilita'; senza limiti di eta' se portatori  di  handicap  ovvero
disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%; 
    1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, lettera b) per i figli
minori la domanda e' presentata dal soggetto  esercente  la  potesta'
genitoriale. Il sussidio  e'  comunque  corrisposto  in  ragione  del
numero complessivo dei familiari, ivi inclusi quelli di cui al  comma
1-bis, nel limite massimo degli importi stabiliti al comma 2 e  delle
somme disponibili.»; 
    1-quater. Nell'ipotesi  di  istanze  presentate  da  piu'  nuclei
familiari riconducibili al defunto, ove si superi complessivamente il
limite di cui al comma 2, il beneficio e'  ridotto  proporzionalmente
in ragione del numero dei componenti  superstiti  di  ciascun  nucleo
familiare fino all'importo massimo complessivo di euro 55.000.». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 dicembre 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli